DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lett

Numero 134 Anno 2022 GU 12.09.2022 Codice 22G00142

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-08-05;134

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e finalita'


Il presente decreto legislativo detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione, di seguito denominato «sistema I&R», in attuazione della parte IV
«Registrazione, riconoscimento, tracciabilita' e movimenti» del regolamento (UE) n. 2016/429, di seguito denominato «regolamento», nonche' misure supplementari rispetto a quelle stabilite dal regolamento, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 269, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Ai fini del presente decreto, si applicano altresi' le definizioni contenute nel regolamento e nei suoi atti delegati e di esecuzione.


Art. 3

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Comma 1

Autorita' competenti e autorita' veterinaria centrale


Il Ministero della salute si avvale del CSN per la gestione tecnica della BDN, per la predisposizione dell'elenco dei fornitori dei marchi auricolari nonche' per la predisposizione, anche ai fini delle procedure connesse all'attuazione della «politica agricola comune» (PAC), delle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento sistema I&R nonche' per la trasmissione informatica
dei relativi dati.


Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorita' competenti alla programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali in materia di sistema I&R,
nonche' all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, e all'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.


Il Ministero della salute e' l'autorita' veterinaria centrale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento, ed e' responsabile del coordinamento delle altre autorita' competenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, per le attivita' di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali in attuazione delle disposizioni in materia di sistema I&R
in conformita' al regolamento, ai suoi atti delegati e di esecuzione, nonche' al regolamento (UE) n. 2017/625, e al presente decreto.


Il Ministero della difesa e' l'autorita' competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse alle attivita' dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di competenza in materia di sistema I&R al
Ministero della salute tramite BDN.


Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto e' fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 2, commi 8, 10, 11, 12 e 13, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.


Art. 4

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Comma 1

Competenze e responsabilita'


Art. 5

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Comma 1

Registrazione

Comma 2

Gli operatori degli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonche' quelli che effettuano operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento ed i trasportatori, prima di iniziare la propria attivita', assolvono agli obblighi previsti dagli articoli 84, 87 o dai relativi atti delegati, 90 e 172 del regolamento, e quelli previsti dal presente decreto con le modalita' e i tempi di cui al manuale operativo, ai fini della registrazione degli stabilimenti ed attivita' di loro pertinenza in conformita' agli articoli 93 e 173 del regolamento medesimo.


Per le finalita' di cui al comma 1, gli operatori richiedono la registrazione in BDN, con le modalita' previste nel manuale operativo.


La ASL, ai fine della registrazione di cui al comma 1, effettua una visita presso le stalle di transito per ungulati, le fiere, mostre e mercati per verificare il rispetto dei requisiti indicati nel manuale operativo per tali attivita'.


Con le modalita' di cui al manuale operativo, al fine della registrazione in BDN, la ASL effettua una valutazione di congruita' ai requisiti normativi della documentazione ricevuta per l'assegnazione di un numero di registrazione unico.


Le spese relative alle registrazioni sono a carico degli operatori. Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.


Art. 6

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Comma 1

Riconoscimento

Comma 2

L'operatore dello stabilimento con obbligo di riconoscimento ai sensi degli articoli 94, 95, 176, 177, 178 e 179 del regolamento, prima di iniziare la propria attivita', presenta istanza di riconoscimento alla ASL competente per territorio conformemente agli articoli 96 e 180 del regolamento, e con le modalita' di cui al manuale operativo ed inizia la propria attivita' solo dopo che il riconoscimento e' stato approvato e registrato in BDN.


Le spese relative ai riconoscimenti sono a carico degli operatori. Per la determinazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.


Art. 7

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Comma 1

Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti in BDN

Comma 2

L'operatore deve garantire la veridicita' e la correttezza dei dati che registra e che trasmette in BDN, con i tempi e le modalita' previsti dal presente decreto e dal manuale operativo. Le dichiarazioni dell'operatore sono rese con le modalita' previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


La ASL registra in BDN le informazioni di propria competenza descritte nel manuale operativo.


Il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, assicura che la BDN sia conforme alle norme sulla sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, assicura l'accesso alla BDN, in modalita' consultazione, alle forze di polizia.


Il trattamento dei dati personali presenti in BDN da parte delle Autorita' competenti e' effettuato soltanto ai fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attivita' ufficiali.


Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute, per il tramite della competente direzione generale, assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessita' di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta.


Il Ministero della salute, per il tramite della competente Direzione generale, rende disponibili le informazioni presenti in BDN sino all'eta' di trentacinque anni per gli equini, i camelidi e i bovini, venti anni per i suini, gli ovini, i caprini e i cervidi o per almeno due anni a decorrere dalla data di comunicazione della morte o altri eventi che determinano l'uscita dalla BDN degli animali. Decorsi i termini sopra indicati, tali informazioni saranno trasferite in apposita sezione d'archivio.


E' istituito con decreto del Ministro della salute da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico di coordinamento, con il compito di predispone le procedure per il corretto funzionamento del sistema I&R
composto da un rappresentante del Ministero della salute, due rappresentanti del CSN e cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. I membri del comitato, ai quali non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, sono rinnovati ogni tre anni. Per i componenti del Comitato tecnico di coordinamento gli eventuali rimborsi spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.


Il Comitato di cui al comma 8, svolge funzioni di consulenza per il Ministero della salute in merito alle piu' opportune misure per il sistema I&R.


Nelle more della istituzione del Comitato di cui al comma 8, continua ad operare il comitato istituito con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002.


Art. 8

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Comma 1

Documentazione

Comma 2

L'operatore degli stabilimenti diversi da quelli di materiale germinale e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 102 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni dalla data di emissione.


L'operatore degli stabilimenti di materiale germinale e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 103 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.


Il trasportatore e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 104, 106, 188 e 189 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.


L'operatore che procede ad operazioni di raccolta di cui all'articolo 90 del regolamento e' tenuto all'obbligo di conservazione della documentazione previsto dagli articoli 105 e 106 del regolamento, in formato cartaceo o elettronico, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.


L'operatore degli stabilimenti di acquacoltura e' tenuto all'obbligo della conservazione della documentazione previsto dagli articoli 186, 187, 188 e 189 del regolamento, per almeno tre anni decorrenti dalla data di emissione.


In casi eccezionali, non dipendenti dalla volonta' dell'operatore, di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, l'operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro tre giorni dall'evento. La BDN rende disponibili per la ASL i dati inerenti agli operatori e alle frequenze di utilizzo dei documenti di accompagnamento non informatizzati.


La ASL, nei casi previsti dalla specifica regolamentazione, effettua la validazione del documento di accompagnamento e compila la sezione inerente alle attestazioni sanitarie.


Art. 9

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Comma 1

Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi

Comma 2

L'operatore di bovini, equini, ovini, caprini, suini, cervidi e camelidi, deve provvedere all'identificazione e alla registrazione in BDN di ciascun animale detenuto conformemente al regolamento, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, e ai regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2021/520 e 2021/963, rispettando i tempi e le modalita' indicati nel manuale operativo.


Le deroghe alle modalita' di identificazione degli animali di cui al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, potranno essere autorizzate con le modalita' di cui al manuale operativo.


L'operatore deve verificare, prima dell'applicazione di mezzi di identificazione ufficiali, quali boli ruminali e transponder iniettabili di cui all'allegato III, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, l'assenza di altro dispositivo o di segni che ne indicano la rimozione chirurgica oppure l'applicazione non conforme.


L'operatore di animali appartenenti a specie diverse di quelle di cui al comma 1, deve garantire la identificazione e la registrazione in BDN dei gruppi o insiemi di animali con le modalita' indicate nel regolamento e nel manuale operativo, nonche' nel decreto previsto dall'articolo 16, comma 3.


L'operatore deve registrare in BDN entro sette giorni dall'evento, le informazioni inerenti all'identificazione degli animali di cui al comma 1, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonche' alla morte degli animali identificati sia singolarmente che per insiemi, con le modalita' indicate nel manuale operativo. Per gli animali di cui al comma 1, le nascite sono registrate entro sette giorni dall'identificazione.


L'operatore o il suo delegato, deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione e' fatta anche all'organismo competente al rilascio del documento di identificazione dell'equino.


L'operatore deve chiedere, aggiornare e custodire il documento di identificazione individuale per le specie animali per cui esso e' previsto dal regolamento, con le modalita' e i tempi di cui al regolamento e suoi atti delegati e di esecuzione, oltre che al manuale operativo.


