Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con esclusione di quelle di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del predetto decreto legislativo.
Restano ferme le funzioni di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di valutazione e controllo strategico nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei confronti delle regioni e degli enti locali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, nonche' dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
Ai sensi dell'articolo 74, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2009 le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.