DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008 - 2009). (11G0017)

Numero 250 Anno 2010 GU 01.02.2011 Codice 011G0017

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-11-19;250

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.


Comma 3

Titolo II - Direttivi

Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Direttivi




incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2008




Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2008









euro




euro






Direttore Vicedirigente con scatto 26 anni




13,94




27.365,87






Direttore Medico-Vicedirigente con scatto 26 anni




13,94




27.365,87






Direttore Ginnico-Sportivo Vicedirigente con scatto 26 anni




13,94




27.365,87






DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




13,24




26.001,81






DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




13,24




26.001,81






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




13,24




26.001,81






DIRETTORE VICEDIRIGENTE




12,50




24.537,26






DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE




12,50




24.537,26






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE




12,50




24.537,26






DIRETTORE




11,43




22.431,83






DIRETTORE MEDICO




11,43




22.431,83






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO




11,43




22.431,83






VICE DIRETTORE




10,69




20.994,02






VICE DIRETTORE MEDICO




10,69




20.994,02






VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO




10,69




20.994,02





((1))


Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:





Direttivi




incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009




Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2009









euro




euro






DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




113,16




28.556,51






DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




113,16




28.556,51






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




113,16




28.556,51






DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




107,01




27.127,05






DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




107,01




27.127,05






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




107,01




27.127,05






DIRETTORE VICEDIRIGENTE




80,54




25.353,74






DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE




80,54




25.353,74






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE




80,54




25.353,74






DIRETTORE




73,63




23.178,23






DIRETTORE MEDICO




73,63




23.178,23






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO




73,63




23.178,23






VICE DIRETTORE




68,91




21.692,66






VICE DIRETTORE MEDICO




68,91




21.692,66






VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO




68,91




21.692,66





((1))


I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 42 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:





=====================================================================
| | Incrementi | Incrementi | Incrementi |
| |mensili lordi|mensili lordi| mensili |
| | dal 1° | dal 1° |lordi dal 1°|
| Qualifiche dei ruoli del |gennaio 2016 |gennaio 2017 |gennaio 2018|
| personale direttivo | (euro) | (euro) | (euro) |
+==========================+=============+=============+============+
|Ruolo dei direttivi |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 26 ANNI | 25,99| 46,29| 113,11|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 16 ANNI | 24,68| 43,96| 107,44|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 23,07| 41,10| 100,43|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | 21,10| 37,57| 91,81|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE | 19,74| 35,16| 85,93|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi medici |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 25,99| 46,29| 113,11|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 24,68| 43,96| 107,44|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE | 23,07| 41,10| 100,43|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE MEDICO | 21,10| 37,57| 91,81|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE MEDICO | 19,74| 35,16| 85,93|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi |
|ginnico-sportivo |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | |
|26 ANNI | 25,99| 46,29| 113,11|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO | | | |
|16 ANNI | 24,68| 43,96| 107,44|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| | | |
|VICEDIRIGENTE | 23,07| 41,10| 100,43|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO| 21,10| 37,57| 91,81|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 19,74| 35,16| 85,93|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|Ruolo dei direttivi AIB |
|(transitati dall'1/1/2017) |
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 26 ANNI AIB | -| 46,29| 113,11|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|CON SCATTO 16 ANNI AIB | -| 43,96| 107,44|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | | | |
|AIB | -| 41,10| 100,43|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+
|DIRETTORE AIB | -| 37,57| 91,81|
+--------------------------+-------------+-------------+------------+"




Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilita', di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:





=====================================================================
| | Stipendi | Stipendi | Stipendi |
| |annui lordi |annui lordi |annui lordi |
| | dal 1° | dal 1° | dal 1° |
| Qualifiche dei ruoli del |gennaio 2016|gennaio 2017|gennaio 2018|
| personale direttivo | (euro) | (euro) | (euro) |
+============================+============+============+============+
|Ruolo dei direttivi |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 28.868,39| 29.111,99| 29.913,83|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 27.423,21| 27.654,57| 28.416,33|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE | 25.630,58| 25.846,94| 26.558,90|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE | 23.431,43| 23.629,07| 24.279,95|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|VICE DIRETTORE | 21.929,54| 22.114,58| 22.723,82|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|Ruolo dei direttivi medici |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI | 28.868,39| 29.111,99| 29.913,83|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI | 27.423,21| 27.654,57| 28.416,33|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE | | | |
|MEDICO-VICEDIRIGENTE | 25.630,58| 25.846,94| 26.558,90|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE MEDICO | 23.431,43| 23.629,07| 24.279,95|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|VICE DIRETTORE MEDICO | 21.929,54| 22.114,58| 22.723,82|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|Ruolo dei direttivi |
|ginnico-sportivo |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 | | | |
|ANNI | 28.868,39| 29.111,99| 29.913,83|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 | | | |
|ANNI | 27.423,21| 27.654,57| 28.416,33|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | | | |
|VICEDIRIGENTE | 25.630,58| 25.846,94| 26.558,90|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO | 23.431,43| 23.629,07| 24.279,95|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|VICE DIRETTORE | | | |
|GINNICO-SPORTIVO | 21.929,54| 22.114,58| 22.723,82|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|Ruolo dei direttivi AIB |
|(transitati dall'1/1/2017) |
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 26 ANNI AIB | -| 29.111,99| 29.913,83|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON | | | |
|SCATTO 16 ANNI AIB | -| 27.654,57| 28.416,33|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB | -| 25.846,94| 26.558,90|
+----------------------------+------------+------------+------------+
|DIRETTORE AIB | -| 23.629,07| 24.279,95|
+----------------------------+------------+------------+------------+"





Art. 3

#

Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario del personale direttivo a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010.


Art. 4

#

Comma 1

Indennita' di rischio

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Direttivi




incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009




Nuova indennita' mensile lorda dal 1° gennaio 2009









euro




euro






DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




24,05




692,05






DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




24,05




692,05






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




24,05




692,05






DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




24,05




692,05






DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




24,05




692,05






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




24,05




692,05






DIRETTORE VICEDIRIGENTE




24,05




692,05






DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE




24,05




692,05






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE




24,05




692,05






DIRETTORE




22,03




634,03






DIRETTORE MEDICO




22,03




634,03






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO




22,03




634,03






VICE DIRETTORE




20,41




587,41






VICE DIRETTORE MEDICO




20,41




587,41






VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO




20,41




587,41





((1))


Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'.


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 42 ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 1) che "Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementate degli importi mensili lordi di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:





Qualifiche dei ruoli del personale direttivo




Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2016 (euro)




Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2017 (euro)




Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)






Ruolo dei direttivi















DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




2,37




8,27




27,70






DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




2,37




8,27




27,70






DIRETTORE VICEDIRIGENTE




2,37




8,27




27,70






DIRETTORE




2,17




7,58




25,38






VICE DIRETTORE




2,01




7,02




23,51






Ruolo dei direttivi medici















DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




2,37




8,27




27,70






DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




2,37




8,27




27,70






DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE




2,37




8,27




27,70






DIRETTORE MEDICO




2,17




7,58




25,38






VICE DIRETTORE MEDICO




2,01




7,02




23,51






Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo















DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




2,37




8,27




27,70






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




2,37




8,27




27,70






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE




2,37




8,27




27,70






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO




2,17




7,58




25,38






VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO




2,01




7,02




23,51






Ruolo dei direttivi AIB (transitati dall'1/1/2017)















DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI AIB




-




8,27




27,70






DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI AIB




-




8,27




27,70






DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB




-




8,27




27,70






DIRETTORE AIB




-




7,58




25,38





- (con l'art. 4, comma 3) che "Le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminate nei valori di cui alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:





Qualifiche dei ruoli del personale direttivo




Nuove misure mensili dell'indennit. di rischio dal 1° gennaio 2016 (euro)




Nuove misure mensili dell'indennit. di rischio dal 1° gennaio 2017 (euro)




Nuove misure mensili dell'indennita' di rischio dal 1° gennaio 2018 (euro)






Ruolo dei direttivi















DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




694,42




700,32




719,75






DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




694,42




700,32




719,75






DIRETTORE VICEDIRIGENTE




694,42




700,32




719,75






DIRETTORE




636,20




641,61




659,41






VICE DIRETTORE




589,42




594,43




610,92






Ruolo dei direttivi medici















DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




694,42




700,32




719,75






DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




694,42




700,32




719,75






DIRETTORE MEDICO-VICEDIRIGENTE




694,42




700,32




719,75






DIRETTORE MEDICO




636,20




641,61




659,41






VICE DIRETTORE MEDICO




589,42




594,43




610,92






Ruolo dei direttivi ginnico-sportivo















DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




694,42




700,32




719,75






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI




694,42




700,32




719,75






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO VICEDIRIGENTE




694,42




700,32




719,75






DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO




636,20




641,61




659,41






VICE DIRETTORE GINNICO-SPORTIVO




589,42




594,43




610,92






Ruolo dei direttivi AIB (transitati dall'1/1/2017)















DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI AIB







700,32




719,75






DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 16 ANNI AIB







700,32




719,75






DIRETTORE VICEDIRIGENTE AIB




-




700,32




719,75






DIRETTORE AIB







641,61




659,41





- (con l'art. 4, comma 4) che "Le misure mensili di cui al precedente comma 3 sono corrisposte per tredici mensilita' ".


Art. 5

#

Comma 1

Fondo di produttivita'

Comma 2

Gli importi di cui al comma precedente non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.


Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


---------------


AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 42 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per gli anni 2016 e 2017 il fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e' incrementato rispettivamente di euro 2.479,96 e di euro 4.226,31".


Art. 6

#

Comma 1

Indennita' operativa per il soccorso esterno

Comma 2

A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 228.000, confluisce nel Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 per la corresponsione di specifiche indennita' operative ai fini della valorizzazione di una piu' efficace attivita' di soccorso pubblico.


Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dell'1,21 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo comma.


Le indennita' di cui al comma 1 vengono attribuite, con le modalita' previste dall'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, per le attivita' legate ai servizi da svolgere all'esterno della sede di servizio e allo svolgimento di compiti indispensabili all'organizzazione, al coordinamento, alla gestione operativa ed alla garanzia della sicurezza delle attivita' legate al soccorso pubblico, ed al personale direttivo inserito in turno.


Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate con le modalita' e per le attivita' di cui al comma precedente.


Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.


Art. 7

#

Comma 1

Patti per il soccorso

Comma 2

Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dell'1,03 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini all'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali per assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale.


Le risorse del Fondo di cui al comma 1, per gli anni 2009 e 2010, verranno utilizzate prevalentemente per retribuire il concorso del personale direttivo nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al dirigente dell'ufficio.


Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 2 sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale.


Per gli anni successivi la destinazione delle risorse di cui al comma 1 sara' stabilita in appositi accordi decentrati a livello nazionale.


Comma 3

Titolo III - Dirigenti

Art. 8

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

Dal 1° gennaio 2008, gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, integrativo del biennio economico 2006 - 2007, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:






Dirigenti




incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2008




Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2008









Euro




euro






DIRIGENTE GENERALE




25,63




50.307,56






DIRIGENTE SUPERIORE




20.50




40.246,00






DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO




20.50




40.246,00






DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO SPORTIVO




20.50




40.246,00






PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




20,19




39.642,28






PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI




20,19




39.642,28






PRIMO DIRIGENTE GIN. SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI




20,19




39.642,28






PRIMO DIRIGENTE




20,04




39.340,48






PRIMO DIRIGENTE MEDICO




20,04




39.340,48






PRIMO DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO




20,04




39.340,48





((1))


Dal 1° gennaio 2009, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma 1, sono rideterminati nei valori di
cui alla seguente tabella:






Dirigenti




incremento mensile lordo dal 1° gennaio 2009




Nuovo stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 2009









euro




euro






DIRIGENTE GENERALE




191,67




52.300,04






DIRIGENTE SUPERIORE




228,33




42.739,96






DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO




228,33




42.739,96






DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO SPORTIVO




228,33




42.739,96






PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




151,03




41.212,36






PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI




151,03




41.212,36






PRIMO DIRIGENTE GIN. SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI




151,03




41.212,36






PRIMO DIRIGENTE




149,88




40.898,56






PRIMO DIRIGENTE MEDICO




149,88




40.898,56






PRIMO DIRIGENTE GINNICO SPORTIVO




149,88




40.898,56





((1))


I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2008 ai sensi del comma 1.


