Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonche' gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d'imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. L'incremento percentuale e' riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui mezzi di informazione di cui al periodo precedente.
I medesimi soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del credito di imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.
Il credito d'imposta e' pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.
Il credito d'imposta di cui al comma 3 e' elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e nel caso di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La concessione della maggiorazione e' subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale e' concessa la misura ordinaria del 75 per cento.
Ai destinatari del credito d'imposta si applicano, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le disposizioni di cui all'articolo 91 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero quelle di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190, per le categorie di operatori economici ivi previsti.