DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (12G0084)

Numero 64 Anno 2012 GU 22.05.2012 Codice 012G0084

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - NORME GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Obiettivi ed ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, in materia di pubblica incolumita' e soccorso pubblico, in particolare nell'ambito del soccorso tecnico urgente e della prevenzione incendi, nonche', per gli aspetti tecnici, della protezione civile e difesa civile, attraverso la disciplina del servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo nazionale, appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


Art. 2

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Comma 1

Giuramento

Comma 2

All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale presta giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Capo del Dipartimento, o a un suo delegato, secondo le modalita' e la formula prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253.


Art. 3

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Comma 1

Bandiera ed insegne distintive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Comma 2

La bandiera di istituto del Corpo nazionale, nonche' le caratteristiche, le modalita' di custodia, spiegamento, trasporto, riparazione e rinnovazione del vessillo, continuano ad essere disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20.


Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono individuate l'assegnazione, le caratteristiche e le modalita' di spiegamento degli stendardi delle articolazioni territoriali del Corpo nazionale.


Le caratteristiche dello stemma in uso al Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.


E' vietato alterare, modificare, riprodurre o destinare ad uso diverso da quello previsto dall'Amministrazione la bandiera e le insegne distintive del Corpo nazionale.


Art. 4

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Comma 1

Tessere di riconoscimento del personale del Corpo nazionale

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, al personale del Corpo nazionale viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, nonche', per il personale del ruolo operativo, il distintivo metallico di riconoscimento previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. La speciale tessera viene realizzata, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalita' elettroniche.


Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di rilascio, d'uso e di rinnovo e le caratteristiche tecniche della speciale tessera valida come documento di riconoscimento di cui al comma 1, nonche' le funzioni di tipo informatico associate.


Fino all'adozione della speciale tessera di cui al comma 1, al personale del Corpo nazionale continuano ad essere rilasciate le tessere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni comuni per la tessera e per il distintivo metallico di riconoscimento

Comma 2

La speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 4 e' rinnovata al passaggio di ruolo ed e' portata sempre al seguito nell'esercizio delle funzioni. Ha validita' decennale salvo limitazioni di validita' in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego ed e' restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.


La speciale tessera ed il distintivo metallico sono ritirate in qualsiasi caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di assenza per malattia determinata da infermita' neuro-psichiche accertate dai competenti organi sanitari.


Comma 3

Titolo II - NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO

Art. 6

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Comma 1

Uso della lingua italiana

Comma 2

In servizio e nei rapporti con l'utenza e' previsto l'uso della lingua italiana. E' consentito anche l'uso di altra lingua nei luoghi in cui e' riconosciuto a norma di legge.


Art. 7

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Comma 1

Doveri generali

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale, in ragione dei suoi compiti istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalita', impegno e responsabilita'; rispetta i principi di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.


Il personale del Corpo nazionale si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.


Per quanto non previsto dal presente regolamento il personale osserva il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2001, n. 84, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Art. 8

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Comma 1

Salute e sicurezza sul lavoro

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la sua formazione, le istruzioni ed i mezzi messi a disposizione ed in conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive del Dipartimento e del datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.


Il personale del Corpo nazionale conforma il proprio aspetto all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gli altri dispositivi di protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. A tale scopo e' espressamente vietato l'uso di orecchini, collane, anelli che possano pregiudicare la salute dell'operatore e l'eventuale assistenza dello stesso in caso di infortunio. Sono, altresi', vietati altri elementi ornamentali che alterino l'aspetto estetico e l'assetto formale e funzionale dell'uniforme.


Il personale e' tenuto ad avere cura dell'uniforme di servizio, in quanto la stessa costituisce elemento di dotazione individuale che, in relazione alla natura dei compiti istituzionali e del contesto ambientale e/o temporale in cui il personale opera, e' funzionale alla sicurezza dell'operatore ed assicura l'immediata riconoscibilita' della qualifica rivestita.


E' vietato alterare o modificare l'uniforme in dotazione, ivi compresi quegli elementi attinenti ai requisiti cromatici, specifiche tecniche e foggia.


Art. 9

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Comma 1

Onori e saluto

Comma 2

In occasione di manifestazioni ufficiali, il personale del Corpo nazionale rende onori nei casi e con le modalita' previste con decreto del Ministro dell'interno.


Il personale del Corpo nazionale, in uniforme, e' tenuto a rendere il saluto alle autorita', secondo le modalita' previste per gli altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile. Il saluto e', inoltre, reso, con le medesime modalita', ai responsabili del Dipartimento e delle articolazioni, centrali e periferiche, del Corpo nazionale, che sono tenuti a ricambiarlo.


Il saluto e' una forma di cortesia verso coloro con i quali il personale del Corpo venga a contatto per ragioni di ufficio.


Art. 10

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Comma 1

Incompatibilita' di impiego

Art. 11

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Comma 1

Rapporti con gli organi di informazione e divulgazione di notizie

Comma 2

I rapporti con gli organi di informazione sono prerogativa del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale, nonche' dei collaboratori appositamente designati per le questioni di carattere generale ed istituzionale; i dirigenti periferici trattano esclusivamente questioni connesse ad eventi interessanti il territorio di competenza.


La comunicazione resa dai dirigenti periferici, ovvero dai responsabili delle operazioni di soccorso, dovra' limitarsi alla cronaca dell'evento, evitando valutazioni in ordine a responsabilita' di natura civile e penale e osservazioni sull'operato di altre Amministrazioni, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento.


La divulgazione di notizie concernenti l'attivita' dell'ufficio, i servizi di istituto, provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura e' attuata dai dirigenti degli uffici, nel rispetto della riservatezza delle persone interessate, secondo le modalita' dagli stessi definite, in osservanza di specifiche direttive del Capo del Dipartimento.


Art. 12

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Comma 1

Obblighi di formazione professionale

Comma 2

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale del Corpo nazionale e' tenuto a seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione.


L'attivita' formativa e' preordinata a far acquisire, mantenere ed aggiornare un idoneo livello di capacita' tecnico-professionali del personale, nonche' a consolidarne la capacita' nell'uso degli strumenti di lavoro impiegati, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione.


Il personale, nell'effettuazione dell'attivita' di formazione, deve indossare l'equipaggiamento ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti.


Il personale preposto alla formazione deve verificare che il personale discente indossi ed utilizzi i dispositivi di protezione individuali e segua le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell'attivita'.


Art. 13

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Comma 1

Diritto di associazione

Comma 2

La partecipazione alle associazioni od organizzazioni e' libera, salvo i casi in cui i fini delle medesime siano incompatibili o in conflitto di interessi con le attivita' istituzionali del Corpo nazionale, anche se prestate presso enti ed associazioni senza scopo di lucro.


Comma 3

Titolo III - SOVRAORDINAZIONE

Art. 14

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Comma 1

Ordine di sovraordinazione

Comma 2

L'ordine di sovraordinazione funzionale tra i ruoli del personale del Corpo nazionale che svolge funzioni tecnico-operative, del personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attivita' tecniche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche e' disciplinato dagli articoli 1, comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


Il rapporto di sovraordinazione si espleta anche nei confronti del personale volontario del Corpo nazionale.


Il personale dirigente e' sovraordinato al personale che presta servizio presso gli uffici cui e' preposto.


Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione e' determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianita' definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parita', dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformita' di trattamento, imparzialita' e trasparenza.


Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi che richiedono l'impiego degli specialisti e degli specializzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3.


Negli interventi di soccorso pubblico, il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, fermo restando le proprie competenze, dipende funzionalmente dal personale operativo preposto alla direzione del servizio.


Art. 15

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Comma 1

Osservanza delle disposizioni e delle direttive impartite

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera h), il personale appartenente al Corpo nazionale, qualora non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, deve adoperarsi per superare difficolta', inconvenienti od ostacoli imprevisti all'esecuzione delle disposizioni ricevute, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. In ogni caso il dipendente deve informare immediatamente il superiore, riferendo altresi' dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.


Art. 16

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Comma 1

Rapporti con i superiori

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale, ove nei rapporti con i superiori non ritenga di dover seguire l'ordine di sovraordinazione funzionale di cui all'articolo 14 e fermo restando la disciplina di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 7, ha diritto di consegnare scritti in plichi sigillati al responsabile dell'unita' organizzativa da cui dipende, previo rilascio di ricevuta, il quale li inoltra immediatamente all'ufficio cui sono diretti.


Comma 3

Titolo IV - NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Capo I Norme generali

Art. 17

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Comma 1

Impiego nei servizi

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessita' ed emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo conto della specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio, in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47.


Art. 18

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Comma 1

Presentazione in servizio

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita.


L'ingresso e l'uscita dalla sede di servizio vengono registrati attraverso sistemi di rilevazione.


Art. 19

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Comma 1

Riconoscimento in servizio

Comma 2

Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e il personale appartenente al ruolo dei direttivi indossa l'uniforme nei servizi di soccorso tecnico urgente, nei servizi di guardia e nei servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.


Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti indossa l'uniforme nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e quella di rappresentanza nelle cerimonie ufficiali.


Su direttive del Capo del Dipartimento, concordemente con il Capo del Corpo nazionale, i direttori centrali, i direttori regionali ed interregionali ed i dirigenti delle altre articolazioni territoriali del Corpo nazionale, possono concedere autorizzazioni in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.


Comma 3

Capo II - Disposizioni sui servizi

Art. 20

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Comma 1

Disposizioni sullo svolgimento del servizio

Comma 2

Le disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei servizi di istituto sono emanate mediante circolari, disposizioni di servizio, ordini del giorno e fogli di servizio.


Le disposizioni indicate al comma 1 sono portate, senza ritardo ed a cura dei dirigenti dei singoli uffici, a conoscenza di tutto il personale dipendente interessato. Le disposizioni di interesse generale debbono, di norma, essere affisse all'albo di ogni sede di servizio, ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.


Ove le disposizioni indicate al comma 1 ineriscano alla materia dei bandi di concorsi interni ovvero delle procedure di mobilita' e di qualificazioni del personale, sono, oltre che al personale in servizio, comunicate direttamente al personale assente, a qualsiasi titolo, a cura dell'ufficio di appartenenza. Le comunicazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica.


Art. 21

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Comma 1

Circolari

Comma 2

Le circolari sono atti di indirizzo e regolamentazione generale emanate dagli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento.


Le circolari sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale dipendente.


Le circolari debbono essere affisse all'albo di ogni sede di servizio ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.


Art. 22

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Comma 1

Disposizioni di servizio

Comma 2

Le disposizioni di servizio sono gli atti indirizzati al personale o ai settori specificamente individuati, diretti a regolamentare, organizzare e gestire in dettaglio le varie tipologie di servizio.


Le disposizioni di servizio sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale.


Le disposizioni di servizio sono esposte nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.


Art. 23

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Comma 1

Ordini del giorno

Comma 2

Gli ordini del giorno sono gli atti mediante i quali il Comandante provinciale o il dirigente dell'ufficio porta a conoscenza di tutto il personale dipendente provvedimenti e disposizioni di interesse generale.


Gli ordini del giorno sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.


Gli ordini del giorno vengono esposti nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.


Art. 24

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Comma 1

Foglio di servizio

Comma 2

Il foglio di servizio e' il documento che stabilisce per ogni turno l'assegnazione del personale operativo a ciascun servizio, con l'indicazione delle specifiche mansioni da svolgere con particolare riferimento al dispositivo di soccorso tecnico ordinario ed alle Sezioni operative di colonna mobile regionale.


Il foglio di servizio viene predisposto da apposito ufficio o da personale individuato dal comandante provinciale e contiene la data, il cognome, il nome, la qualifica del personale, il tipo di servizio, il posto in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine, e puo' contenere istruzioni di carattere individuale o generale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.


Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del foglio di servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate direttamente al personale interessato a cura del capo turno provinciale.


Il foglio di servizio e' esposto nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.


I fogli di servizio sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.


Comma 3

Capo III - Modalita' esecutive dei servizi

Art. 25

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Comma 1

Esecuzione dei servizi

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari del servizio al quale e' addetto.


Art. 26

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Comma 1

Partecipazione del personale ai servizi istituzionali

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale assicura lo svolgimento dei servizi istituzionali in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta. I servizi sono espletati durante l'orario di lavoro e, su disposizione del dirigente, in servizio straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto previsto dal procedimento negoziale.


L'impiego del personale al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e' effettuato mediante programmazione, adottando criteri di rotazione ed uniformita', privilegiando la partecipazione volontaria del personale ed assicurando il recupero delle energie psico-fisiche.


Art. 27

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Comma 1

Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro

Comma 2

L'orario di servizio e l'orario o tempo di lavoro, nonche' le diverse tipologie di articolazioni dell'orario sono funzionali all'espletamento dei servizi istituzionali del Corpo nazionale e stabilite dal procedimento negoziale.


Art. 28

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Comma 1

Obblighi di permanenza in servizio

Comma 2

In caso di necessita' ed urgenza, ove non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo nazionale puo' essere fatto obbligo, al termine dell'orario di lavoro, di rimanere in servizio fino al cessare delle esigenze. Per i servizi di soccorso si applicano le disposizioni dell'articolo 79. L'individuazione dei limiti orari e' disciplinata nell'ambito dei procedimenti negoziali.


Il protrarsi dell'orario di lavoro, nei casi indicati dal comma 1, viene disposto dal dirigente o dal responsabile preposto al servizio.


Nei servizi di soccorso tecnico urgente e di vigilanza, che prevedono il cambio sul posto in base alle disposizioni impartite, il personale che termina il turno di lavoro viene avvicendato dal personale montante, al termine del passaggio di consegne. Il responsabile preposto al servizio deve attivarsi affinche' l'avvicendamento avvenga senza ritardo.


Art. 29

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Comma 1

Obblighi del personale al termine del servizio

Comma 2

Il responsabile della squadra operativa, al termine dell'intervento, deve redigere il relativo rapporto e, qualora l'intervento presupponga successivi adempimenti di polizia giudiziaria ovvero: l'interessamento di altri enti o autorita', deve fornire al responsabile del servizio di soccorso i dati per la stesura delle eventuali comunicazioni agli enti interessati e provvedere agli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria connessi. Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto ad impegno per esigenze di soccorso tecnico urgente, dovranno essere espletati, senza ritardo, al termine del turno di servizio.


Il personale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, deve riferire su ogni fatto di rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, al proprio diretto superiore, senza ritardo o, comunque, al termine del turno di servizio.


I responsabili di settore, al termine del servizio, devono riferire al proprio omologo del turno subentrante i fatti di rilievo avvenuti durante l'espletamento del servizio annotandoli, ove possibile su specifico registro, al fine di garantire, nella continuita', una corretta gestione dello stesso.


Art. 30

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Comma 1

Reperibilita'

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale, nei casi in cui e' tenuto ad assicurare la reperibilita', ove non dotato di telefono mobile fornito dall'Amministrazione, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente rintracciato.


Il personale del Corpo nazionale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel piu' breve tempo possibile e, comunque, con tempi e modalita' stabiliti dal Dipartimento.


Art. 31

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Comma 1

Controllo sui servizi

Comma 2

Il responsabile dell'ufficio o il dipendente designato deve controllare con assiduita' il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale assegnato al medesimo servizio.


Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti deve essere informato, con relazione, il superiore sovraordinato o il dirigente, proponendo adeguate soluzioni.


In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1, e' tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.


Comma 3

Capo IV - Assenze dal servizio

Art. 32

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Comma 1

Congedo ordinario

Comma 2

I dirigenti richiedenti il congedo ordinario sono tenuti a comunicare preventivamente, e in caso di variazioni tempestivamente, il proprio recapito, anche telefonico, al dirigente competente alla concessione.


Art. 33

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Comma 1

Assenze per malattia

Comma 2

Il personale che si assenta per malattia, dopo averne dato tempestiva comunicazione al capo dell'ufficio di appartenenza, deve produrre il certificato medico, nei termini indicati dalle disposizioni vigenti.


Copia del certificato di malattia, contenente la data di inizio della malattia e la presumibile durata, deve essere trasmessa all'ufficio di appartenenza.


A tutela della sicurezza degli operatori ed al fine di assicurare la piena operativita' dei servizi di soccorso tecnico urgente, il personale che espleta funzioni tecnico-operative, ivi compreso il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti, deve produrre, in caso di assenze superiori ai venti giorni, fermo restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con le medesime procedure di cui al comma 1, copia del certificato di malattia con l'indicazione della diagnosi. Il predetto certificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, deve essere trasmesso in busta chiusa, al medico responsabile della struttura sanitaria centrale o regionale, di riferimento, il quale effettuate le valutazioni di competenza, attiva la struttura medica provinciale per la tenuta del libretto individuale sanitario di rischio, nonche' per eventuali verifiche mediche.


Con decreto del Ministro dell'interno, adottato nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, sono individuate le patologie per le quali non e' indispensabile l'acquisizione della certificazione medica di cui al comma 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 35. Con il medesimo decreto si provvede, altresi', a dettare specifiche disposizioni, per il personale in servizio nelle componenti specialistiche e specializzate, in ragione dei peculiari requisiti psicofisici richiesti.


Ferma restando la primaria competenza delle strutture sanitarie regionali e quanto disciplinato nell'ambito dei procedimenti negoziali, l'Amministrazione ha facolta' di effettuare, ove le predette strutture sanitarie non abbiano provveduto, visite di controllo tramite i propri sanitari.


Comma 3

Titolo V - ASSISTENZA

Art. 35

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Comma 1

Accertamenti sanitari

Comma 2

Il personale deve sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per controllare lo stato di salute dei dipendenti. L'esito degli accertamenti sanitari, nonche' il giudizio di idoneita' psico-fisica richiesto per l'assolvimento dei propri compiti connessi al rapporto d'impiego, oltre ad essere comunicati tempestivamente al dipendente, sono riportati, a cura del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, nel libretto individuale sanitario e di rischio previsto per ciascun dipendente dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.


Il medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale puo' procedere, in ragione di particolari patologie che possono incidere sull'attivita' di soccorso tecnico urgente, ad accertamenti sanitari tesi a controllare l'idoneita' psico-fisica dei dipendenti all'assolvimento dei propri compiti anche in connessione a procedure per la concessione di trattamenti di privilegio.


Gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneita' psico-fisica sono altresi' obbligatori trascorso il periodo di assenza per malattia o per infortunio di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. In tal caso, il dirigente datore di lavoro, al fine della riammissione in servizio, invia alle competenti Commissioni mediche ospedaliere territoriali militari, una specifica richiesta di giudizio medico legale per stabilire se il dipendente sia incondizionatamente idoneo o sia totalmente o parzialmente inidoneo al servizio d'istituto.


Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il dipendente, dopo il periodo di assenza per malattia o infortunio, deve riassumere servizio in condizioni compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'attivita' operativa cui e' preposto. A tale scopo puo' essere disposto dal dirigente datore di lavoro, su proposta del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, l'invio all'ospedale militare per accertamenti medico-legali, finalizzati sia alla valutazione della dipendenza o meno da causa di servizio degli stati morbosi, sia ad esprimere il giudizio di incondizionata idoneita' oppure di totale o parziale inidoneita' al servizio di istituto.


L'invio all'ospedale militare puo' essere disposto su richiesta del personale.


Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, il dipendente puo' essere sottoposto a visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.


Art. 36

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Comma 1

Misure di profilassi

Comma 2

Il personale si sottopone, salvo documentate controindicazioni mediche, alle misure di profilassi generali o specifiche ed agli accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre, esclusivamente, per motivi di servizio e in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico, comunque connesse alle esigenze di servizio.


Art. 37

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Comma 1

Attivita' assistenziali

Comma 2

L'Amministrazione favorisce le attivita' assistenziali dirette al personale del Corpo nazionale svolte dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Comma 3

Titolo VI - ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 38

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Comma 1

Principi generali

Comma 2

Con appositi decreti del Ministro dell'interno sono approvati gli statuti dei Gruppi sportivi e delle rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale.


Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attivita' sportive, il Dipartimento stipula apposite convenzioni con il CONI e con singole federazioni sportive nazionali.


Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo, l'Amministrazione continua a mettere a disposizione, compatibilmente con le esigenze di servizio, impianti, mezzi ed attrezzature.


Art. 39

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Comma 1

Personale

Comma 2

L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente che il personale del Corpo nazionale partecipi alle preparazioni individuali o collettive organizzate dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate e di Polizia, in vista della partecipazione a rappresentative nazionali ufficiali.


Gli atleti in forza al Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco che perdono l'idoneita' all'attivita' sportiva di alto livello, in possesso dei requisiti culturali previsti, possono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, essere destinati alla conduzione tecnica delle attivita' sportive.


Comma 3

Titolo VII - ASSEGNAZIONE E MOBILITA' DEL PERSONALE

Art. 40

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Comma 1

Assegnazioni alle sedi di servizio

Comma 2

Il personale non dirigente, a seguito di prima assegnazione, di trasferimento o di assegnazione temporanea alle sedi di servizio, e' destinato agli uffici, ai distaccamenti o ai reparti in cui si articolano le singole sedi, dal dirigente responsabile, in funzione delle specifiche esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi negoziali.


Il personale assume servizio nella struttura di destinazione osservando le disposizioni del presente regolamento, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, che recepisce l'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Art. 41

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Comma 1

Incarichi e trasferimenti

Comma 2

Gli incarichi e le sedi di servizio del personale dirigente sono conferiti secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei relativi criteri attuativi.


Fermo restando la vigente disciplina in tema di trasferimenti, i trasferimenti a domanda del personale non dirigente verso le direzioni regionali ed interregionali, i comandi provinciali e gli uffici centrali, sono disposti dal Dipartimento, sulla base dei criteri di mobilita' volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.


L'Amministrazione predispone programmazioni periodiche della mobilita' volontaria in ragione dei ruoli e delle qualifiche, al fine di garantire l'equilibrata distribuzione del personale nelle sedi dirigenziali di servizio, nonche' la piena e costante operativita' dei nuclei specialistici.


I trasferimenti del personale specialista sono disposti in conformita' con quanto previsto dall'articolo 50.


Fermo restando quanto specificatamente disposto dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il personale puo' essere trasferito ad altra sede di servizio, o ad altro incarico in caso di dirigenti, con provvedimento del Capo del Dipartimento, quando sussistano motivi di grave nocumento al prestigio dell'Amministrazione in caso di permanenza del personale stesso nella sede di appartenenza.


I trasferimenti di cui al comma 5, sono disposti previo espletamento delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e tenendo conto delle condizioni personali e familiari e di eventuali necessita' di studio del dipendente interessato e dei propri figli.


I trasferimenti di cui al comma 5 che riguardino il personale non dirigente possono essere disposti anche in soprannumero nella sede di destinazione.


Art. 42

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Comma 1

Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio

Comma 2

Per esigenze di servizio, l'Amministrazione puo' disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, nonche' ai nuclei specialistici, per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.


Le assegnazioni temporanee sono disposte dal Dipartimento o, previa formale comunicazione al Dipartimento stesso, dai direttori regionali ed interregionali; in quest'ultimo caso, le assegnazioni sono disposte limitatamente ai comandi provinciali ed ai nuclei specialistici di pertinenza territoriale e relativamente al personale in servizio nelle strutture periferiche del Corpo nazionale presenti nel territorio regionale e interregionale.


Delle esigenze di servizio viene data comunicazione al personale che viene individuato per l'assegnazione temporanea sulla base della disponibilita' e delle graduatorie.


Qualora ne ricorrano le condizioni generali, le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo danno luogo alla corresponsione del trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia.


I criteri e i limiti per le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo sono definiti previo accordo negoziale nazionale decentrato.


