Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
7) articolo 1 del presente decreto;
1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
3) articolo 2 del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
"6-bis. Sulla base dei dati di cui al comma 6 forniti dall'Osservatorio, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la povertà energetica.
6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.
6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis è sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.
6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-bis è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"))
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
(1)
Comma 3
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento".
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
(1)
Comma 3
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del 20 per cento".
Comma 4
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento".
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
«14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»;
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1.
1-sexies.
Comma 3
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: "installati" sono inserite le seguenti: "pompe di calore a gas o";
b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: "installare" sono inserite le seguenti: "pompe di calore a gas o" e le parole: "e pompe di calore il cui rendimento sia" sono sostituite dalle seguenti: "e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento"))
Art. 9-ter
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 9-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-ter
#Comma 1
Comma 2
"2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore";
"c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8".
"1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo"))
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
"1-septies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.
1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28".
L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del
Art. 11-bis
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
"c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonchè le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri"))
"2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonchè, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.
2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".
1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021))
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 13-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purchè siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze";
"5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni".
1) al quarto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: ", salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie" sono soppresse;
2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi.
Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata";
"4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi";
"9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale"))
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
"1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1".
Comma 3
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni
Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:
1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra:
1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;
1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;
2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonchè ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);
3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti;
4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;
Art. 16-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all'anno nel successivo triennio"))
"3-bis. Al fine di promuovere la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili in purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, è incentivata mediante l'erogazione di un contributo assegnato tramite procedure competitive per una durata e un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a garantire un'adeguata remunerazione dei costi di investimento dell'impianto, comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-bis nonchè le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;
b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"))
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
«c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del
"5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo"))
Art. 18-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento
Art. 19-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 19-ter
#Comma 1
Art. 19-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Contributo del Ministero della difesa alla
Comma 2
Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
"5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale".
"319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio si trovano i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015, e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma"))
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 22-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 23, comma 3-bis) che "L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni".
Art. 25-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90".
Art. 26
#Comma 1
Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l'art. 40, comma 3) che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".
Comma 4
Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".
Comma 5
Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".
Comma 6
Il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, ha disposto (con l'art. 3-bis, comma 1) che "Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas".
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
Art. 28-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonchè, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonchè di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione"))
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Art. 29-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 29-ter
#Comma 1
Comma 2
"2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022"))
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
"3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonchè del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o degli enti di appartenenza.
3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano"))
Art. 31
#Comma 1
Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale
Comma 2
«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata
«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.».
Art. 32
#Comma 1
Disposizioni urgenti volte
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
«2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica.
L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo.
1) al comma 11 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale
2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere
Art. 34
#Comma 1
Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO»
Comma 2
1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimità.»;
2) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;
3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5
4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;
1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;
2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla cessazione
«1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre
«2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.».
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
«Articolo 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione). - 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del
Art. 35-bis
#Comma 1
Comma 2
a) la tipologia di intervento;
b) la tempistica;
c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
d) il livello progettuale richiesto;
e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente))
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
"2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui al comma 5 del presente articolo. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione".
1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, l'autorità competente avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».
Comma 3
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 37
#Comma 1
Comma 2
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
Art. 39
#Comma 1
Comma 2
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente"))
Art. 40
#Comma 1
Comma 2
«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici
«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica
b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonchè l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;
d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici
3-bis. Le disposizioni
«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonchè alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici
Art. 41
#Comma 1
Comma 2
Art. 41-bis
#Comma 1
Comma 2
"4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse assegnate allo scopo dall'articolo 1, comma 463, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ciascun Commissario può avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonchè della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unità, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego"))
Art. 42
#Comma 1
Comma 2
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;
2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;
1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;
2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;
Art. 42-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 42-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 43
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° marzo 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico
Cingolani, Ministro della
transizione ecologica
Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilità
sostenibili
Guerini, Ministro della difesa
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Cartabia, Ministro della giustizia
Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Lamorgese, Ministro dell'interno
Speranza, Ministro della salute
Carfagna, Ministro per il Sud e la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia