COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112.
Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, ((AGEA)) assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro.
Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:
((a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione));
b) definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.