Art. 43

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Comma 1

Assegnazioni temporanee a domanda

Comma 2

Il Dipartimento puo' disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, a domanda del personale stesso, secondo la disciplina ed i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.


Art. 44

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Comma 1

Mobilita' interna alle sedi di servizio

Comma 2

I criteri per la mobilita' interna agli uffici centrali di livello dirigenziale generale, ubicati in sedi diverse, sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello centrale; i criteri per la mobilita' del personale nell'ambito delle rispettive articolazioni territoriali delle direzioni regionali ed interregionali e dei comandi provinciali sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello periferico, sulla base dell'organizzazione e della disciplina degli uffici.


Comma 3

Titolo VIII - SPECIALITA' E ABILITAZIONI Capo I Specialita'

Art. 45

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Comma 1

Attivita' specialistiche

Comma 2

Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, e' rilasciato il libretto individuale di specialita'.


L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennita' sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.


Il personale specialista e' assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialita' posseduta.


Art. 46

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Comma 1

Organizzazione delle specialita'

Comma 2

L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi provinciali, la relativa dotazione organica e la distribuzione territoriale del relativo personale, ferme restando le funzioni di coordinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.


I requisiti di accesso alle specialita' sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno; le modalita' e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata ed il mantenimento dei brevetti, sono disciplinati con decreto del Capo del Dipartimento.


Art. 47

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Comma 1

Impiego degli specialisti

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, il personale specialista viene impiegato nelle attivita' dei nuclei specialistici.


L'eventuale impiego in altre attivita' puo' essere disposto in base alle direttive del Dipartimento.


Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione gerarchica e funzionale previsti nell'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente, il personale specialista intervenuto effettua le valutazioni di competenza in relazione alle manovre ed alle operazioni da effettuare di cui e' direttamente responsabile.


Art. 48

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Comma 1

Libretto individuale di specialita'

Comma 2

Il Dipartimento, per ciascuna delle specialita' del Corpo nazionale, cura il rilascio e l'aggiornamento dei libretti individuali di specialita', nonche' la gestione dei dati in essi contenuti.


I libretti individuali di specialita' contengono, oltre ai dati anagrafici e di servizio del personale, tutte le informazioni relative all'aggiornamento professionale, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali ed alla validita' dei brevetti posseduti.


Art. 49

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Comma 1

Sospensione, revoca e rinuncia alla specialita'

Comma 2

L'inidoneita' temporanea del personale specialista comporta la sospensione dall'esercizio della specialita' fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneita' psicofisica ed attitudinale.


Il Dipartimento, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneita' psicofisica o attitudinale a svolgere l'attivita' affidata al personale specialista, procede d'ufficio alla revoca del brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialita'. Valuta la richiesta del dipendente di permanere nel medesimo ambito specialistico di riferimento.


Ferme restando le prioritarie esigenze di servizio, il Dipartimento accoglie le motivate istanze di rinuncia alla specialita', qualora ne ricorrano le condizioni preordinate ad assicurare l'operativita' della specialita', in ragione della specificita' del percorso formativo. In tal caso l'assegnazione alla sede di servizio viene disposta in funzione delle esigenze di servizio e secondo i criteri individuati nel procedimento negoziale.


La richiesta di riammissione alla specialita' e' sottoposta alla valutazione del Dipartimento che la puo' accogliere fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.


Art. 50

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Comma 1

Trasferimenti del personale specialista

Comma 2

I trasferimenti a domanda del personale specialista avvengono verso sedi ove sono presenti nuclei della specialita' posseduta e sono disposti dal Dipartimento sulla base dei criteri di mobilita' volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.


Comma 3

Capo II - Abilitazioni

Art. 51

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Comma 1

Attivita' di specializzazione

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le attivita' istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, e' impiegato in interventi che richiedono una particolare specializzazione, sulla base delle direttive dell'Amministrazione ed e' direttamente responsabile delle manovre effettuate in virtu' delle specifiche abilitazioni conseguite.


Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le attivita' di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo nazionale.


La presenza in turno per l'esercizio delle funzioni connesse alla specializzazione posseduta determina il riconoscimento di strumenti incentivanti sulla base delle disposizioni vigenti.


Comma 3

Titolo IX - I SERVIZI Capo I Servizi ed attivita' del Corpo nazionale

Comma 4

Capo II - I servizi di soccorso pubblico Sezione I Disposizioni generali

Art. 53

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Comma 1

Esecuzione dei servizi di soccorso pubblico

Comma 2

I servizi di soccorso pubblico, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, resi dal Corpo nazionale, come definiti dalle disposizioni vigenti, sono espletati dalle strutture del Corpo nazionale in favore della popolazione, secondo quanto indicato nel presente regolamento e nelle direttive del Dipartimento.


Il servizio di soccorso pubblico assume valenza prioritaria rispetto ad ogni altro servizio programmato o in corso di espletamento da parte del personale.


I servizi di soccorso pubblico, di cui al presente articolo, sono effettuati in modo gratuito e nessun compenso aggiuntivo e' dovuto da parte dei beneficiari del servizio.


Art. 54

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Comma 1

Impiego del personale nei servizi di soccorso pubblico

Comma 2

Tutto il personale operativo di cui al titolo I capo I ed al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, partecipa all'attivita' di soccorso in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta, indipendentemente dalla funzione ordinariamente svolta nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio di appartenenza.
Il personale inserito nelle squadre di intervento e nelle sale operative partecipa all'attivita' di soccorso in via ordinaria, il restante personale qualora si renda necessario. In ogni caso l'impiego del personale viene effettuato in relazione alla tipologia di soccorso richiesto e nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.


Il personale operativo appartenente ai ruoli dei direttivi, degli ispettori e dei sostituti direttori esercita le attivita' del servizio di guardia presso i comandi provinciali, le direzioni regionali ed interregionali ed il centro operativo nazionale e partecipa allo svolgimento del servizio di soccorso secondo le prerogative degli uffici di appartenenza. Per ciascuna struttura, sulla base del personale assegnato, dell'organizzazione e delle esigenze di servizio, i dirigenti responsabili individuano le unita' da impiegare e la modalita' di partecipazione al servizio.


Qualora, su richiesta di Stati esteri ovvero sulla base di accordi o trattati internazionali, il personale del Corpo nazionale debba essere impiegato nell'effettuazione di servizi di soccorso al di fuori del territorio nazionale, le modalita' e le direttive di impiego sono stabilite dal Dipartimento, sentito il Ministero degli affari esteri.


Sulla base di quanto disposto dall'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, durante le attivita' di soccorso in supporto alle strutture operative partecipano, in relazione a specifiche esigenze e su disposizione del dirigente responsabile gli appartenenti ai ruoli del personale che svolgono attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, cui vengono fornite idonee dotazioni di vestiario, individuate dall'Amministrazione. In tal caso il personale espleta le attivita' proprie del ruolo e della qualifica di appartenenza, in area esterna allo scenario di intervento, individuata dal responsabile operativo sul posto.


Art. 55

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Comma 1

Obblighi del personale libero dal servizio

Comma 2

Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul territorio italiano, anche se libero dal servizio, in presenza di situazioni di pericolo che richiedano l'intervento dei vigili del fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento della propria sicurezza, per tutelare l'incolumita' delle persone e la salvaguardia dei beni, informando tempestivamente la sala operativa del comando provinciale territorialmente competente e rimanendo a disposizione della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso egli viene considerato in servizio a tutti gli effetti.


Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a dichiarare presso la sede in cui opera, i propri recapiti, anche telefonici, che l'Amministrazione puo' utilizzare in caso di urgenza, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela della privacy.


Qualora al personale operativo del Corpo nazionale, libero dal servizio, venga richiesto di rientrare in servizio a seguito del verificarsi di gravi situazioni di emergenza, lo stesso, se non impossibilitato, si presenta presso la sede di servizio di appartenenza, relazionandosi con il responsabile del turno. Rimangono fermi gli obblighi del personale permanente in servizio di reperibilita' di rispettare le modalita' di rientro in servizio indicate dall'articolo 30.


Qualora il personale libero dal servizio rilevi un reato in materia di prevenzione incendi e' tenuto a segnalarlo all'autorita' giudiziaria per il tramite del comando provinciale competente per territorio per i successivi adempimenti di competenza.


Art. 56

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Comma 1

Modalita' generali di espletamento degli interventi di soccorso

Comma 2

Gli interventi di soccorso pubblico vengono effettuati dai comandi provinciali. Le direzioni regionali ed interregionali e le strutture centrali del Corpo nazionale partecipano all'attivita' di soccorso e assicurano l'azione di coordinamento generale negli ambiti territoriali di competenza, nonche' il coordinamento nell'impiego dei nuclei specialistici e del personale specializzato.


Gli interventi di soccorso pubblico di cui al comma 1, sono riferiti alle situazioni di carattere urgente e a quanto altro necessario a garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni e cessano al venir meno delle effettive necessita'. Le attivita' di soccorso hanno origine al momento della ricezione della richiesta e si concludono con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provvedimenti correlati all'intervento effettuato, da parte del personale preposto.


Comma 3

Sezione II - Attivita' di coordinamento, direzione e controllo

Art. 58

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Comma 1

Sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale

Comma 2

Il Corpo nazionale adotta un sistema di coordinamento, direzione e controllo costituito dai referenti operativi delle proprie strutture i quali, nell'esercizio delle funzioni, assicurano l'unitarieta' del Corpo nazionale nell'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, nonche' il coordinamento e la direzione tecnico-operativa degli interventi, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come richiamati dal comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dal comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.


Il personale, durante l'espletamento del servizio, e' tenuto alla conoscenza dei referenti operativi del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura in cui opera.


Art. 59

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Comma 1

Coordinamento delle strutture operative del Corpo nazionale

Comma 2

Ferme restando le funzioni di coordinamento proprie del Capo del Corpo nazionale in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e le responsabilita' demandate ai comandanti provinciali in merito alla diretta responsabilita' dell'organizzazione dei servizi di soccorso, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, il coordinamento operativo degli interventi di rilevanza regionale, interregionale, nazionale o laddove sia necessario l'impiego di risorse e mezzi anche specialistici non assegnati alla struttura operante, e' assicurato dalle strutture facenti capo ai direttori regionali o interregionali e al direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico.


In assenza di specifiche unita' di crisi costituite per la gestione di situazioni di emergenza o di eventi calamitosi, l'azione di coordinamento viene assicurata, in via ordinaria, mediante le sale operative centrali e periferiche.


Art. 60

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Comma 1

Attivita' di soccorso pubblico della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di partecipazione all'attivita' di soccorso pubblico, di coordinamento e di indirizzo da parte delle strutture centrali del Corpo nazionale, la direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico assicura l'attivazione e l'impiego di mezzi e risorse anche specialistiche, appartenenti alle proprie aree o uffici, a supporto delle operazioni di intervento nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura operante.


In caso di crisi o calamita', che superano le capacita' operative territoriali, il coordinamento e l'attivazione delle risorse viene effettuato dalla direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico tramite il centro operativo nazionale, nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.


Art. 61

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Comma 1

Sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso

Comma 2

Il sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso e' costituito dalle figure preposte alla gestione dell'intervento, a cui sono attribuiti specifici livelli di responsabilita' decisionale.


In ogni caso le sale operative provinciali si relazionano in modo diretto con il responsabile delle operazioni di soccorso, di seguito R.O.S., presente sullo scenario di intervento, al fine di consentire l'efficace azione di supporto all'intervento stesso e le comunicazioni con le strutture e gli enti interessati.


Qualora sul luogo dell'intervento operino piu' squadre o personale appartenente a ruoli o qualifiche diverse, con compiti di direzione e coordinamento operativo, la responsabilita' delle attivita' e' attribuita al R.O.S., funzione esercitata dal personale indicato al comma 2, lettera c), sulla base dei criteri di sovraordinazione di cui all'articolo 14.


Comma 3

Sezione III - Dispositivo di soccorso

Art. 62

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Comma 1

Articolazione del dispositivo di soccorso

Comma 2

I dispositivi di soccorso sono predisposti, diretti, gestiti ed impiegati sotto la responsabilita' dei dirigenti delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che nel rispetto dei livelli di responsabilita' richiesta si avvalgono delle figure del sistema di coordinamento direzione e controllo. Oltre alle squadre ed alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi di soccorso possono essere integrati con personale in turno di reperibilita', in accordo con quanto previsto dalle procedure negoziali, da squadre e mezzi predisposti a seguito della stipula di convenzioni o accordi di programma, finalizzati ad assicurare l'incremento dei servizi operativi sul territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.


Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere altresi' integrato, in caso di contingenti necessita', con personale operativo che presta orario di lavoro giornaliero, o in servizio a qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo disposizioni del dirigente responsabile.


Art. 63

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Comma 1

Servizio di guardia

Comma 2

All'unita' di servizio di guardia si associa, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento, un servizio di reperibilita'.


Art. 64

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Comma 1

Servizio delle sale operative

Comma 2

Il servizio nelle sale operative e' svolto da personale del Corpo nazionale appositamente formato sulla gestione delle procedure, che abbia superato uno specifico corso e sia altresi' formato all'uso dei sistemi di trasmissione e telematici.


L'accesso alle sale operative e l'utilizzo dei sistemi in dotazione e' riservato agli addetti alla sala stessa e ai responsabili del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso.


Art. 66

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Comma 1

Composizione e formazione delle squadre

Comma 2

Le squadre sono composte da personale permanente e nei distaccamenti volontari da personale volontario. Il numero delle squadre previste sul territorio provinciale viene definito dal comandante provinciale, sulla base delle direttive emanate dal Dipartimento e della tipologia della sede a cui le squadre appartengono.


Le squadre composte da personale permanente possono comprendere, in sostituzione di una unita' permanente, un volontario. Tale sostituzione non puo' riguardare il capo partenza e l'autista. Nel caso di distaccamenti misti o temporanei, nei quali possono operare personale permanente e volontario, la composizione puo' variare ma, in ogni caso, non puo' prevedere meno di tre unita' permanenti di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista.


A supporto delle squadre di cui al comma 1, sono previste delle squadre attrezzate con mezzi per l'effettuazione di specifiche manovre necessarie all'intervento, quali, a titolo esemplificativo, autoscale, autobotti, autogru', composte da 2 operatori, di cui un autista, e, in caso di necessita', in sostituzione di una unita' permanente, un volontario.


Art. 67

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Comma 1

Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno

Comma 2

Al fine di assicurare la regolare funzionalita' del servizio operativo di soccorso, il dirigente, in caso di assenze impreviste del personale preposto, puo' disporne la sostituzione urgente con altro personale in servizio, anche appartenente ad altro settore, reparto o distaccamento della medesima sede dirigenziale di servizio, purche' del medesimo ruolo dei dipendenti assenti. Il personale interessato viene considerato in servizio operativo fino al rientro alla sede in cui presta ordinariamente servizio.


Art. 68

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Comma 1

Attivita' del personale operativo in sede

Comma 2

Il personale operativo, all'inizio del turno di servizio, radunato dal capo turno provinciale o dal responsabile di ciascuna sede, prende visione del foglio di servizio di cui all'articolo 24, nonche' assume conoscenza di tutti gli incarichi affidati, delle manovre e delle esercitazioni da effettuare, delle comunicazioni del comando provinciale, delle consegne del turno smontante e di tutto quanto ritenuto utile per l'esecuzione del servizio.


All'inizio del turno di servizio il personale controlla i mezzi e verifica la completezza delle dotazioni e l'efficienza delle attrezzature in caricamento, il loro corretto posizionamento nei vari alloggiamenti, segnalando al capo turno ovvero al capo distaccamento eventuali anomalie e, o mancanze, anche al fine del loro immediato ripristino e reintegro. Le operazioni di verifica comprendono le prove di funzionamento degli apparati radio in dotazione.


Quando non impegnati in interventi di soccorso tecnico urgente, i componenti delle squadre, compresi quelli della colonna mobile regionale, effettuano i controlli degli automezzi e del relativo caricamento e le piccole manutenzioni ordinarie.


Art. 69

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Comma 1

Attivita' delle componenti specialistiche e specializzate

Comma 2

Il dispositivo di soccorso comprende, secondo quanto indicato all'articolo 62, le componenti specialistiche, le quali osservano le specifiche disposizioni inerenti le attivita', le modalita' di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.


Nel dispositivo di soccorso sono altresi' comprese le componenti specializzate, le quali, fermo restando il loro impiego negli ordinari servizi di istituto, osservano le specifiche disposizioni inerenti le attivita', le modalita' di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.


Art. 70

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Comma 1

Servizi antincendio aeroportuali

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i distaccamenti aeroportuali e' inserito nel dispositivo di soccorso del comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalita' definite dal presente regolamento e dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali ed effettua, sotto la direzione del capo turno, le attivita' previste dall'articolo 69.


Art. 71

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Comma 1

Servizi antincendio portuali

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i Distaccamenti portuali e' inserito nel dispositivo di soccorso del Comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalita' definite dal presente regolamento, dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali e dai piani di emergenza, ed effettua, sotto la direzione di un responsabile in turno, le attivita' previste dall'articolo 69. I servizi di soccorso e lotta antincendio sono effettuati nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto.


La conduzione e l'impiego delle unita' navali antincendio e' assicurata in funzione della tipologia dei mezzi nautici, da personale specialista con brevetto di motorista, padrone di barca o comandante d'altura, specificamente previsto per la conduzione del mezzo nautico.


La squadra di intervento portuale e' composta da personale specialista indicato al comma 2, e integrata da altro personale costituito da un minimo di quattro unita', di cui almeno una con qualifica di capo squadra, opportunamente addestrato.


Gli interventi possono anche riguardare zone esterne al sedime portuale, purche' limitrofe. In caso di interventi di non breve durata la squadra portuale impiegata in prima istanza deve essere sostituita, nel piu' breve tempo possibile da altra squadra proveniente dal territorio.


Art. 72

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Comma 1

Servizi di colonna mobile regionale

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale, nella sua qualita' di componente fondamentale del servizio nazionale della protezione civile, partecipa alla gestione di grandi emergenze ovunque esse avvengano sul territorio nazionale o all'estero, in caso di richieste provenienti da altri Paesi o sulla base di accordi o trattati internazionali, per le attivita' di soccorso pubblico, favorendo il ripristino della normalita', secondo le modalita' definite dal Dipartimento, sentito, per le attivita' all'estero, il Ministero degli affari esteri.


La partecipazione ai soccorsi, nelle calamita' di cui al comma 1, avviene mediante l'impiego delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La mobilitazione puo' avvenire anche in caso di esercitazione disposta dal direttore regionale o dal Capo del Corpo tramite il Direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, anche per la partecipazione a manovre di protezione civile, secondo le direttive del Capo del Dipartimento.


L'invio delle squadre e dei mezzi e' assicurato nel piu' breve tempo possibile, e, comunque, con tempi e modalita' stabiliti dal Capo del Corpo.


In caso di approntamento del campo base dei soccorritori, il personale operativo e di supporto effettua quanto necessario per l'allestimento ed il funzionamento dello stesso, e dei connessi servizi logistici, secondo le disposizioni del responsabile del campo base.


Nell'ambito delle attivita' di colonna mobile regionale, i periodi di riposo di tutto il personale ed il soddisfacimento delle esigenze logistiche dello stesso vengono assicurati, di norma, all'interno dei campi base dei soccorritori o presso le sedi del Corpo nazionale disponibili, nel rispetto delle normative contrattuali.


In caso di grandi emergenze, il responsabile dei soccorsi puo' organizzare le squadre anche utilizzando partenze costituite secondo le esigenze.


Rimane fermo l'obbligo di rispetto di tutte le procedure di servizio e di intervento, anche per quanto attiene alla redazione dei rapporti di intervento, le attivita' di polizia giudiziaria e la collaborazione con altri enti e forze operative.


Art. 73

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Comma 1

Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso

Comma 2

La partecipazione del personale ai servizi di cui al comma 1 e' disposta dal comandante provinciale o dal dirigente responsabile della struttura nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.


Art. 74

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Comma 1

Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine, dei magazzini e dei laboratori

Comma 2

Nell'ambito dei servizi di supporto all'attivita' di soccorso, il mantenimento della efficienza e degli automezzi e delle attrezzature di servizio viene assicurata da parte di apposito personale preposto alla attivita' dell'autorimessa, dei magazzini, delle officine e dei laboratori, anche mobili.


Art. 75

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Comma 1

Servizi di telecomunicazioni

Comma 2

Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni nei comandi provinciali esegue lavori di piccola manutenzione sugli impianti ed apparecchiature radio del Comando di appartenenza.


Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati soprattutto quelli di nuova generazione.


Comma 3

Sezione IV - Interventi di soccorso

Art. 76

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Comma 1

Conduzione ed uso dei mezzi di soccorso

Comma 2

I mezzi terrestri del Corpo nazionale devono essere condotti con diligenza da personale appositamente abilitato e munito di patente di guida, idonea alla tipologia del mezzo da condurre, rilasciata dall'Amministrazione.


L'autista effettua la verifica dell'efficienza dell'automezzo ed ha la responsabilita' dell'uso e della custodia dello stesso, nonche' la verifica del funzionamento di tutti i dispositivi antincendio e di soccorso connessi: radio, pompa antincendio, dispositivi di segnalazione acustico - luminosa, altoparlanti, ed altri; segnala tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti all'ufficio competente. L'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione e allarme e' consentito solo per l'espletamento di servizi urgenti d'istituto.


Nello svolgimento dei servizi di emergenza, l'autista, durante la guida, e' dedicato unicamente alla conduzione ed al controllo del mezzo e non deve utilizzare alcun apparato di telecomunicazione, quale il telefono e la radio veicolare. Nello svolgimento dei medesimi servizi di emergenza, l'autista e gli altri componenti della squadra sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, secondo specifiche disposizioni emanate dal Dipartimento.


Nei trasferimenti di servizio, diversi da quelli indicati al comma 3, l'autista puo' utilizzare gli apparati di telecomunicazione e deve indossare le cinture di sicurezza secondo la normativa vigente.


In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto il mezzo da lui condotto, l'autista e' tenuto alla compilazione di tutti gli atti previsti, secondo quanto specificamente indicato dalle direttive del Dipartimento.


E' compito dell'autista registrare ad ogni uscita e rientro dei mezzi il giorno, l'ora, i chilometri percorsi, i motivi per cui e' stato usato il veicolo ed i rifornimenti di carburante effettuati e segnalare tempestivamente al responsabile dell'autorimessa eventuali avarie e danni rilevati.


Per la conduzione e l'impiego dei mezzi di soccorso aeronavali, il personale abilitato si riferisce alla specifica documentazione tecnico - operativa ed organizzativa applicabile.


In ogni caso i mezzi del Corpo nazionale e quelli comunque in dotazione, devono essere condotti da parte di personale in servizio; non e' consentito trasportare personale esterno al Dipartimento se non per esigenze di servizio. Restano salve le specifiche disposizioni in tema di trasporti d'urgenza e quelle connesse alle esigenze istituzionali comunque riconducibili a quelle del Ministero dell'interno.


Art. 77

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Comma 1

Attivita' di soccorso delle squadre

Comma 2

Nelle operazioni di soccorso vengono impiegati i mezzi e le attrezzature a disposizione, necessari all'efficace risoluzione dell'evento ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le squadre adottano tecniche funzionali alla tipologia di intervento da espletare.


Le squadre vengono attivate dalla sala operativa provinciale la quale, mediante i sistemi di allertamento in dotazione, trasmette al capo partenza i dati essenziali per l'effettuazione dell'intervento, fornendo durante il tragitto eventuali ulteriori indicazioni mediante i canali radio di servizio. Qualora le squadre assumano direttamente richieste di soccorso, ne danno immediata comunicazione alla sala operativa per gli adempimenti di competenza.


Nel caso in cui siano piu' squadre a muovere dalla stessa sede, il responsabile delle operazioni di soccorso tiene i contatti con le varie squadre al fine di predisporne il corretto impiego.


Le modalita' di comunicazione avvengono attraverso sistemi fonici o informatici, secondo le direttive emanate dal Dipartimento.
L'eventuale uso di altoparlanti deve avvenire secondo modalita' pianificate dal dirigente responsabile ed in modo da limitare il disturbo all'esterno della sede di servizio.


Art. 78

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Comma 1

Avvicendamento delle squadre

Comma 2

Qualora al termine del turno di servizio l'intervento sia in corso di esecuzione, l'avvicendamento delle squadre e' effettuato con il passaggio delle consegne sul luogo dell'intervento stesso.


Tranne che per lo spostamento della squadra su un diverso scenario che ne comporti l'intervento urgente richiesto dalla sala operativa, in nessun caso puo' essere interrotto l'intervento prima della conclusione dello stesso e della messa in sicurezza dei luoghi.
In tal caso il capo squadra informa gli interessati delle situazioni di pericolo e, qualora necessario, richiede alla sala operativa di attivare le forze dell'ordine per la sorveglianza dei luoghi.


Art. 79

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Comma 1

Servizio obbligatorio di soccorso reso dal personale operativo al di fuori dell'orario ordinario di lavoro

Comma 2

I servizi resi al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di cui al comma 1 sono obbligatori.


Art. 80

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Comma 1

Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite durante le operazioni di intervento

Comma 2

Il personale operativo, impegnato nelle operazioni di soccorso, utilizza in modo corretto gli apparati in dotazione, per tutte le comunicazioni attinenti gli interventi, evitando di impugnare inutilmente i canali radio assegnati.


Nelle comunicazioni radio devono essere dichiarati gli identificativi del trasmittente e del ricevente.


Durante le attivita' operative solo il personale espressamente autorizzato dall'Amministrazione puo' effettuare registrazioni audio-video per motivi connessi alle attivita' d'istituto.


Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte a registrazione per le attivita' di polizia giudiziaria. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della riservatezza secondo la legislazione vigente.


Comma 3

Capo III - Altri servizi tecnici ed operativi

Art. 82

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Comma 1

Servizi di polizia giudiziaria

Comma 2

I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal personale del Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, secondo l'ordinamento vigente.


Nell'espletamento dell'attivita' di polizia giudiziaria e' obbligatorio l'uso dell'uniforme di servizio, salvo casi particolari appositamente autorizzati dal comandante provinciale.


Il personale tenuto a svolgere attivita' di polizia giudiziaria o chiamato a comparire davanti alla autorita' giudiziaria per fatti inerenti l'attivita' istituzionale prestata, e' considerato in servizio a tutti gli effetti, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, con diritto al rimborso delle spese sostenute, in conformita' a quanto previsto dal procedimento negoziale.


Art. 83

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Comma 1

Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni

Comma 2

L'utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale, per supporto all'autorita' giudiziaria ovvero a seguito di richieste di collaborazione per motivi istituzionali con altri enti ed amministrazioni, sempre per svolgere servizi di carattere tecnico compatibili con le competenze istituzionali, continua ad essere disciplinato dalle speciali disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nell'osservanza delle direttive del Dipartimento.


Art. 84

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Comma 1

Servizi resi in convenzione

Comma 2

In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 della legge del 10 agosto 2000, n. 246, dalla legge del 21 novembre 2000, n. 353, e dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' da altre disposizioni vigenti, il Corpo nazionale esegue attivita' connesse a programmi straordinari per l'incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente derivanti dalla stipula di convenzioni con le regioni e gli enti locali o altri enti istituzionali, o associazioni che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli altri enti locali e istituzioni.


I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.


I servizi di cui al comma 1, allorche' organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo principi di equita' e rotazione, concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalita', privilegiando la volontarieta' e nel rispetto dei tempi di recupero psicofisico del personale.


Comma 3

Capo IV - Servizi di prevenzione incendi

Art. 85

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Comma 1

Modalita' di espletamento dei servizi di prevenzione incendi

Comma 2

Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale assicura l'espletamento delle attivita' di prevenzione incendi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. I comandanti provinciali e i direttori regionali ed interregionali, responsabili dei procedimenti di prevenzione incendi che si svolgono presso i rispettivi uffici, individuano il personale cui delegare lo svolgimento del procedimento amministrativo, secondo la normativa vigente. Tale personale e' individuato tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta.
Partecipano all'espletamento dei servizi il personale dei ruoli tecnici, amministrativi-contabili e tecnico-informatici, secondo quanto specificamente previsto dalle rispettive declaratorie professionali.


I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.


Il personale operativo del Corpo nazionale si uniforma agli atti di indirizzo emanati dall'Amministrazione.


Nello svolgimento dei servizi il personale e' tenuto a qualificarsi, esibendo, su richiesta dell'utente, la tessera ed i distintivi di riconoscimento.


Per garantire la qualita' delle prestazioni ed assicurare il soddisfacimento degli utenti, il Dipartimento disciplina i rapporti con l'utenza stessa, anche mediante elaborazione di specifiche "carte dei servizi".


Gli incarichi inerenti i servizi di prevenzione sono assegnati con criteri di equita' e rotazione, e nel rispetto delle esigenze legate a specifiche professionalita'. Gli incarichi attinenti agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, sono assegnati al personale operativo dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi, in funzione dell'esperienza maturata nel settore.


Art. 87

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Comma 1

Verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi

Comma 2

Il personale presenzia e, ove necessario, effettua le operazioni di prelievo dei campioni di materiale da certificare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, sottoscrivendo il verbale redatto in sede di sopralluogo e siglando il plico contenente il materiale prelevato da inviare al laboratorio certificatore per le prove previste.


Art. 89

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Comma 1

Attivita' di formazione esterna

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale svolge verso l'esterno l'attivita' di formazione e di addestramento nelle materie istituzionali attraverso corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa di promozione della cultura della sicurezza antincendio, definita anche a seguito di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti e soggetti privati.


L'attivita' di formazione esterna viene resa presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale, presso le scuole e le universita' o presso altre strutture individuate da enti pubblici o privati.


Il dirigente o suo delegato valuta l'idoneita' della struttura didattica ed autorizza l'attivita' formativa con l'impiego di personale, mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, comunicando al richiedente il calendario delle lezioni, il programma formativo, i nominativi e la qualifica dei docenti, i supporti didattici necessari, i mezzi e le attrezzature per effettuare prove ed esercitazioni, nonche' di quanto altro necessario ad assicurare l'efficace svolgimento dell'attivita'.


Il personale, sulla base dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, tenendo conto dell'attitudine all'insegnamento e delle specifiche competenze ed esperienze, partecipa all'attivita' formativa nei confronti dell'utenza esterna secondo criteri di equita' e rotazione.


L'attivita' formativa di cui al comma 1 e' espletata in orario ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.


La partecipazione ai corsi organizzati presso i comandi provinciali avviene previa stipula di idonea copertura assicurativa a tutela dei partecipanti. Analoga copertura deve essere prevista nel caso di svolgimento di prove pratiche presso altre strutture.
L'assunzione dei relativi oneri e' a totale carico dei soggetti richiedenti, i quali sollevano l'Amministrazione da qualsiasi responsabilita' per fatti connessi allo svolgimento delle attivita' formative.


Il personale addetto agli addestramenti ed alle esercitazioni pratiche cura, oltre a quanto previsto dal comma 7, lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e la verifica della corretta partecipazione alle prove di tutto il personale discente, nonche' la custodia e vigilanza dei mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, impiegati per l'attivita' di specie. A tal fine, durante l'attivita' addestrativa e' obbligato ad indossare l'uniforme ed adotta e fa adottare ai discenti i dispositivi di protezione individuale previsti.


