Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole,
seguenti: ‹‹, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura››;
inserite le seguenti: ‹‹nonchè attraverso interventi destinati alla
copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del
«6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni
«Art. 16-bis (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonchè all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonchè i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».
Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
"2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate".))
Art. 1-ter
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 3, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
"i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102";
b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:
"3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies"))
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive.))
«7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
7-ter. L'INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.».
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-quater
#Comma 1
Comma 2
"5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonchè il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo".
Art. 2-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
"855-bis. Il fondo di cui al comma 855 può essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonchè di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus".
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
«o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
o-ter) "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento.»;
«6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti
6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9
6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei
«12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.».
All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
"139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena;
g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonchè le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.
140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
141. Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalità e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141".
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese".
"1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese";
"1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese".
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
"423-bis. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari".
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione";
2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia";
3) dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:
"9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis nonchè per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i subcommissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo"))
b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile). - 1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 1 del presente decreto, nonchè le misure adottate dal Commissario straordinario
2. Ai fini di cui al comma 1,
3. Limitatamente all'esecuzione delle attività di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all'articolo 15 dell'
4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, può utilizzare le dotazioni di armamento di cui è fornito, ove compatibili con le attività di cui al comma 1.
5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al comma 1
6.
7.
8. Il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale.».
"2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185"))
Art. 7
#Comma 1
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
«Art. 161-ter (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonchè le relative attività di formazione e aggiornamento.»;
«a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa,
«2-quater. Il Ministro
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
"4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024".
Art. 9-ter
#Comma 1
Comma 2
"3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore".
"6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previsti dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Art. 9-quater
#Comma 1
Comma 2
a) ulteriori due unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica;
b) un contingente di personale non dirigenziale pari a trentasei unità, di cui dieci unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, tredici unità nell'area dei funzionari e tredici unità nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.))
"a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
«b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
"d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)"))
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario
Entro il 31 ottobre 2024 le autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di cui al terzo periodo, per programmazioni
4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. In coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e, al quinto periodo, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «
3) al comma 3, lettera f),
4) al comma 3 lettera g), le parole «, da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione» sono soppresse;
5) al comma 3, dopo la lettera h)
«h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo
h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter.»;
6) al comma 6,
"1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati"))
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26))
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Piantedosi, Ministro dell'interno Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Schillaci, Ministro della salute
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Crosetto, Ministro della difesa
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Nordio, Ministro della giustizia
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Visto, il Guardasigilli: Nordio