Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonchè le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)".))
Art. 1-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 1-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
1) all'alinea, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono soppresse;
2) prima della lettera a), è inserita la seguente:
«0a) la decorrenza del servizio da una data non anteriore alla conclusione del servizio a tutele graduali di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124;»;
«2-quater. Nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 che non hanno scelto un fornitore continua a essere assicurata dall'esercente il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-ter
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 1, le parole: "offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso procedure concorsuali al ribasso dal lato dell'offerta, disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attuate secondo regole operative predisposte dal GSE stesso, stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell'offerta, che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l'esercizio degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata di cinque anni e sono riferiti all'energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale.
La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al primo periodo sono stabilite le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Prima dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 1, sono effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, e aggregatori. Tali procedure sono definite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui al comma 1, prevedendo offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, e sono disciplinate da regole tecniche del GSE, prevedendo profili predefiniti e assegnando l'energia attraverso la stipulazione di contratti per differenze diretti a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un altro riferimento di prezzo (prezzo contrattuale di esercizio dal lato della domanda), che si perfezionano come diritti acquisiti dal GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell'offerta di cui al comma 1. Lo stesso decreto regola i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell'offerta. Una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell'ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell'offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia";
c) le lettere a), c) e d ) del comma 3 sono abrogate.))
Art. 3-quater
#Comma 1
Comma 2
"361.01. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non ancora trasformate ai sensi delle rispettive legislazioni regionali, e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, nei termini previsti dalle rispettive normative regionali di settore e nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. All'attuazione del periodo precedente si provvede ai sensi dei commi da 354 a 361".))
Art. 3-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni in favore
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 9, comma 13:
1) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il relativo provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato sentita la regione costiera interessata";
2) al quarto periodo, dopo le parole: "lettere a)" è inserita la seguente: ", r)";
b) all'allegato A, sezione I, punto 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
"i-bis) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento nè della portata esistente nè del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici";
c) all'allegato B, sezione I, punto 1, lettera f):
1) le parole: "o agrivoltaici" sono soppresse;
2) le parole: ", d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "e d)".))
"d.1) progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW".))
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
"4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari almeno al 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo".))
Art. 4-quater
#Comma 1
Comma 2
"a-ter) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell'allegato C annesso al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190".))
Art. 4-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
"48-bis. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonchè per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025".))
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio