Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca, di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' emanato il presente decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e di quelli fissati dalla legge delega 27 settembre 2007, n. 165, cosi' come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Riordino degli enti di ricerca
Art. 1
#Comma 1
Obiettivi del riordino e definizioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Autonomia statutaria
Comma 2
Agli enti di ricerca e' riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11 marzo 2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano i propri statuti in conformita' alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n. 165, e del presente decreto legislativo, nonche' con quelli compatibili dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonche' modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunita' scientifica nazionale di riferimento.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218)).
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218))
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218))
Art. 5
#Comma 1
Piani triennali di attivita' - PTA e Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca - DVS
Comma 2
In conformita' alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale, in conformita' alle particolari disposizioni definite nei rispettivi statuti e regolamenti.
Il predetto piano e' valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attivita' dei diversi enti di ricerca, nonche' del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218)).
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218)).
Art. 6
#Comma 1
Regolamenti degli enti di ricerca
Comma 2
I regolamenti del personale e di amministrazione, finanza e contabilita', vengono adottati in conformita' ai principi e alle vigenti norme di amministrazione e contabilita' pubblica e a quelle generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicita' ed efficacia della gestione.
I regolamenti del personale prevedono modalita' procedurali per l'espressione, da parte del consiglio di amministrazione, di un parere vincolante sulla validita' curriculare dei dirigenti proposti, la cui individuazione e nomina resta in capo ai dirigenti apicali ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 7
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218))
Art. 8
#Comma 1
Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca
Comma 2
I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Agli stessi si applica quanto previsto nel quarto periodo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche con riferimento ai mandati gia' espletati prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 9
#Comma 1
Consiglio nazionale delle ricerche ((...)) e Istituto nazionale di fisica nucleare
Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e' composto da sette componenti scelti tra personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione delle comunita' scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 puo' essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.
Al fine di sostenere la competitivita' anche a livello internazionale delle competenze di ricerca, lo statuto del CNR assegna ai dipartimenti interni anche un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunita' tematiche e disciplinari in ambito nazionale, nonche' nell'affidamento agli istituti dei programmi e progetti di ricerca ed assegnazione delle relative risorse, ferme restando le specifiche competenze e responsabilita' del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto del CNR puo' altresi' prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attivita' polari.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 7)).
La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e' ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale. Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell'ente relative alla nomina degli organi statutari.
Art. 10
#Comma 1
Consigli scientifici o tecnico-scientifici degli enti di ricerca
Comma 2
Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici ed indicano analiticamente i casi e le modalita' di esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica, nonche' valorizzano il ruolo, anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonche' l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attivita' delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
I consigli scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunita' scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti, e sono formati da non piu' di sette componenti.
Art. 11
#Comma 1
Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa
Comma 2
Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro e' nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunita' scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, e' supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non puo', in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.
I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta.
Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere e' scelto direttamente dalla comunita' scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunita' scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9.
I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.
(1)(4)((7))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, come modificato dal presente articolo, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 100, comma 2) che "I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, il cui consiglio e' validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020 sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresi' sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213".
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AGGIORNAMENTO (7)
L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 1, comma 3 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, e' stato eliminato; tale aggiornamento ha perso efficacia per effetto della modifica dell'Allegato 1 del D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ad opera della L. 25 settembre 2020, n. 124, di conversione del suddetto D.L.
Art. 12
#Comma 1
Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca
Comma 2
Gli enti di ricerca, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi dell'articolo 4 e del capo II del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, tenendo conto delle relative peculiarita', adottano con lo statuto anche le regole di organizzazione e funzionamento.
Ai fini dell'organizzazione interna, gli statuti e i regolamenti degli enti sono elaborati tenendo conto della separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilita' gestionali, comprendenti anche le tipiche attivita' di controllo di gestione, nonche' funzioni valutative e di controllo.
Gli statuti ridefiniscono le attribuzioni dei consigli di amministrazione allo scopo di ricondurne le competenze alla approvazione degli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione degli enti medesimi, consentendo la semplificazione e la speditezza delle procedure, la valorizzazione e responsabilizzazione del ruolo dei direttori generali e della relativa dirigenza.
Gli statuti e i regolamenti prevedono inoltre procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca, misure organizzative volte a potenziare la professionalita' e l'autonomia dei ricercatori, norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli organi, nonche' specifiche disposizioni agevolative per la mobilita' dei dipendenti tra gli enti di ricerca, con le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di ottenere azioni di interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato.
Art. 13
#Comma 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218))
Art. 14
#Comma 1
Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca
Comma 2
Le misure di razionalizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si applicano agli enti di ricerca vigilati dal Ministero che, entro il 31 dicembre 2010, con le modalita' ivi previste, predispongono un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra diversi enti, nonche' alla realizzazione di economie di spesa.
Art. 15
#Comma 1
Infrastrutture di ricerca
Comma 2
Gli statuti degli enti di ricerca prevedono specifiche misure e soluzioni organizzative, atte a favorire una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca, con l'obiettivo di consentire una loro programmazione e gestione coordinata tra tutti gli attori del sistema della ricerca e delle imprese, anche nel rispetto degli orientamenti europei ed allo scopo di produrre economie di scala, di accrescere la loro efficienza, accessibilita' ed internazionalizzazione.
Le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, sono realizzate con le modalita' di cui alla parte II del titolo III del capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ai fini dell'attuazione del presente articolo e per l'accrescimento del livello di eccellenza delle infrastrutture di ricerca si fa ricorso alle risorse rese disponibili, in particolare, dall'articolo 17 comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 16
#Comma 1
Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio
Comma 2
Il Ministero e, previa valutazione di legittimita' e di merito da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte loro, possono promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Tali fondi sono destinati all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali.
Gli enti di ricerca nell'articolazione dei rispettivi statuti e nell'enumerazione delle attivita' da svolgere tengono conto di quanto previsto agli articoli 4, 6 e 17 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Comma 3
Capo II - Enti di ricerca del settore istruzione
Art. 17
#Comma 1
Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione
Comma 2
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Gli attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto.
Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, e' da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme all'indennita' di carica.
Comma 3
Capo III - Disposizioni finali, abrogazioni e disapplicazioni di norme
Art. 18
#Comma 1
Disposizioni finali, abrogazioni e disapplicazioni di norme
Comma 2
Gli organi degli enti in carica o scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti o fino al completamento delle procedure di nomina che devono completarsi entro il termine di mesi due dalla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
Rimane salvo quanto disposto all'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165.