DECRETO LEGISLATIVO

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00099)

Numero 74 Anno 2018 GU 23.06.2018 Codice 18G00099

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:12:09

Preambolo

Titolo I - ((RIORDINO DELLE FUNZIONI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E DELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA))

Art. 01

(Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)


COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112.



Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, ((AGEA)) assume il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro.



Al Ministero sono attribuite le seguenti funzioni:
((a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione));
b) definizione del modello organizzativo e delle regole tecniche per l'interscambio e il tempestivo aggiornamento dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi degli organismi pagatori, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con le procedure di cui all'articolo 9, comma 4;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112.



Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire in attuazione di quanto previsto al comma 3, lettera a), nonche' alla disciplina per il trasferimento delle medesime risorse e alla conseguente rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di AGEA, fermo restando che le eventuali successive modifiche della dotazione organica delle predette amministrazioni avvengono secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.


Art. 1

#

Comma 1

Riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Comma 2

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, e' ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero.


L'Agenzia e' dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e opera sulla base di principi di trasparenza, economicita' ed efficienza nell'erogazione dei servizi e nel sistema dei pagamenti.


L'Agenzia assicura la separazione tra le funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore.


Nell'ambito della potesta' organizzativa, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, l'Agenzia e' articolata in tre direzioni di livello dirigenziale generale.


L'Agenzia ha sede legale in Roma e una sede di collegamento con l'Unione europea.


L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.


L'Agenzia puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.


Art. 2

#

Comma 1

Funzioni dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Comma 2

L'Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore nazionale, cosi' come individuate all'articolo 4, per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea e finanziati dai Fondi agricoli comunitari, non attribuite ad altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.


L'Agenzia svolge le funzioni di organismo di coordinamento, individuate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.


L'Agenzia assicura altresi', nell'esercizio delle sue funzioni di organismo pagatore, il rispetto dei criteri di riconoscimento previsti dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 per quanto riguarda la ripartizione dei poteri e delle responsabilita' a tutti i livelli operativi. A tal fine l'Agenzia garantisce che nessun funzionario ha contemporaneamente piu' incarichi in materia di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione delle somme imputate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che nessun funzionario svolge uno dei compiti predetti senza la supervisione di un secondo funzionario. Il bilancio dell'Agenzia contiene due distinte rubriche, una per l'organismo di coordinamento ed una per l'organismo pagatore, che costituiscono distinti centri di responsabilita' amministrativa e di costo.
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116)).
5. L'Agenzia prosegue la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi gia' afferenti all'AIMA, soppressa con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.


Art. 3

#

Comma 1

Funzioni dell'organismo di coordinamento

Comma 2

L'Agenzia promuove l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione europea e a tal fine verifica la conformita' e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attivita' svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e delle relative norme di attuazione.


In caso di inadempimento o ritardo nell'esercizio delle attivita' svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.


Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.
Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse. Gli organismi pagatori riconosciuti sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.


Art. 4

#

Comma 1

Funzioni dell'organismo pagatore

Comma 2

L'Agenzia, in qualita' di organismo pagatore nazionale, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia della gestione delle erogazioni degli aiuti, istituisce presso le regioni di competenza, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando a tale scopo i beni di cui all'articolo 16.


L'Agenzia puo' avvalersi, previo accordo con le regioni interessate, degli uffici regionali ai sensi dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, nonche' di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.


Art. 5

#

Comma 1

Organismi pagatori riconosciuti

Comma 2

Gli organismi pagatori riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad operare, fermo il mantenimento dei criteri per il riconoscimento. E' fatta salva la possibilita' di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, con le modalita' e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Gli organismi pagatori di cui al comma 1 possono esercitare la propria competenza su piu' regioni, previ accordi tra le stesse e nel rispetto dei criteri di riconoscimento.


Gli organismi pagatori forniscono all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dalla regolamentazione dell'Unione europea. Assicurano altresi' il tempestivo aggiornamento delle basi dati del SIAN, applicando le regole tecniche di interscambio dei dati tra i sistemi informativi degli organismi pagatori ed il SIAN definite ai sensi (( dell'articolo 01, comma 3, lettera b) )).


Gli organismi pagatori sono responsabili della tempestiva e completa trasmissione all'Agenzia delle dichiarazioni destinate alla Commissione. Tali dichiarazioni sono basate su informazioni provenienti da fonti debitamente autorizzate, sottoposte a procedure di controllo adeguate e archiviate in modo sicuro, in formato elettronico, secondo le disposizioni appositamente impartite dall'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, al fine di garantire la completezza e l'affidabilita' del Sistema integrato di gestione e controllo.


Art. 6

#

Comma 1

Centri autorizzati di assistenza agricola

Comma 2

((


Al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.


))


I CAA, fatte salve le attivita' che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa.


I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attivita' di assistenza alle imprese agricole, nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro, ((da adottarsi secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 4,)) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attivita' delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo, nonche' per le attivita' svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p).


Per le attivita' di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalita' previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.


Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA. Le regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.


Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilita' del personale dipendente nonche' alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.


Gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e fatti salvi i controlli obbligatori da questa previsti, nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, possono prevedere procedure semplificate per l'istruttoria delle istanze presentate per il tramite dei CAA, anche avvalendosi di sistemi automatizzati di valutazione delle stesse.


Art. 7

#

Comma 1

Organi dell'Agenzia

Comma 2

Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il compenso del Direttore e dei componenti del collegio dei revisori.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 8

#

Comma 1

Poteri del Direttore

Comma 2

Il Direttore e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige, ne e' responsabile e coordina le funzioni, garantendone la separazione. Il Direttore svolge gli altri compiti attribuitigli dallo statuto.


Art. 9

#

Comma 1

Comitato tecnico

Comma 2

Al fine di promuovere una gestione condivisa delle informazioni e delle conoscenze nell'ambito del SIAN e' costituito un Comitato tecnico, di seguito Comitato.


((


Il Comitato, presieduto da un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' composto dal Direttore dell'Agenzia, dal Direttore dell'organismo di coordinamento, dal Direttore dell'organismo pagatore di cui all'articolo 4, da tre direttori degli altri organismi pagatori riconosciuti e da tre rappresentanti delle regioni, individuati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e non puo' essere attribuita agli stessi alcuna forma di indennita', compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Con le medesime modalita' previste per la nomina si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.


Il Comitato redige e adotta il proprio regolamento interno e organizza i propri lavori secondo le disposizioni del medesimo regolamento. Il Comitato esprime, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della richiesta, pareri obbligatori volti a orientare le azioni dell'Agenzia nella sua qualita' di organismo di coordinamento, dai quali l'Agenzia puo' discostarsi soltanto con espressa motivazione. Decorso il termine suddetto, si prescinde dal parere. I pareri sono resi dal Comitato con almeno sette voti favorevoli su dieci. Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le materie oggetto di parere obbligatorio e i presupposti per la proroga o l'abbreviazione del termine suddetto.


))


Con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia, sentito il Comitato, sono definite le regole e le modalita' tecnico-organizzative per l'attuazione dell'articolo 15, comma 1, al fine di armonizzare la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale del SIAN con il complesso dei processi e degli strumenti tecnici operanti presso gli organismi pagatori, le regioni di riferimento, assicurando che la progettazione e la realizzazione del sistema informativo nazionale unico sia attuata con modalita' tecnico-funzionali rivolte all'integrazione dei sistemi informativi.


Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Il Comitato esprime altresi' un parere non vincolante sul bilancio di previsione dell'Agenzia, limitatamente alle poste relative all'organismo di coordinamento.


Art. 10

#

Comma 1

Entrate dell'Agenzia

Comma 2

Non costituiscono entrate, ai sensi del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti e ammassi comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, cosi' identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.


Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono determinate le modalita' per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.


Art. 11

#

Comma 1

Ordinamento contabile

Comma 2

L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo e' adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentito, per quanto di competenza, il parere non vincolante del Comitato di cui all'articolo 9, e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero, ai fini della relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con analoga procedura e' adottato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


L'Agenzia e' inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad essa si applica la normativa prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia e' esercitato dalla Corte dei conti con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.


Art. 12

#

Comma 1

Statuto e norme di funzionamento

Comma 2

Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla proposta del Direttore ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e istituisce apposite strutture di controllo interno, assicurando la separazione delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3. Entro centottanta giorni dall'adozione dello statuto, il regolamento di organizzazione ((e il regolamento di contabilita')) dell'Agenzia ((sono adottati)) dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Il regolamento del personale e' adottato dal Direttore e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.


Art. 13

#

Comma 1

Beni e dotazioni finanziarie dell'Agenzia

Comma 2

L'Agenzia e' dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attivita', che includono quelli di cui all'articolo 16, comma 3.


Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare il funzionamento dell'Agenzia.


Art. 14

#

Comma 1

Vigilanza

Comma 2

Il Ministero esercita la vigilanza secondo le modalita' individuate dallo Statuto. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro in qualita' di Autorita' vigilante, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.


Il Ministero esercita il controllo sul bilancio dell'Agenzia.


Per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dallo statuto, l'Agenzia, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, puo' essere commissariata con decreto del Ministro. Con la stessa procedura puo' essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due. Il compenso complessivo del commissario e dei subcommissari non puo' superare quello previsto per il Direttore ai sensi dell'articolo 7, comma 2. Il termine per la durata massima del commissariamento e' fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.


Art. 15

#

Comma 1

Sistema informativo agricolo nazionale

Comma 2

Il SIAN e' il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).


Al fine di raggiungere una maggiore semplificazione amministrativa e una ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie il Ministro con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' individuare ulteriori servizi, da realizzare nel SIAN ai sensi del comma 1.


((


L'Agenzia, in qualita' di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN per i compiti previsti all'articolo 3, comma 5, lettere a), b), c), d), ed e).


))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116)).


Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento previsti dalla normativa dell'Unione europea, l'Agenzia e gli altri organismi pagatori riconosciuti si avvalgono dei servizi del SIAN.


Nell'ambito dei compiti di cui ((all'articolo 01, comma 3, lettera a),)), ((il Ministero)) assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali.


((


Fermo restando quanto previsto al comma 6, il Ministero, l'AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori sono rispettivamente titolari, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dei dati e documenti dagli stessi formati e caricati a qualsiasi titolo sul SIAN nell'esercizio delle proprie funzioni.


Resta salva la possibilita' per AGEA, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli organismi pagatori di accedere al SIAN e di operare e sviluppare lo stesso al fine di esercitare le funzioni agli stessi attribuite. E' fatta comunque salva in ogni caso la possibilita' per i CAA di utilizzare i dati presenti nel SIAN ai quali abbiano accesso su mandato delle imprese agricole, per lo svolgimento delle attivita' di assistenza alle medesime imprese.


))


Art. 15-bis

#

Comma 1

(Trasformazione della societa' SIN S.p.a.)

Comma 2

Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 puo' essere in ogni caso effettuato solo una volta espletata da parte di Consip S.p.a. la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, e sottoscritti i relativi accordi quadro.


Al fine di quanto previsto dai commi 1 e 2, le azioni di SIN S.p.a. detenute da AGEA sono trasferite da quest'ultima al Ministero a titolo gratuito al termine della procedura di cui al comma 2.


Comma 3

Titolo II - ((TITOLO SOPPRESSO DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112))

Art. 16

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2023, N. 75, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 112))


Art. 17

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116))


Art. 18

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116))


Art. 19

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 116))


Comma 2

Titolo III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

#

Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa, il Direttore dell'Agenzia pro tempore alla data di entrata in vigore del presente decreto resta in carica fino alla scadenza del suo mandato.


Il Direttore dell'Agenzia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone lo statuto dell'Agenzia.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108)).


Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, rimane in vigore il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008.


Qualora la normativa vigente faccia riferimento a disposizioni abrogate dall'articolo 21, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilita', il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.