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2001 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.


Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, relativo al biennio economico 2006-2007.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 42 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, sono incrementati delle misure mensili lorde di cui alla
seguente tabella, con le decorrenze in corrispondenza indicate:






Qualifiche dei ruoli del personale dirigente




Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2016 (euro)




Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2017 (euro)




Incrementi mensili lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)






Ruolo dei dirigenti















DIRIGENTE GENERALE




48,38




80,20




184,36






DIRIGENTE SUPERIORE




39,53




65,53




150,66






PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




38,12




63,19




145,28






PRIMO DIRIGENTE




37,83




62,71




144,17






Ruolo dei dirigenti medici















DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO




39,53




65,53




150,66






PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26















ANNI




38,12




63,19




145,28






PRIMO DIRIGENTE MEDICO




37,83




62,71




144,17






Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo















DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO-SPORTIVO




39,53




65,53




150,66






PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI




38,12




63,19




145,28






PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO




37,83




62,71




144,17






Ruolo dei dirigenti AIB (transitati dall'1/1/2017)















DIRIGENTE SUPERIORE AIB




-




65,53




150,66






PRIMO DIRIGENTE AIB CON SCATTO 26 ANNI




-




63,19




145,28






PRIMO DIRIGENTE AIB




-




62,71




144,17





Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati nei valori, per dodici mensilita', di cui
alla seguente tabella con le decorrenze in corrispondenza indicate:





Qualifiche dei ruoli del personale dirigente




Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2016 (euro)




Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2017 (euro)




Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2018 (euro)






Ruolo dei dirigenti















DIRIGENTE GENERALE




52.880,58




53.262,42




54.512,34






DIRIGENTE SUPERIORE




43.214,32




43.526,32




44.547,88






PRIMO DIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI




41.669,80




41.970,64




42.955,72






PRIMO DIRIGENTE




41.352,52




41.651,08




42.628,60






Ruolo dei dirigenti medici















DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO




43.214,32




43.526,32




44.547,88






PRIMO DIRIGENTE MEDICO CON SCATTO 26 ANNI




41.669,80




41.970,64




42.955,72






PRIMO DIRIGENTE MEDICO




41.352,52




41.651,08




42.628,60






Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo















DIRIGENTE SUPERIORE GINNICO-SPORTIVO




43.214,32




43.526,32




44.547,88






PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO CON SCATTO 26 ANNI




41.669,80




41.970,64




42.955,72






PRIMO DIRIGENTE GINNICO-SPORTIVO




41.352,52




41.651,08




42.628,60






Ruolo dei dirigenti AIB (transitati dall'1/1/2017)















DIRIGENTE SUPERIORE AIB




-




43.526,32




44.547,88






PRIMO DIRIGENTE AIB CON SCATTO 26 ANNI




-




41.970,64




42.955,72






PRIMO DIRIGENTE AIB




-




41.651,08




42.628,60






Art. 9

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 6 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 10

#

Comma 1

Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato

Comma 2

Restano ferme le disposizioni relative alla composizione ed all'utilizzo del predetto Fondo previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, anche in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con decreto del Ministro dell'interno 3 marzo 2008.


La retribuzione di posizione e rischio per la parte fissa resta fissata nella misura prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e per la parte variabile vengono utilizzate le risorse di cui al comma 1.


A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 76.000, confluisce nel Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.


Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,41 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le medesime finalita' indicate dal comma 4.


Gli importi di cui ai commi 1 e 4 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2008 di cui al comma 1 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.


Art. 11

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Comma 1

Ulteriori risorse per il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato

Comma 2

Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota dello 0,67 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato per il personale dirigente di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, per essere utilizzate ai fini di assicurare il miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato dal personale.


Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e la relativa destinazione sono stabilite in appositi accordi decentrati a livello nazionale.


Comma 3

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 12

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Comma 1

Proroga di efficacia di norme

Comma 2

Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.


Art. 13

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.