Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 2.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 10.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione viene determinata in ragione della misura dei ritardi. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 30.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 15.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n), o) e p), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 10.000 euro.
In caso di concorso della violazione dei divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la sanzione di cui al comma 6 e' raddoppiata.
Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j) e k), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro.
Chiunque effettua vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 7 e' punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001.
Qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni di cui al presente articolo e' aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo. In ogni caso, tutte le sanzioni previste dal presente articolo non possono eccedere il 10 per cento del fatturato realizzato dal soggetto sanzionato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, non e' consentito il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge.
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In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attivita' idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.
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Al fine di rafforzare l'efficacia dell'attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali di cui al presente decreto, i proventi ottenuti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati dal presente articolo, anche ove promosse dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2. I predetti soggetti sono altresi' legittimati ad agire, a tutela degli interessi collettivi rappresentati, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei precetti sanzionati dal presente articolo ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile.