DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonche' dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021,

Numero 198 Anno 2021 GU 30.11.2021 Codice 21G00202

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;198

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche.


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Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.


))


Il presente decreto non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori.


Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti, qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari. E' nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle predette disposizioni. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.


Art. 3

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Comma 1

Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione

Comma 2

I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale. I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).


I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che puo' essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalita' di consegna e di pagamento.


L'obbligo della forma scritta puo' essere assolto con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.


La durata dei contratti di cessione non puo' essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalita' dei prodotti oggetto di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. Nell'ipotesi in cui il contratto abbia una durata inferiore a quella minima, all'infuori delle deroghe espressamente ammesse dal presente comma, essa si considera comunque pari a dodici mesi. Il presente comma non si applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.


Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5, sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter), definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. sono fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.


Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto devono essere indicati, in allegato, i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato.


Nelle convenzioni e nei regolamenti ((...)) che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari ((...)) e' inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei ((rapporti tra imprese nella filiera)) agricola e alimentare.


I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9 ((all'ICQRF)).


L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei ((rapporti tra imprese nella filiera)) agricola e alimentare, commessa da un fornitore ((...)) titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.


Art. 4

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Comma 1

Pratiche commerciali sleali vietate

Comma 2

Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed e' inderogabile. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), in cui il debitore e' una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002.


Se l'acquirente richiede un pagamento per i casi di cui al comma 4, lettere b), c), d), e) o f), egli fornisce al fornitore, ove richiesto, una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei casi e, per i casi di cui alle lettere b), d), e) o f) del comma 4, fornisce anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima.


Art. 6

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Comma 1

Buone pratiche commerciali

Comma 2

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, si considerano attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni nonche' i contratti di cui all'articolo 3, conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.


I contratti di cessione si considerano conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza quando sono retti, sia nella loro negoziazione che nella successiva esecuzione, dai seguenti criteri: conformita' dell'esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale; assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilita' delle richieste.


Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti di cui al comma 1 possono essere utilizzati messaggi pubblicitari recanti la seguente dicitura: «Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare».
L'ICQRF, nell'esercizio dei propri poteri di indagine e di accertamento di cui all'articolo 8, verifica la veridicita' di tale dicitura e, in caso di riscontro negativo, ne inibisce l'ulteriore utilizzo.


Art. 7

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Comma 1

Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, relativamente alle procedure e alle sanzioni ivi disciplinate, la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili e' consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilita' oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.


E', in ogni caso, vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore.


In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle parti e' sostituito di diritto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, dal prezzo risultante dalle fatture d'acquisto oppure, qualora non sia possibile il riscontro con le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento.


Art. 8

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Comma 1

Autorita' di contrasto


In attuazione dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF e' designato quale autorita' nazionale di contrasto deputata all'attivita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.


Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, l'ICQRF puo' avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.


Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9.


Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato previste dalle leggi vigenti, anche in ordine all'accertamento e alla repressione delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206. L'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali sono in ogni caso legittimate ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate.


Art. 9

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Comma 1

Denunce all'Autorita' di contrasto

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Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorita' di contrasto dello Stato membro in cui e' stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresi' all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente e' stabilito nel territorio nazionale.


Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di tali organizzazioni nonche' le associazioni di parte acquirente possono presentare denunce su richiesta di uno o piu' dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o piu' dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del presente decreto. Le organizzazioni diverse da quelle di cui al primo periodo possono presentare denunce purche' vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette organizzazioni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro.


Qualora il denunciante lo richieda, l'ICQRF adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identita' del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata, nonche' per tutelare adeguatamente qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il denunciante, sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o del soggetto leso. Il denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.


L'ICQRF che riceve la denuncia informa il denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.


L'ICQRF, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia.


L'ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, avvia e conclude un'indagine a carico del soggetto denunciato entro centottanta giorni dal ricevimento della denuncia, procedendo ad effettuare la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attivita' di cui al presente articolo, nei contratti di cessione le parti contraenti possono ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti dal contratto stesso. Nel caso in cui sia fallito il tentativo di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie, e' fatto salvo il diritto di presentare denuncia ai sensi del presente articolo, fermo restando il potere dell'ICQRF di svolgere d'ufficio le attivita' di cui all'articolo 8.


Art. 10

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 2.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 10.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione viene determinata in ragione della misura dei ritardi. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 1.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 30.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, si applica all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 15.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n), o) e p), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 10.000 euro.


In caso di concorso della violazione dei divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la sanzione di cui al comma 6 e' raddoppiata.


Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j) e k), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche' all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro.


Chiunque effettua vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 7 e' punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001.


Qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.


Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni di cui al presente articolo e' aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo. In ogni caso, tutte le sanzioni previste dal presente articolo non possono eccedere il 10 per cento del fatturato realizzato dal soggetto sanzionato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.


Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, non e' consentito il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge.


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In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attivita' idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.


))


Al fine di rafforzare l'efficacia dell'attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali di cui al presente decreto, i proventi ottenuti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.


Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei precetti sanzionati dal presente articolo, anche ove promosse dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2. I predetti soggetti sono altresi' legittimati ad agire, a tutela degli interessi collettivi rappresentati, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei precetti sanzionati dal presente articolo ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile.


Art. 11

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Comma 1

Cooperazione tra Autorita' di contrasto


L'ICQRF collabora con le Autorita' di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea nello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 8, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera nonche' per le attivita' di cui all'articolo 8 della Direttiva.


Art. 13

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 14

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. I contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla stessa.