Il personale componente le commissioni di esame procede alla valutazione dei discenti con imparzialita' e secondo le modalita' definite dal Dipartimento.


Le attivita' di formazione e addestramento di cui al presente articolo sono ricomprese nei compiti e doveri d'ufficio del personale del Corpo nazionale e vengono svolte su designazione dell'Amministrazione.


Art. 90

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Comma 1

Promozione e diffusione della cultura della sicurezza

Comma 2

Le strutture del Corpo nazionale, sulla base di specifiche direttive ed autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento, promuovono iniziative, anche di carattere sociale, per accrescere la cultura della sicurezza, organizzando o partecipando con propri rappresentanti a convegni, seminari, incontri formativi, nonche' effettuando attivita' addestrative ed esercitazioni.


Art. 91

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Comma 1

Servizi di vigilanza antincendio

Comma 2

I servizi di vigilanza, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.


I servizi di vigilanza, allorche' organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo criteri di equita' e rotazione concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalita' e privilegiando la volontarieta'.


Il personale si presenta alla sede di servizio prevista all'ora prestabilita in uniforme e raggiunge il luogo dell'attivita' con i mezzi di istituto e le attrezzature necessarie. Ovvero, sempre in uniforme, si reca, compatibilmente con la disponibilita' delle attrezzature necessarie, direttamente, all'ora stabilita, sul luogo del servizio.


Per i servizi di vigilanza nei luoghi indicati al comma 2 e dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il responsabile del servizio, prima dell'avvio dell'attivita', deve documentarsi sulle condizioni di esercizio e sulle eventuali prescrizioni imposte dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza, coordinandosi con i referenti delle altre forze operative istituzionali presenti e con i referenti del servizio di prevenzione e protezione aziendale.


Comma 3

Capo V - Attivita' di formazione interna

Art. 92

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Comma 1

Attivita' di formazione interna

Comma 2

Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attivita' istituzionali proprie dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, il personale del Corpo nazionale e' tenuto a partecipare a corsi di formazione, anche a carattere abilitante, di aggiornamento professionale, nonche' a periodi di attivita' addestrativi, secondo la programmazione e le esigenze definite dal Dipartimento in coerenza con il procedimento negoziale.


Il Dipartimento o il dirigente responsabile, in caso di eccezionali ed improvvise esigenze, puo' disporre la sospensione dei corsi e l'impiego del personale in attivita' urgenti.


Durante lo svolgimento dei corsi, il personale si attiene alle regole ed alla disciplina dei corsi, secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del corso.


Art. 93

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Comma 1

Formazione degli allievi

Comma 2

Le attivita' di formazione iniziale degli allievi finalizzate all'immissione nei ruoli di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono svolte presso la Scuola di formazione di base, la Scuola di formazione operativa, l'Istituto superiore antincendi, nonche' presso i poli didattici, le altre strutture del Corpo nazionale o, in casi di particolari esigenze, presso altre sedi didattiche individuate dal Dipartimento.


Art. 94

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Comma 1

Formazione per il conseguimento di abilitazioni

Comma 2

Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo VIII, il personale del Corpo nazionale partecipa ai corsi di formazione abilitanti all'esecuzione di tecniche, manovre o di conduzione di mezzi, in relazione alle esigenze stabilite dall'Amministrazione che ne programma lo svolgimento ed il relativo aggiornamento e mantenimento operativo.


Art. 95

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Comma 1

Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale

Comma 2

Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a partecipare a corsi di aggiornamento professionale nelle sedi individuate dall'Amministrazione e secondo la programmazione e le modalita' di svolgimento individuate dalla stessa.


Art. 96

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Comma 1

Addestramento operativo

Comma 2

Al fine di mantenere la propria capacita' tecnica ed operativa il personale e' tenuto a partecipare all'addestramento operativo secondo le direttive del dirigente responsabile.


I programmi e le attivita' di cui al comma 1, si riferiscono anche ad esercitazioni di protezione civile, difesa civile ed in ambito interforze, in applicazione di specifiche pianificazioni.


Comma 3

Capo VI - Attivita' funzionali all'espletamento dei servizi

Art. 97

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Comma 1

Servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale

Comma 2

I servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale sono svolti dal personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici di cui al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo le modalita' indicate dal presente regolamento e dalle direttive del Dipartimento.


Il personale operativo puo' partecipare ai servizi di cui al comma 1 finalizzati all'espletamento dell'attivita' di soccorso tecnico urgente, anche nell'ambito delle turnazioni o in servizio giornaliero, in relazione all'incarico o alla mansione affidatagli.


In relazione a quanto previsto dall'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale operativo privo della piena idoneita' all'espletamento degli interventi di soccorso, tenuto conto dell'attitudine e della formazione ricevuta, e' impiegato in via prioritaria, nei servizi di supporto all'attivita' di soccorso.


Art. 98

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Comma 1

Attivita' del personale addetto ai servizi informatici

Comma 2

Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati, soprattutto quelli di nuova generazione.


Art. 99

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Comma 1

Attivita' del personale addetto ai servizi amministrativi-contabili

Comma 2

Il personale addetto ai servizi amministrativi-contabili partecipa alle attivita' espletate dal Corpo nazionale, secondo le direttive del dirigente responsabile nell'ambito dell'Area funzionale, unita' organizzativa o settore a cui e' addetto. A tal fine, oltre alle competenze specifiche derivanti dal ruolo e dalla qualifica di appartenenza, supportano le esigenze del personale impegnato nei servizi operativi, di formazione e di prevenzione incendi.


Art. 100

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Comma 1

Attivita' del personale presso gli uffici centrali

Comma 2

Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo IX, Capi II, IV e V, relativi ai servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e dell'attivita' di formazione interna, il personale del Corpo nazionale presso gli uffici centrali, in funzione del ruolo e della qualifica di appartenenza, partecipa alle attivita' del Dipartimento finalizzate ad assicurare il coordinamento, l'unitarieta' di indirizzo, l'efficienza ed il corretto svolgimento dei compiti istituzionali da parte delle strutture territoriali.


Art. 101

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Comma 1

Disposizioni particolari attinenti la sorveglianza e l'accesso del pubblico alle sedi di servizio

Comma 2

Presso ciascuna sede del Corpo nazionale, anche ai fini della tutela della sicurezza delle persone e della conservazione dei beni, deve essere garantita la sorveglianza degli accessi attraverso personale del Corpo nazionale, appositamente incaricato e sistemi di videosorveglianza. La custodia della sede e' assicurata dal personale individuato dal responsabile del turno presente nella sede stessa.
Gli accessi devono, di norma, essere tenuti in posizione di chiusura.


In caso di mancanza di personale preposto ai servizi di cui al comma 1, il personale delle sedi espleta gli interventi di soccorso dopo avere attivato gli impianti di videosorveglianza, ove presenti, e chiuso i vani di accesso della sede di servizio.


Il servizio di sorveglianza dovra' inoltre assicurare la regolamentazione degli accessi a soggetti estranei all'Amministrazione, provvedendo ad una corretta gestione degli stessi secondo le disposizioni impartite dal dirigente.


Il dirigente di ciascuna struttura del Corpo nazionale individua le aree aperte al pubblico, ne definisce gli orari di apertura e le modalita' di accesso, in modo da consentire la massima soddisfazione dell'utenza. In ogni caso vanno preclusi all'accesso del pubblico tutti i locali in cui viene effettuata l'attivita' istruttoria dei fascicoli, gli archivi, i locali tecnici destinati ai server ed ai servizi informatici, nonche' tutte le aree e gli ambienti a rischio specifico individuati dal dirigente.


La visita di aree non accessibili direttamente al pubblico e' consentita solo previa autorizzazione del dirigente e mediante l'accompagnamento di personale interno che ha il dovere di vigilare sul comportamento degli ospiti anche in relazione alla loro personale esposizione ai rischi ed all'interferenza con l'attivita' istituzionale.


Comma 3

Titolo X - CLAUSOLA DI INVARIANZA DEGLI ONERI

Art. 102

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Comma 1

Invarianza degli oneri

Comma 2

L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.