In caso di morte, smarrimento o furto dell'animale, l'operatore deve consegnare il documento di identificazione individuale, se previsto dal regolamento, entro trenta giorni dall'evento alla ASL o all'organismo di rilascio competente per la verifica, invalidazione e distruzione. Nei casi di smarrimento o furto di animali, oltre che di morte di equini per i quali il documento non e' stato rilasciato tramite BDN, gli stessi documenti sono custoditi dall'organismo di rilascio o dall'ASL che li ha ricevuti per almeno un anno dall'evento.


La ASL o l'organismo di rilascio che ha ricevuto l'informazione dello smarrimento o del furto o ritrovamento provvede a registrare l'evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell'operatore. In caso di ritrovamento di un equino, l'evento e' registrato entro sette giorni dalla verifica di identita'.


L'operatore provvede alla registrazione in BDN di tutte le informazioni inerenti agli animali identificati singolarmente, alle partite, agli insiemi e ai gruppi di animali, nonche' agli eventi che li riguardano, con i tempi di cui al presente articolo e con i modi previsti nel manuale operativo anche ai fini della generazione del registro della propria attivita' nella stessa BDN. Tale registro sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto concernente l'identificazione e registrazione degli animali.


Alle condizioni, con i tempi e con le modalita' riportati nella normativa di riferimento dell'Unione europea e nazionale, in caso di illeggibilita' o smarrimento del documento unico di identificazione a vita di un equino, l'operatore richiede alla ASL o all'organismo di rilascio competente, il rilascio del duplicato o del sostitutivo del documento unico di identificazione a vita.


L'operatore di psittacidi movimentati verso altro Stato dell'Unione europea provvede affinche' tali animali siano identificati individualmente conformemente al regolamento, al regolamento delegato (UE) n. 2019/2035, al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520, e con le modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3.


L'operatore di apicoltura deve apporre un cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimita' di ogni apiario, con le modalita' indicate nel manuale operativo.


L'operatore di apicoltura deve registrare in BDN il censimento annuale con le modalita' indicate nel manuale operativo.


Art. 10

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Comma 1

Tracciabilita' di animali oggetto di scambi ed importazioni


Gli animali provenienti o destinati ad altro Stato dell'Unione europea sono movimentati direttamente dallo stabilimento di origine al luogo di destinazione.


In deroga a quanto previsto al comma 1, i movimenti di ungulati e pollame oggetto di scambi tra Stati dell'Unione europea possono essere effettuati anche tramite il passaggio in centri di raccolta, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente decreto, con le modalita' e i tempi di cui agli articoli 133, 134 e 135 del regolamento, e all'articolo 43 del regolamento delegato (UE) n. 2020/688.


Gli ungulati provenienti da un altro Stato dell'Unione europea mantengono il codice di identificazione di origine dell'animale e, per le specie animali per cui e' previsto, il documento di identificazione individuale rilasciato in conformita' alla normativa dell'Unione europea.


L'operatore dello stabilimento di prima destinazione di animali provenienti da Stati dell'Unione europea, registra gli stessi in BDN entro sette giorni dall'arrivo con le modalita' stabilite dal manuale operativo.


L'operatore dell'allevamento di prima destinazione di ungulati o di pollame provenienti da altri Stati dell'Unione europea, ad eccezione dei centri di raccolta, deve detenere in modo continuativo tali animali per almeno trenta giorni dalla registrazione di cui al comma 4, prima di ulteriori movimentazioni ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2021, n. 302. Sono fatte salve le movimentazioni verso macello previa autorizzazione dell'ASL competente sullo stabilimento.


L'operatore dello stabilimento di ingresso di ungulati provenienti da Paesi terzi, nei tempi indicati all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/520, e, per gli equini, all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, in ogni caso prima che l'animale lasci lo stabilimento, provvede ad identificare e registrare ciascun animale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, con le modalita' stabilite dal manuale operativo.


L'operatore dello stabilimento di ingresso di animali diversi dagli ungulati provenienti da Paesi terzi provvede, entro sette giorni dal loro ingresso in stabilimento ad identificare e registrare gli animali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo.


Art. 11

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Comma 1

Mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi

Comma 2

Le tipologie dei mezzi di identificazione dei bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi sono autorizzate per ciascuna specie dal Ministero della salute e inseriti in un apposito elenco pubblicato in una specifica sezione del portale internet dei sistemi informativi veterinari.


I mezzi di identificazione di cui al comma 1, possono essere immessi sul mercato ed applicati agli animali solo se prodotti e distribuiti da fornitori ufficiali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.


Il fornitore di mezzi di identificazione richiede l'autorizzazione al Ministero della salute per la produzione, fornitura e distribuzione, includendo la certificazione di conformita' International Committee for Animal Recording, di seguito denominata «ICAR», per ciascuna tipologia di mezzo di identificazione, come indicato nel manuale operativo.


I mezzi di identificazione applicati con le modalita' previste nel manuale operativo per le diverse specie, riportano, in maniera leggibile e indelebile, il codice di identificazione dell'animale assegnato dalla BDN o il numero di registrazione unico assegnato allo stabilimento di nascita. Qualora il mezzo di identificazione sia diventato illeggibile o sia stato smarrito, l'operatore richiede alla ASL territorialmente competente la sostituzione dei mezzi di identificazione tramite BDN.


L'operatore deve garantire che i mezzi di identificazione, applicati agli animali, non siano rimossi, modificati o sostituiti senza l'autorizzazione della ASL territorialmente competente, autorizzazione che puo' essere concessa solo se e' garantita la tracciabilita' dell'animale.


La ASL competente sullo stabilimento autorizza la sostituzione dei mezzi di identificazione solo se non e' compromessa la tracciabilita' degli animali. La sostituzione autorizzata viene registrata in BDN riportando il codice di identificazione iniziale di ciascun animale e la sua eventuale modifica, al fine di garantirne la completa rintracciabilita'.


L'operatore dopo la morte o l'abbattimento degli animali da lui detenuti provvede alla custodia dei corpi con i mezzi di identificazione ai fini del loro smaltimento ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.


In caso di smaltimento o trasformazione dei corpi interi di animali o loro parti in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, o in un impianto di incenerimento a bassa capacita' di cui all'Allegato III, Capo III, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 142/2011, il responsabile dello stabilimento o impianto garantisce la distruzione dei mezzi di identificazione presenti su di essi.


Art. 12

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Comma 1

Fornitori di mezzi di identificazione

Comma 2

Il fornitore di mezzi di identificazione, prima di iniziare la propria attivita' di produzione, fornitura o distribuzione, richiede alla competente Direzione generale del Ministero della salute, con le modalita' indicate nel manuale operativo, di essere registrato in BDN nell'elenco ufficiale dei fornitori ed inizia la propria attivita' solo dopo tale registrazione.


La competente Direzione generale del Ministero della salute monitora il lavoro dei fornitori di mezzi di identificazione anche attraverso l'attivita' di controllo delle ASL e delle altre autorita' competenti e in caso di gravi o reiterate inadempienze agli obblighi di cui al comma 2, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, puo' sospendere o revocare la registrazione dall'elenco ufficiale dei fornitori.


Il fornitore, la cui iscrizione all'elenco e' stata revocata non puo' chiedere una nuova registrazione di cui al comma 1, per i successivi cinque anni.


La competente Direzione generale del Ministero della salute ha la facolta' di sottoporre i mezzi di identificazione a ulteriori prove e verifiche, sia durante la fase di distribuzione e sia in fase di utilizzazione sul campo, nonche' richiedere periodici aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte.


Il fornitore, registrato per i mezzi di identificazione degli animali da compagnia di cui all'Allegato I, Parte A, del regolamento, deve garantire la tracciabilita' dei mezzi di identificazione prodotti, distribuiti e commercializzati, con le modalita' previste ai sensi dell'articolo 16, comma 3.


Art. 13

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Comma 1

Compiti dei responsabili dei macelli

Comma 2

Qualora il mezzo di identificazione dell'animale macellato e' un transponder iniettabile che non puo' essere recuperato, il veterinario ufficiale dichiara il corpo o la parte di esso contenente il transponder non idoneo al consumo umano, conformemente all'articolo 45, lettera m), del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627.


Il responsabile del macello provvede affinche' gli animali idonei alla macellazione siano macellati, nel rispetto delle prescrizioni di sanita' pubblica veterinaria, entro settantadue ore dall'arrivo al macello, siano essi provenienti da stabilimenti nazionali o da un altro Stato dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 132 del regolamento, e dall'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/688, fatte salve disposizioni piu' restrittive.


Il responsabile del macello, direttamente o tramite delegato, registra in BDN, entro sette giorni dalla macellazione, le informazioni per ogni animale o partita di animali, a seconda della specie, ivi macellati, con le modalita' di cui al manuale operativo.


La BDN rende disponibile, conformemente alla normativa dell'Unione europea, le informazioni inerenti alla data di macellazione dell'animale e di distruzione del documento di identificazione degli animali macellati.


Art. 14

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Comma 1

Controlli veterinari

Comma 2

La ASL territorialmente competente programma ed effettua controlli secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione I, del regolamento UE n. 2017/625, e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 27 del 2021, con le modalita' di cui al manuale operativo, sugli operatori, su tutte le tipologie di attivita' e, anche ai sensi del regolamento di esecuzione UE n. 2019/627, sui macelli presenti sul territorio di competenza.


La ASL territorialmente competente registra nel sistema informativo del Ministero della salute, previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 27 del 2021, e disponibile sul portale internet dei sistemi informativi veterinari, le informazioni riguardanti ciascun controllo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla conclusione del controllo stesso.


Il Servizio Veterinario territorialmente competente provvede a registrare in BDN la cessazione delle attivita' che risultano a capi zero e con nessun evento avvenuto negli ultimi ventiquattro mesi e applica agli operatori quanto previsto dal presente decreto per la mancata cessazione dell'attivita'.


Art. 15

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Comma 1

Azioni in caso non conformita'


Nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali, l'autorita' competente valuta la conformita' alla normativa ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 27 del 2021, e agisce secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) n. 2017/625.


Le stesse misure di cui al comma 3, possono essere disposte dalla ASL territorialmente competente, in aggiunta alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per dichiarazioni mendaci, per l'attivita' dell'operatore che non adempie all'obbligo previsto all'articolo 7, comma 2, di veridicita' e completezza dei dati trasmessi in BDN.


Nel caso in cui e' accertata la sostituzione non autorizzata di mezzi di identificazione o la sostituzione di un animale con un altro o l'alterazione dell'identificazione di ungulati, laddove non sia piu' possibile determinare la tracciabilita' di uno o piu' animali presenti nell'attivita' dello stabilimento, la ASL territorialmente competente revoca all'operatore il provvedimento di registrazione o di riconoscimento dell'attivita' dello stabilimento e adotta le misure di cui al comma 3, lettera d).


L'operatore, la cui attivita' e' stata revocata dalla ASL territorialmente competente, non puo' chiedere registrazione o riconoscimento di cui agli articoli 5 e 6, per nuove attivita' per i successivi due anni, sia come persona fisica che giuridica.


In caso di sequestro amministrativo, gli animali restano, di norma, affidati all'operatore, con divieto di movimentazione degli stessi, tranne nei casi autorizzati dalla ASL per urgenti motivazioni di benessere. E' inoltre disposto il divieto di immissione sul mercato o cessione a qualsiasi titolo di animali e loro prodotti e derivati in ambito nazionale e estero, tranne se diversamente disposto dalla ASL, in base ad attenta valutazione del rischio.


Art. 16

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Comma 1

Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie
di attivita'


Il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC, ((e alla comunicazione delle variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento)) con le modalita' e i tempi indicati nel decreto di cui al comma 3.


Le regioni e le province autonome assicurano l'implementazione del SINAC con le modalita' e le indicate nelle disposizioni di cui al comma 3.


Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo 2,
comma 3 ed agli animali in essi detenuti.


E' istituita in BDN la sezione dell'anagrafe degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.


Art. 17

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Comma 1

Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 5 e 6

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore e l'operatore che effettua operazioni di raccolta di animali senza stabilimento, che non adempie all'obbligo di registrazione in BDN previsto dall'articolo 5, comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 7.500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attivita' quando la registrazione e' stata sospesa o revocata.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di riconoscimento previsto dall'articolo 6, comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 50.000 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attivita' quando il riconoscimento e' stato sospeso o revocato.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di comunicazione delle modifiche e cessazione delle attivita' previsto all'articolo 5, comma 5, lettera c), e all'articolo 6, comma 5, lettera e), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro, per ciascuna informazione che non e' stata comunicata nei tempi previsti.


Art. 18

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Comma 1

Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 8 e 9

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie all'obbligo di conservazione della documentazione prevista all'articolo 8, commi da 1 a 5, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro, per ciascun documento non conforme.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore dello stabilimento di provenienza che non adempie all'obbligo di compilazione in BDN del documento di accompagnamento degli animali movimentati previsto all'articolo 8, comma 7, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore dello stabilimento di provenienza che entro sette giorni non annulla in BDN il documento di accompagnamento informatizzato di cui all'articolo 8, comma 7, se la relativa movimentazione non e' effettuata, oppure non rettifica in BDN le informazioni errate inerenti al movimento in uscita, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna movimentazione irregolare.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 9, commi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per le irregolarita' relative a ciascun documento o a ciascun evento non comunicato.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di psittacidi movimentati verso un altro Stato dell'Unione europea che non identifica tali animali ai sensi dell'articolo 9, comma 12, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun animale non identificato.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di apicoltura che non appone il cartello identificativo di cui all'articolo 9, comma 13, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascun apiario irregolare.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di apicoltura che non registra in BDN il censimento annuale previsto dall'articolo 9, comma 14, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun apiario.


Art. 19

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Comma 1

Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni agli articoli 10, 11, 12 e 13

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali che rimuove, modifica o sostituisce senza autorizzazione i mezzi di identificazione degli animali violando l'obbligo previsto all'articolo 11, comma 5, oltre all'applicazione delle misure di cui all'articolo 15, comma 5, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro per ciascun animale.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di animali e il responsabile dello stabilimento o impianto di incenerimento che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, per la custodia e lo smaltimento dei mezzi di identificazione degli animali deceduti sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro per ciascun mezzo di identificazione non custodito dall'operatore o non distrutto.


Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di mezzi di identificazione che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 12, commi 1 e 2, di iscrizione all'elenco ministeriale e di autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni e registrazioni di pertinenza e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 12.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non rende disponibile il documento di identificazione individuale nei casi in cui e' previsto dal regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro da 300 euro a 3.000 euro per ciascun animale.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che modifica o falsifica il documento di identificazione individuale previsto dal regolamento e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro per ciascun documento modificato o falsificato.


Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del macello che non adempie agli obblighi inerenti alla gestione del sistema I&R previsti all'articolo 13, commi 1 e 4, e' soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro per ciascuna inadempienza.


Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del macello che non procede alla macellazione nei tempi di cui all'articolo 13, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro da 450 euro a 4.500 euro per ciascuna inadempienza.


Art. 20

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Comma 1

Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all'articolo 16

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 16, comma 1, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si riferisce. Nel caso in cui non vengano comunicate le variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento e salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si riferisce.


((Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non e' dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata)).


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 3, che non adempie agli obblighi di competenza previsti dal presente decreto e suo manuale operativo ed alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro, per ciascuna irregolarita'.


Art. 21

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Comma 1

Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sistema I&R


Il Ministero della salute, i Servizi veterinari delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le ASL, e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.


Le autorita' di cui al comma 1, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.


Per la graduazione della sanzione amministrativa, l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della medesima legge, considera la natura della non conformita' e le eventuali precedenti infrazioni al sistema I&R.


Alle violazioni delle norme del presente decreto che prevedono esclusivamente sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.


Le sanzioni di cui al comma 1, ove irrogate dalle amministrazioni centrali in materie di competenza statale sono introitate al bilancio dello Stato.


L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.


Art. 22

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto.


Dalla data di entrata in vigore del manuale operativo, i rinvii alle disposizioni abrogate dal comma 1 e contenuti in norme di legge, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del regolamento e a quelle introdotte dal presente decreto e dal manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).


Art. 23

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Comma 1

Disposizioni di attuazione transitorie e finali

Comma 2

Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' adottato il manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


Fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), restano in vigore le modalita' per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilita' degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti.


Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R, il manuale operativo di cui di cui
((all'articolo 2, comma 1, lettera q) )), puo' essere modificato con decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 8.


Conformemente all'articolo 279 del regolamento, gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono considerati conformi e sono soggetti agli obblighi previsti dal regolamento stesso.


Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe dovute al Ministero della salute per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1.


E' autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN.


Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 5.


Art. 24

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Comma 1

Formazione

Comma 2

In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori ed i professionisti degli animali, in
conformita' alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento.


Le spese di partecipazione degli eventi formativi di cui al comma 1 sono a carico degli operatori.


Art. 25

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.