Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", e ne determina le funzioni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito della disciplina
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Comma 2
Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui e' preposto un dirigente generale del Corpo nazionale ((, che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale)).
Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.
Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige e' istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.
Art. 3
#Comma 1
Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali
Comma 2
Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonche' i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.
I compiti di organizzazione, indirizzo ((, coordinamento e controllo)) in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile ((, di seguito denominato: "Dipartimento")).
((
))
Art. 3-bis
#Comma 1
(( (Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali).))
Comma 2
((
Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attivita' dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.
Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento e' sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.
))
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 21 MARZO 2005, N. 85.
Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unita' di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento.
((
Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
))
L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.