DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 512

Numero 512 Anno 1996 GU 02.10.1996 Codice 096G0540

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento degli organici e il potenziamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per razionalizzare l'impiego del relativo personale nei servizi d'istituto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

Incremento e ripianamento degli organici
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.
3. Per assicurare la continuità del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti è riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (4)
((5))
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.
5. Per assicurare la continuità del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.
7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, nel modificare l'art. 5 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici della presente modifica decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Preambolo

Disposizioni introduttive del provvedimento

Art. 1-bis

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))

Art. 1-ter

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Art. 2

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Comma 1

Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto

Comma 2

1. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dell'attività sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ricomprese anche le spese relative a organizzazione, partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie nazionali ed internazionali in Italia e all'estero, nonchè quelle per l'attività dei gruppi sportivi dei vigili del fuoco e relative sezioni giovanili agonistiche.

Art. 3

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Comma 1

Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Comma 2

1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.

Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139 ))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
BINDI, Ministro della sanità
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
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