DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del C

Numero 97 Anno 2017 GU 23.06.2017 Codice 17G00103

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;97

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Art. 2

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Comma 1

Modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Comma 2

All'articolo 7, comma 1, del decreto dopo le parole: «puo' essere utilizzato» sono inserite le seguenti: «, previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione,».


All'articolo 9, comma 3, del decreto le parole «provinciali dei vigili del fuoco» sono soppresse.


All'articolo 10, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo».


All'articolo 12, comma 1, del decreto la parola: «permanente» e' sostituita dalle seguenti: «di ruolo».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Comma 2

All'articolo 13, comma 2, del decreto dopo le parole: «al rischio di incendio e» sono inserite le seguenti: «di esplosione nonche',».


L'articolo 16 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Procedure di prevenzione incendi). - 1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attivita'; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche' le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il comando puo' acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.
4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.
6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.».


L'articolo 17 del decreto e' abrogato.


L'articolo 20 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita'). - 1.
Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' o della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro.
La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto puo' disporre la sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.».


Dopo l'articolo 22 del decreto e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis (Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti). - 1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresi', il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.».


L'articolo 23 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Oneri per l'attivita' di prevenzione incendi). - 1. I servizi relativi alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attivita' di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Comma 2

L'articolo 24 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). - 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e l'integrita' dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensita' degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalita' tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali.
Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attivita' congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.
2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamita' in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ((1))
b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;
c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattivita' del territorio.
3. Il Corpo nazionale assicura, altresi', il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.
4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessita'.
5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attivita' esercitative in contesti internazionali.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
7. Il Corpo nazionale puo' collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.
8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attivita' esercitativa, in caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.
9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumita' delle persone e dell'integrita' dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.
10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone, puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita' sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalita' di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.
13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.
14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.».


All'articolo 25, comma 1, del decreto dopo le parole: «Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe» sono inserite le seguenti: «, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie,».


L'articolo 26 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale). - 1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorita' competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonche' degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio e' fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonche' alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneita' del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilita' degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalita'.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.».


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera a)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo".


Art. 5

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Comma 1

Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Comma 2

Dopo il Capo IV e' inserito il seguente:
«Capo IV-bis (Formazione) - Art. 26-bis (Formazione). - 1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attivita' formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.
2. Le attivita' formative comprendono, altresi', l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.
3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalita' per lo svolgimento, a pagamento, dell'attivita' formativa ed addestrativa in materia.
4. Il Corpo nazionale assicura le attivita' formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, e' rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneita'. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneita'.
6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attivita' nelle materie di specifica competenza:
a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
c) formazione di alta specializzazione.
Art. 26-ter (Oneri per l'attivita' di formazione). - 1. I servizi relativi alle attivita' di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneita' previsti all'articolo 26-bis che potranno essere differenziati per le attivita' rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Comma 2

L'articolo 27 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attivita' di vigilanza). - 1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attivita' di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneita' svolte dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-bis, sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».


All'articolo 28, comma 1, del decreto dopo le parole: «soccorso tecnico urgente.» sono inserite le seguenti: «Con il medesimo regolamento e' disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).».


Art. 7

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Comma 1

Modifiche al Capo VI del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Comma 2

Nella rubrica del Capo VI del decreto le parole: «Disposizioni finali e abrogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali».


L'articolo 29 del decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici). - 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessita' tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). E' fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. I beni mobili in uso diretto al Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purche' non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto.
2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresi', per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi e' riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilita', fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti e' rilasciato dal Comitato tecnico regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.
3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprieta' del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.
4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
5. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unita' navali e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell'articolo 138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il Corpo nazionale provvede, altresi', agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.».


Dopo l'articolo 31 del decreto e' aggiunto il seguente Capo: «Capo VI-bis (Disposizioni finali e abrogazioni)».


Dopo l'articolo 34 del decreto, e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Clausola di invarianza della spesa). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».


Dopo l'articolo 36 del decreto e' aggiunta la seguente tabella A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto:

Tabella A
(Articolo 26, comma 2)





Milano Malpensa






Roma Fiumicino 






Torino 






Venezia






Ancona






Bari






Brescia Montichiari






Catania






Genova






Milano - Linate






Olbia (Sassari)






Palermo - Punta Raisi






Roma Ciampino






Cagliari






Verona






Alghero






Bologna






Brindisi






Lamezia Terme






Napoli






Bergamo (Orio al Serio)






Parma






Pescara






Pisa






Reggio Calabria






Rimini






Lampedusa






Pantelleria






Gorizia (Ronchi dei Legionari)






Comiso (Ragusa)






Perugia






Trapani Birgi






Cuneo






Firenze






Crotone S. Anna






Grottaglie






Savona






Treviso






Comma 3

Capo II - Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Art. 8

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Comma 1

Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Comma 2

Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente: «2. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e' elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.».


L'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.
2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.».


L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Promozione a capo reparto). - 1. L'accesso alla qualifica di capo reparto avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto.
2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica.
4. I capo squadra esperti che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo reparto nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale.
6. Per le dimissioni e l'espulsione dal corso di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.».


All'articolo 21 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari a un decimo dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi.».


Art. 9

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Comma 1

Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Comma 2

All'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore.».


All'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico.».


All'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo.».


Art. 10

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Comma 1

Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Comma 2

All'articolo 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.».


All'articolo 97 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile.».


All'articolo 108 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico.».


All'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore.».


All'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nella procedura e' altresi' prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore.».


Art. 11

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Comma 1

Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Comma 2

All'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) mobilita' dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 132-bis.».


Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' inserito il seguente:
«Art. 132-bis (Mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I.
2. La mobilita' di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilita' dei percorsi formativi gia' espletati dal richiedente la mobilita'.
3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».


All'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianita'.».


Art. 12

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Comma 1

Modifiche alle Tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Comma 3

Capo III - ((Ruoli ad esaurimento))

Art. 13

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Comma 1

(( (Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). ))

Comma 2

((


Il personale gia' inquadrato nei ruoli ad esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e' reinquadrato nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo ai sensi del titolo VI, capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e mantiene la stessa anzianita' di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, polizia giudiziaria, progressione in carriera e trattamento economico. Il medesimo personale continua a svolgere le funzioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.


In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli ad esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.


4. Al fine di assicurare la funzionalita' del servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli ad esaurimento AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli ad esaurimento AIB.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


Art. 13-bis

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Comma 1

(( (Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento). ))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


Art. 13-ter

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Comma 1

(Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative)

Comma 2

In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, articolato nelle seguenti qualifiche:
1) vice direttore speciale;
2) direttore speciale;
3) direttore coordinatore speciale.


Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di ispettore antincendi esperto e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.


Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4 e 2.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore speciale.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 8 e 7.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale.


Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.


Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.


La promozione alla qualifica di direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.


La promozione alla qualifica di direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.


Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.


E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.


E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.


Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 14 e 15 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


Il personale di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilita' decisionale e specifica professionalita' inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi speciali riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale esercita le predette funzioni coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato, funzioni di direzione di unita' organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato, con diretta responsabilita' per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attivita' di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attivita' di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essergli affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; puo' essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attivita' di studio e di ricerca, attivita' ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilita', monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attivita' di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame.


Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del presente articolo e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo dei direttivi aggiunti e, per le unita' in eccedenza rispetto alla dotazione organica del predetto ruolo dei direttivi aggiunti, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi.


Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 APRILE 2023, N. 44, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 GIUGNO 2023, N. 74)). ((7))
(2)


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44 aveva precedentemente disposto (con l'art. 15, comma 32) la soppressione del comma 20 del presente articolo a decorrere dall'1/07/2023.


Art. 13-quater

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Comma 1

(( (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista aeronavigante). ))

Comma 2

((


Il personale specialista aeronavigante che presta servizio presso i reparti volo ovvero presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al comma 1 secondo quanto indicato ai commi seguenti.


Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile vice direttore speciale e di specialista di aeromobile vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile vice direttore speciale e di specialista di aeromobile vice direttore speciale.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore speciale e di specialista di aeromobile direttore speciale.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 8 e 7.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto e della licenza di pilota o di specialista di aeromobile, e' inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche ad esaurimento di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale.


Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.


La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile direttore speciale e di specialista di aeromobile direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai piloti di aeromobile vice direttori speciali e agli specialisti di aeromobile vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.


La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile direttore coordinatore speciale e di specialista di aeromobile direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai piloti di aeromobile direttori speciali e agli specialisti di aeromobile direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.


Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.


E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.


E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.


Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 13 e 14 e' inquadrato secondo quanto indicato al comma seguente.


Il personale specialista aeronavigante ad esaurimento presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta.


Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti.


19. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.))


((2))


Art. 13-quinquies

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Comma 1

(( (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore). ))

Comma 2

((


In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista elisoccorritore, articolato in tre qualifiche:
1) elisoccorritore vice direttore speciale;
2) elisoccorritore direttore speciale;
3) elisoccorritore direttore coordinatore speciale.


Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore vice direttore speciale.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore speciale.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 7 e 6.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, nella qualifica ad esaurimento di elisoccorritore direttore coordinatore speciale.


Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.


La promozione alla qualifica di elisoccorritore direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli elisoccorritori vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.


La promozione alla qualifica di elisoccorritore direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli elisoccorritori direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.


Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 17, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.


E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.


E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.


Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 12 e 13 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


Il personale specialista elisoccorritore ad esaurimento presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta.


Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti elisoccorritori.


17. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


Art. 13-sexies

#

Comma 1

(( (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista nautico). ))

Comma 2

((


Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta vice direttore speciale e di nautico di macchina vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta vice direttore speciale e di nautico di macchina vice direttore speciale.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore speciale e di nautico di macchina direttore speciale.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 7 e 6.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso di brevetto e di abilitazione di nautico di coperta o di nautico di macchina, e' inquadrato, a domanda, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale.


Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.


La promozione alle qualifiche di nautico di coperta direttore speciale e di nautico di macchina direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai nautici di coperta vice direttori speciali e ai nautici di macchina vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.


La promozione alle qualifiche di nautico di coperta direttore coordinatore speciale e di nautico di macchina direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai nautici di coperta direttori speciali e ai nautici di macchina direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.


Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 17, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.


E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.


E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.


Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 12 e 13 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


Il personale specialista nautico ad esaurimento presta servizio presso i distaccamenti portuali e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta.


Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale dei ruoli delle specialita' nautiche.


17. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


Art. 13-septies

#

Comma 1

(( (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore). ))

Comma 2

((


In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista sommozzatore, articolato in tre qualifiche:
1) sommozzatore vice direttore speciale;
2) sommozzatore direttore speciale;
3) sommozzatore direttore coordinatore speciale.


Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che sia stato inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore vice direttore speciale.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore speciale.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che sia in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in possesso del brevetto di sommozzatore, e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto", in possesso del brevetto di sommozzatore e' inquadrato, a domanda, nella istituita qualifica di sommozzatore direttore coordinatore speciale.


Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della promozione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.


Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli altri ruoli dei direttivi speciali del personale specialista in materia di progressione in carriera e attribuzione degli scatti convenzionali.


E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.


E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.


Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi, ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


Il personale specialista sommozzatore ad esaurimento presta servizio presso i nuclei sommozzatori e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialita' posseduta.


Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti sommozzatori.


15. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


Art. 13-octies

#

Comma 1

(( (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche). ))

Comma 2

((


Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto o di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore speciale logistico-gestionale e direttore speciale informatico.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui i commi 7 e 6.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo o di sostituto direttore tecnico-informatico capo, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7.


Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato «esperto» o di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto" e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico.


Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.


Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.


La promozione alle qualifiche di direttore speciale logistico-gestionale e di direttore speciale informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai vice direttori speciali logistico-gestionali e ai vice direttori speciali informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.


La promozione alle qualifiche di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e di direttore coordinatore speciale informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai direttori speciali logistico-gestionali e ai direttori speciali informatici che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.


Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 20, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.


E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo.


E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.


Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 13 e 14 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori logistico-gestionali e nel ruolo degli ispettori informatici, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


Il personale di cui al presente articolo espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.


Il personale di cui al comma 1, lettera a), ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni logistico-gestionali, implicanti specifica professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e con i direttivi logistico-gestionali; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; predispone l'attivita' istruttoria ed elabora atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza e con grado di complessita' commisurato alla qualifica posseduta; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attivita' di studio, ricerca e verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; svolge funzioni di consegnatario o economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, provvedendo anche alle attivita' di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame.


Il personale di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni informatiche, implicanti specifica professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e con i direttivi informatici; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' del settore di competenza con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito del settore di competenza, svolge attivita' di studio e ricerca, elabora proposte e progetti e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione e verifica; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, prefigura la struttura hardware e cura le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attivita' di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attivita' di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame.


Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nelle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori logistico-gestionali e del ruolo degli ispettori informatici.


20. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


Art. 13-novies

#

Comma 1

(( (Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici). ))

Comma 2

((


2. Al personale di cui al comma 1 si applicano e continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, nonche' gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. Il medesimo personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e i fregi e svolge le funzioni di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


Art. 13-decies

#

Comma 1

(( (Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti medici). ))

Comma 2

((


L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti sanitari, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.


E' sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.


La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.


Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.


Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 4.


La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti sanitari, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti medici che, alla stessa data, abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 2.


8. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


Art. 13-undecies

#

Comma 1

(( (Ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi). ))

Comma 2

((


2. Al personale di cui al comma 1 si applicano e continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, nonche' gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. Il medesimo personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e i fregi e svolge le funzioni di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


Art. 13-duodecies

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Comma 1

(( (Progressione in carriera dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). ))

Comma 2

((


L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti ginnico-sportivi, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori ginnico-sportivi vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.


E' sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.


La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.


Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.


Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 4.


La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nel corrispondente ruolo tecnico-professionale dei dirigenti ginnico-sportivi, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i primi dirigenti ginnico-sportivi che, alla stessa data, abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 2.


8. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze.))


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


Comma 3

Capo IV - Norme transitorie in materia di personale di ruolo e volontario

Art. 14

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Comma 1

Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario

Comma 2

I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. ((Si applica l'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)).


Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dal presente decreto legislativo, rispettivamente per le necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessita' delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' iscritti nell'unico elenco attualmente in vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, il quale e' contestualmente soppresso.


L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.


L'impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2 e' disposto nei limiti dell'autorizzazione annuale di spesa indicata all'articolo 6-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.


In relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico e dei servizi di prevenzione incendi, il Corpo nazionale puo' prevedere l'assunzione di ulteriori profili professionali tecnici e specialistici.


Art. 14-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialita' nautiche). ))

Comma 2

((


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 250 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, al fine di garantire la continuita' del servizio di soccorso pubblico, il personale specialista nautico in possesso sia del brevetto di nautico di coperta sia del brevetto di nautico di macchina puo' essere impiegato, temporaneamente, per un periodo non superiore a cinque anni, in attivita' specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza.


))


Art. 14-ter

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie per il personale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti). ))

Comma 2

((


In prima applicazione, il personale inquadrato nei ruoli delle specialita' aeronaviganti e' posto alle dipendenze, con riferimento alle sedi ove il medesimo personale presta servizio, delle direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.


))


Art. 14-quater

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera).))

