DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Numero 85 Anno 2005 GU 24.05.2005 Codice 005G0109

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-03-21;85

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Comma 2

Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche

Comma 2

Con successivo decreto del Ministro dell'interno, anche al fine di assicurare l'indispensabile flessibilita' di adeguamento delle consistenze organiche di personale alle effettive necessita' operative, si procede alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1 nelle strutture centrali e periferichenelle quali si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.


Art. 3

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Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

Comma 2

Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.
Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige e' istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.».


Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e la Tabella A allegata allo stesso decreto sono abrogati.