Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022))
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 3, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
b) al comma 4, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
c) al comma 5, le parole: "16 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2023"))
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
1) al secondo periodo, dopo le parole «in condizione di sospensione volontaria delle attività» sono aggiunte le seguenti: «e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali»;
2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di cui al primo periodo»;
«2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1.»;
«5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre, al prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella sua disponibilità a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica
a) la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente;
b) è fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.
5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5 è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
"6-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonchè di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorità competente rilasciato entro tale termine. L'autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio"))
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
1) la parola «decarbonizzazione» è sostituita dalla seguente: «ottimizzazione»;
2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza»;
3) dopo le parole «a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»;
4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, la struttura dell'autorità politica delegata per il PNRR»;
5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.»;
«3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o
3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1
3-quater. Quota parte degli utili
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter";
c) al comma 3-ter, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis";
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "di cui ai commi 1" è inserita la seguente: ", 1-bis" e le parole: "da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022"))
Art. 7
#Comma 1
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:
a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonchè nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;
d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflativa, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013";
"2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonchè delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118";
"6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo".
Art. 7-ter
#Comma 1
Comma 2
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonchè di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita.
Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di ventiquattro mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione";
c) al comma 4, alinea, le parole: "prima della scadenza contrattuale" sono soppresse;
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili"))
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»;
2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
«Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale). − 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti
3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del
4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
0a) al primo periodo, dopo le parole: "personale docente" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonchè di quello";
Art. 11-bis
#Comma 1
per il settore cinematografico). ))
Comma 2
a) al secondo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo n. 241 del 1997" sono aggiunte le seguenti: "e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto";
b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"))
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
«Art. 8-ter
Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 14-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 14-ter
#Comma 1
di Lampedusa e Linosa). ))
Comma 2
Art. 14-quater
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 14-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 14-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse".
Comma 3
Il D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 (in G.U. 29/05/2023, n. 124) ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che "Il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023".
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 2022
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Crosetto, Ministro della difesa
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Visto, il Guardasigilli: Nordio