Comma 2

((


Le disposizioni dell'articolo 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, non si applicano per un quinquennio al personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Le disposizioni degli articoli 161, 170, 187 e 197 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente sanitario e primo dirigente ginnico-sportivo non si applicano per un quinquennio.


Ai fini del computo del periodo di nove anni e sei mesi di effettivo servizio previsto dal comma 1 degli articoli 160 e 169 e dal comma 2 dell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si tiene conto anche del servizio prestato nei rispettivi ruoli dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.


))


Art. 14-quinquies

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione per la progressione in carriera). ))

Comma 2

((


Le disposizioni degli articoli 15, 27, 40, 45, 57, 62, 86, 98, 110 e 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernenti la frequenza di corsi di formazione per il passaggio alle qualifiche superiori, si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nei medesimi articoli.


))


Art. 14-sexies

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Comma 1

(Clausola di salvaguardia e ulteriori disposizioni per il personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale)

Comma 2

Al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si applicano e continuano ad applicarsi, laddove piu' favorevoli, le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonche' gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15.


Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 126, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i vigenti limiti di eta' per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale non si applicano alle procedure assunzionali non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per particolari discipline sportive il bando di concorso puo' individuare l'eta' per l'accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse entro un limite minimo di diciassette anni e un limite massimo di trentacinque anni.
((5))


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 20, comma 12) che "L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217".
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 15) che "Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data".


Art. 14-septies

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Comma 1

(Disposizioni per l'espletamento dei concorsi)

Comma 2

La procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' attivata non oltre il 30 giugno 2019.


Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico e degli altri requisiti ivi previsti, puo' partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e' autorizzata una procedura concorsuale straordinaria per l'accesso alla qualifica di capo squadra con decorrenza 1° gennaio 2018, per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2017 nel ruolo dei capi squadra e dei capo reparto, nonche' per i cinquecento posti portati in incremento nel medesimo ruolo di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Per l'espletamento della suddetta procedura concorsuale si applica il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, nonche' l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. ((3))


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 14-septies, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si applicano anche alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto".


Comma 3

Capo V - Disposizioni economico-finanziarie e finali

Art. 15

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Comma 1

Fondo per l'operativita' del soccorso pubblico


Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento e' istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», un fondo per il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.


Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla data del 30 settembre 2017. Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 e' corrisposto una tantum un assegno di euro 350.


Lo schema di decreto di cui al comma 4 e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato.


Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a), e 3, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 5, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.


Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.


Art. 16

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Comma 1

(( (Clausola di salvaguardia retributiva). ))

Comma 2

((


Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio.


2. Nelle more del perfezionamento del decreto di cui al comma 1, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attivita' svolte nel primo semestre di ciascun anno, e' autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.))


((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


Art. 17

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


La determinazione delle tariffe di cui agli articoli 23 e 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 deve avvenire in misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio.


Art. 17-bis

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Comma 1

(Disposizioni economico-finanziarie)

Comma 2

Dalla data del 1° gennaio 2018, le misure dello stipendio tabellare e delle indennita' di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella tabella C, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


A seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali straordinarie previste dall'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la disponibilita' del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementata attingendo alle risorse del fondo di produttivita' di cui al comma 2, che viene ridotto di un importo corrispondente.


Le risorse di cui ai commi 2, lettere a) e b), e 3 sono determinate con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2018, dalle risorse, indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che residuano a seguito dall'attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto.

(12)


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 20, comma 5, lettere a), b) e c)) che "Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita' spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:
a) per il settore aeronavigante, di euro 1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;
b) per il settore dei sommozzatori, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;
c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022".
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 15) che "Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini previdenziali tali incrementi hanno effetto esclusivamente con riferimento ai periodi contributivi maturati a decorrere dalla medesima data".


Art. 17-ter

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Comma 1

(( (Valorizzazione retributiva e interpretazione dell'articolo 15).))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.


Art. 18

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo. ((2))


All'articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, le parole: «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».


L'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente: «1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».


I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto legislativo.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto".