DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036)

Numero 26 Anno 2014 GU 14.03.2014 Codice 14G00036

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

E' consentito l'utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi.


L'eliminazione del dolore, della sofferenza, del distress, dei danni temporanei o prolungati per mezzo della corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude l'uso degli animali nelle procedure dall'ambito del presente decreto.


Il presente decreto si applica fatta salva la normativa di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.


Art. 4

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Comma 1

Autorita' competenti


Ai fini del presente decreto le autorita' competenti sono il Ministero, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le aziende sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza.


Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune del luogo dove ha sede lo stabilimento e' l'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 20 e 21 di autorizzazione, sospensione e revoca dell'esercizio di uno stabilimento di allevamento o di fornitura di animali di cui all'allegato I del presente decreto, destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro.


L'azienda sanitaria locale territorialmente competente ove ha sede lo stabilimento e' l'autorita' competente a svolgere attivita' di vigilanza negli stabilimenti utilizzatori e attivita' ispettiva negli stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, con o senza scopo di lucro.


La regione e' l'autorita' competente per le attivita' di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), numero 1), nonche' ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autorita' competente per le finalita' del presente decreto e' il Ministero.


Art. 5

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Comma 1

Finalita' delle procedure


Art. 6

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Comma 1

Metodi di soppressione

Comma 2

Il comma 1 ((, ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1,)) non si applica qualora l'animale debba essere soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere animale, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute animale o all'ambiente.


Quando permangono condizioni di sofferenza insostenibili, si procede immediatamente alla soppressione dell'animale con metodi umanitari sotto la responsabilita' del medico veterinario designato di cui all'articolo 24. E' considerata sofferenza insostenibile quella che nella normale pratica veterinaria costituisce indicazione per l'eutanasia.


Comma 3

Capo II - DISPOSIZIONI SULL'USO DI TALUNI ANIMALI NELLE PROCEDURE

Art. 7

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Comma 1

Specie minacciate di estinzione

Comma 2

E' vietato l'impiego di animali, ivi compresi i primati non umani, delle specie in via di estinzione elencate nell'allegato A del regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione UE del 29 luglio 2013 e successive modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996.


L'impiego dei primati non umani minacciati di estinzione di cui al comma 1, ad esclusione delle scimmie antropomorfe,e' autorizzato, in via eccezionale, quando e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e specie non elencate nell'allegato A del citato regolamento e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1), lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, o lettera c) quando condotte allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali o lettera e).


Art. 8

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Comma 1

Primati non umani

Comma 2

Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di primati non umani di cui all'allegato I, quando e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute dell'uomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando e' condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali ovvero lettera e).


Art. 9

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Comma 1

Animali prelevati allo stato selvatico

Comma 2

E' vietato l'impiego nelle procedure di animali prelevati allo stato selvatico.


Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di animali di cui al comma 1, se scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.


La cattura di animali allo stato selvatico per le finalita' di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente da personale competente con metodi che non causano inutilmente dolore, sofferenza, distress o danno prolungato agli animali. Sono fatte salve le norme nazionali e regionali che regolano il prelievo di animali selvatici dall'ambiente, nel rispetto dei principi di benessere degli animali.


Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventa dopo la cattura e' esaminato da un medico veterinario che adotta le misure necessarie per limitare il piu' possibile la sofferenza dell'animale.


Art. 10

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Comma 1

Animali utilizzati nelle procedure

Comma 2

Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, gli animali appartenenti alle specie elencate all'allegato I, del presente decreto possono essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da allevamenti o fornitori autorizzati ai sensi dell'articolo 20.


A decorrere dalle date riportate nell'allegato II, del presente decreto i primati non umani possono essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da soggetti nati in cattivita' o se provenienti da colonie autosufficienti.


In deroga al comma 1, il Ministero puo' autorizzare l'impiego di animali delle specie di cui all'allegato I non provenienti da allevamenti o fornitori autorizzati, solo sulla base di giustificazioni scientifiche.


L'allevamento di animali geneticamente modificati e' consentito previa valutazione del rapporto tra danno e beneficio, della effettiva necessita' della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali e dei potenziali rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente.


E' vietato l'allevamento di cani, gatti e primati non umani per le finalita' di cui al presente decreto.


Art. 11

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Comma 1

Animali randagi e selvatici delle specie domestiche, cani, gatti

Comma 2

E' vietato l'impiego nelle procedure di animali randagi o provenienti da canili o rifugi, nonche' di animali selvatici delle specie domestiche.


Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di cani e gatti di cui all'allegato I, nell'ambito delle procedure quando e' scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse e nell'ambito delle procedure che perseguono uno degli scopi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), quando condotta nell'interesse della salute dell'uomo o delle specie animali di cui al presente articolo ovvero lettera b), numero 1), relativamente alla profilassi, alla prevenzione, alla diagnosi o alla cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, ovvero lettera c) quando e' condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, ovvero lettera e).


Comma 3

Capo III - PROCEDURE

Art. 12

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Comma 1

Procedure

Comma 2

L'utilizzo degli animali nelle procedure ha luogo all'interno degli stabilimenti degli utilizzatori che hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e unicamente nell'ambito di un progetto di ricerca autorizzato ai sensi degli articoli 31 o 33.


Sulla base di giustificazioni scientifiche, in deroga al comma 1, il Ministero puo' autorizzare l'impiego di animali in procedure al di fuori dello stabilimento di un utilizzatore autorizzato.


E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresi' vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni.


Art. 13

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Comma 1

Scelta dei metodi

Comma 2

Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea, ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale.


Art. 14

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Comma 1

Anestesia

Comma 2

Sono vietate le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causano dolore intenso a seguito di gravi lesioni all'animale ((...)).


Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, sono consentite le procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale secondo quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europee o internazionali, ovvero qualora si ritiene che l'anestesia e' per l'animale piu' traumatica della stessa procedura ovvero risulta essere incompatibile con le finalita' della stessa.


Cessati gli effetti dell'anestesia o quando questa non sia praticabile, gli animali sono immediatamente sottoposti a un trattamento analgesico adeguato o ad un altro metodo appropriato per ridurre la percezione del dolore o della sofferenza, purche' compatibile con le finalita' della procedura.


Non e' consentito fare uso di alcun mezzo, ivi compresi agenti di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare l'espressione del dolore senza assicurare un livello adeguato di anestesia o di analgesia. In questi casi e' obbligatoriamente fornita una giustificazione scientifica corredata da informazioni dettagliate sull'efficacia del protocollo anestesiologico o analgesico.


Al termine della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell'animale.


Art. 15

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Comma 1

Classificazione della gravita' delle procedure


Non sono autorizzabili procedure sugli animali che comportano dolori, sofferenze o distress intensi che possono protrarsi e non possono essere alleviati.


Art. 16

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Comma 1

Riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure

Comma 2

In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), il Ministero, previo parere favorevole del veterinario designato di cui al comma 1, lettera e), puo' eccezionalmente autorizzare il riutilizzo di un animale gia' impiegato in procedure classificate come gravi nelle procedure di cui al comma 1, lettera c), fino al 31 dicembre 2016 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, nelle procedure di cui al comma 1, lettera d).


Art. 17

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Comma 1

Fine della procedura

Comma 2

Una procedura si considera terminata quando non e' necessario effettuare ulteriori osservazioni ovvero quando, nel caso di nuove linee di animali geneticamente modificate, la trasmissione dell'alterazione genetica non ha dato luogo o si prevede che non dia luogo per la discendenza ad un livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago.


Al termine della procedura o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa il medico veterinario di cui all'articolo 24 decide se l'animale deve essere tenuto in vita o soppresso. Si procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangono condizioni di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato moderati o intensi. Qualora un animale debba essere mantenuto in vita, esso riceve la cura e la sistemazione adeguate alle sue condizioni di salute.


Art. 18

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Comma 1

Condivisione di organi e tessuti

Comma 2

Al fine di ridurre il numero degli animali impiegati nelle procedure, il Ministero promuove la definizione di programmi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per la condivisione, tra gli utilizzatori interessati, di organi e tessuti di animali soppressi ai fini sperimentali.


Art. 19

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Comma 1

Liberazione e reinserimento degli animali

Comma 2

Con decreto del Ministro, sono individuati i requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.


Comma 3

Capo IV - AUTORIZZAZIONE - Requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori

Art. 20

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Comma 1

Autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori

Comma 2

Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento di allevamento o di fornitura presenta domanda di autorizzazione all'autorita' competente di cui all'articolo 4, comma 2.


Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento di utilizzazione presenta domanda di autorizzazione al Ministero, autorita' competente di cui all'articolo 4, comma 5. Non possono presentare domanda ai sensi del presente comma coloro che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.


((3. L'autorizzazione e' concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto))


L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha una durata di sei anni, salvo l'adozione da parte dell'autorita' competente di provvedimenti di sospensione o di revoca di cui all'articolo 21.


Le modifiche significative alla struttura o al funzionamento dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utilizzatore, compreso qualsiasi cambiamento riguardante i soggetti cui al comma 4, sono comunicate preventivamente all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione che, se del caso, provvede alla variazione dell'autorizzazione.


Salvo diversa previsione dei singoli ordinamenti regionali, il comune tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e di fornitura autorizzati e ne trasmette copia al Ministero e alla regione o provincia autonoma.


Art. 21

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Comma 1

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Comma 2

Le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, qualora nel corso delle attivita' ispettive di cui all'articolo 30 rilevano il venir meno dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa, prescrivono misure correttive da attuare entro un termine definito ovvero dispongono la sospensione fino a tre mesi dell'attivita' ovvero, nei casi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione.


La sospensione o la revoca dell'autorizzazione non determinano conseguenze negative sul benessere degli animali alloggiati nello stabilimento.


Art. 22

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Comma 1

Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali

Comma 2

La progettazione, la costruzione e le modalita' di funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 1 sono realizzate a garanzia di uno svolgimento il piu' efficace possibile delle attivita' e delle procedure, nonche' al fine di ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato.


Per motivi scientifici legati al benessere o alla salute degli animali, l'autorita' competente secondo gli ambiti di cui all'articolo 4 puo' rilasciare specifici provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, mediante disposizioni di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3, lettera a).


Art. 23

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Comma 1

Disciplina del personale abilitato

Comma 2

L'autorita' competente, secondo gli ambiti di cui all'articolo 4 verifica che l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore ed il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), dispongono di personale sufficiente, in relazione al tipo di attivita', al numero, alle specie di animali mantenute, alla natura delle procedure.


Il personale nell'espletamento delle funzioni di cui alle lettere a), c) o d) del comma 2, opera sotto la supervisione della persona responsabile del benessere, dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di cui all'articolo 20, comma 4, lettera c), finche' non abbia dato prova del possesso delle competenze richieste.


Art. 24

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Comma 1

Veterinario designato

Comma 2

Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve disporre di un medico veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, che prescrive le modalita' per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali.


Art. 25

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Comma 1

Organismo preposto al benessere degli animali

Comma 2

Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore istituisce un organismo preposto al benessere degli animali.


L'organismo di cui al comma 1 e' composto almeno dalla persona o dalle persone responsabili del benessere e della cura degli animali, dal medico veterinario di cui all'articolo 24 e, nel caso di un utilizzatore, da un membro scientifico.


I piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori possono affidare i compiti previsti dall'articolo 26 ad un organismo operante in uno stabilimento diverso.


Nel caso in cui uno stabilimento utilizzatore e' autorizzato anche come stabilimento allevatore o fornitore, i compiti di cui all'articolo 26 possono essere assolti mediante l'istituzione di un unico organismo preposto al benessere animale.


Art. 26

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Comma 1

Compiti dell'organismo preposto al benessere degli animali

Comma 2

I componenti dell'organismo assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.


L'organismo riporta in appositi registri, messi a disposizione dell'autorita' competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.


Art. 27

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Comma 1

Registri degli animali

Comma 2

Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tiene presso ogni stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, approvato dall'autorita' competente.


Il registro di cui al comma 1, aggiornato a cadenza settimanale, e' messo a disposizione dell'autorita' competente ed e' tenuto per un minimo di cinque anni.


Art. 28

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Comma 1

Informazioni ulteriori su cani, gatti e primati non umani

Comma 2

Ogni cane, gatto e primate non umano e' dotato di un fascicolo individuale che lo accompagna per tutto il periodo in cui e' tenuto.
Il fascicolo e' creato alla nascita, o subito dopo tale data, e' prontamente aggiornato e contiene ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e sui progetti nei quali e' utilizzato.


Il fascicolo e' tenuto per un minimo di tre anni dalla morte dell'animale o dal suo reinserimento ed e' messo a disposizione dell'autorita' competente. In caso di reinserimento, le informazioni pertinenti sulle cure veterinarie e sulla situazione sociale tratte dal fascicolo accompagnano l'animale.


Art. 29

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Comma 1

Marcatura e identificazione di cani, gatti e primati non umani

Comma 2

Ogni cane, gatto o primate non umano e' contrassegnato da un microchip, ove non interferisce con la procedura, ovvero da un marchio permanente di identificazione individuale, da apporre entro la fine dello svezzamento, nel modo meno doloroso possibile.


Qualora un animale di cui al comma 1 prima dello svezzamento e' trasferito da un allevatore, fornitore od utilizzatore ad un altro stabilimento e non e' stato possibile effettuare la marcatura, il ricevente deve conservare una documentazione specifica che riporta in particolare, l'identita' della madre.


Art. 30

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Comma 1

Attivita' ispettiva


Le autorita' di cui all'articolo 4, effettuano ispezioni regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli utilizzatori ed i rispettivi stabilimenti, nonche' sull'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per verificare la conformita' degli stessi con i requisiti del presente decreto.


L'autorita' competente che, nel corso delle attivita' di cui al comma 1, rileva una o piu' non conformita' tali da non compromettere il benessere degli animali, prima di procedere all'applicazione delle sanzioni per le fattispecie di cui all'articolo 40, indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i termini di adeguamento per la rimozione delle stesse. Decorsi tali termini, in caso di accertata mancata rimozione delle non conformita', l'autorita' competente procede con l'applicazione delle sanzioni.


Almeno un terzo degli utilizzatori e' sottoposto ogni anno a ispezione in base all'analisi del rischio di cui al comma 3. I fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l'anno.


Una percentuale appropriata di ispezioni e' effettuata senza preavviso.


L'autorita' competente conserva per almeno cinque anni i verbali delle ispezioni effettuate.


Art. 31

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Comma 1

Autorizzazione dei progetti

Comma 2

E' vietata l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali secondo le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, senza la preventiva autorizzazione del Ministero o in modo non conforme alla autorizzazione medesima e ad ogni altra determinazione eventualmente adottata dal Ministero.


Nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Ministero richiede una valutazione tecnico-scientifica all'Istituto superiore di sanita' o ad altri enti tecnico-scientifici tenuto conto delle materie di pertinenza del progetto ovvero al Consiglio superiore di sanita' in caso di utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari di specie in via di estinzione.


L'autorizzazione del progetto e' limitata alle procedure che sono state oggetto di valutazione e di una classificazione della gravita' loro attribuita.


Il Ministero, invia al richiedente la ricevuta della domanda di autorizzazione con l'indicazione del termine entro cui si intende adottare il provvedimento che non puo' essere superiore a quaranta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda ed assicura la massima trasparenza e l'accuratezza appropriata al tipo di progetto.


Il Ministero qualora la domanda sia incompleta o errata, richiede le opportune integrazioni e modifiche, da presentare entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, durante i quali il termine di cui al comma 7 e' sospeso.


In considerazione della complessita' o del carattere multidisciplinare del progetto, il termine di cui al comma 7 puo' essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a quindici giorni lavorativi. La proroga e la sua durata sono debitamente motivate e comunicate al richiedente prima della scadenza del termine di cui al comma 7.


L'autorizzazione ha una durata non superiore a cinque anni e non puo' essere concessa nel caso in cui il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), ha riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 2010, n. 201.


Il Ministero puo' rilasciare una unica autorizzazione per progetti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti soddisfano requisiti regolatori o nel caso in cui tali progetti prevedono l'impiego di animali a scopo di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.


I soggetti di cui al comma 3, coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione, garantiscono la protezione della proprieta' intellettuale e delle informazioni riservate.


Ove ricorrono giustificati motivi di necessita', puo' essere presentata motivata domanda di rinnovo dell'autorizzazione almeno quattro mesi prima della scadenza, con le modalita' di cui al comma 2. Il Ministero valuta tale richiesta secondo le modalita' di cui al presente articolo.


Al di fuori delle fattispecie di cui all'articolo 33, qualsiasi modifica significativa apportata ad un progetto di ricerca deve essere comunicata ed espressamente autorizzata dal Ministero con le modalita' di cui al presente articolo. L'autorizzazione relativa alle modifiche non produce effetti sul termine di cui al comma 10.


Il Ministero puo' revocare l'autorizzazione del progetto qualora lo stesso non viene realizzato in conformita' con quanto disposto nell'autorizzazione.


Nel caso di revoca dell'autorizzazione del progetto e' comunque garantito dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), il benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.


Art. 32

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Comma 1

Valutazione retrospettiva

Comma 2

Il Ministero effettua la valutazione retrospettiva del progetto, se prevista dall'autorizzazione di cui all'articolo 31, richiedendo, ove ritenuto necessario, una valutazione tecnico-scientifica agli enti di cui all'articolo 31, comma 3.


Per i progetti che fanno uso di primati non umani ed i progetti che comportano procedure classificate come «gravi» il Ministero effettua sempre la valutazione retrospettiva.


Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il Ministero puo' esentare dalla valutazione retrospettiva i progetti che prevedono procedure classificate come «lievi» o «non risveglio».


Art. 33

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Comma 1

Procedura amministrativa semplificata

Comma 2

Al di fuori dei casi di cui all'articolo 31, i progetti di ricerca necessari per soddisfare requisiti regolatori o che prevedono l'utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti nei quali sono presenti procedure classificate come «non risveglio», «lievi» o «moderate» e che non contemplano l'utilizzo di primati non umani, sono eseguibili qualora sia decorso il termine di cui all'articolo 31, comma 7, senza che il Ministero, cui e' stata presentata l'istanza di cui all'articolo 31, comma 2, abbia comunicato al responsabile del progetto il provvedimento espresso di diniego.


Le modifiche ai progetti di cui al comma 1 che possono avere un impatto negativo sul benessere animale sono preventivamente comunicate al Ministero con le modalita' di cui all'articolo 31, comma 2 e sono soggette alla procedura di cui al presente articolo.


Ove ricorrono giustificati motivi di necessita', puo' essere presentata motivata domanda di rinnovo dell'autorizzazione con le modalita' di cui all'articolo 31, comma 2. Il Ministero provvede secondo le modalita' di cui al presente articolo.


Al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


Art. 34

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Comma 1

Sintesi non tecniche dei progetti

Comma 2

Il Ministero pubblica le sintesi non tecniche dei progetti e le eventuali relative revisioni entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 31.


Art. 35

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Comma 1

Documentazione

Comma 2

La documentazione pertinente, comprese l'autorizzazione del progetto e il risultato della valutazione retrospettiva del progetto, deve essere conservata per almeno tre anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione del progetto e messa a disposizione del Ministero.


La documentazione di cui al comma 1 e' comunque conservata sino al completamento della valutazione retrospettiva, ove prevista.


Comma 3

Capo V - MISURE PER EVITARE DUPLICAZIONI E APPROCCI ALTERNATIVI

Art. 36

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Comma 1

Misure per evitare duplicazioni di procedure

Comma 2

Al fine di evitare duplicazioni di procedure, il Ministero accetta i dati provenienti da altri Stati membri ottenuti da procedure riconosciute dall'Unione europea, a meno che non siano necessarie ulteriori integrazioni a fini di tutela della salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente.


Art. 37

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Comma 1

Approcci alternativi

Comma 2

Il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello piu' alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonche' la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2.


Il Ministero individua nel Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e sull'idoneita' degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida.


Gli studi di convalida di metodi alternativi sono effettuati da laboratori specializzati e qualificati individuati dalla Commissione europea in collaborazione con il Ministero.


Art. 38

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Comma 1

Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici

Comma 2

Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' istituito presso il Ministero, che ne assicura il coordinamento e le attivita' di segreteria, il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici.


Il Comitato puo' avvalersi di esperti in relazione agli specifici ambiti di trattazione.


La partecipazione al Comitato e' a titolo gratuito e agli esperti e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


I risultati dell'attivita' del Comitato sono pubblicati sul portale del Ministero.


Comma 3

Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

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Comma 1

Disposizioni di attuazione e relazioni

Comma 2

Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al Ministero per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di utilizzazione di animali di cui all'articolo 20, per l'esame delle domande di autorizzazione, di modifica o rinnovo dell'autorizzazione di cui agli articoli 31 e 33, nonche' per l'attivita' di cui all'articolo 32.


Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe spettanti al Ministero, di cui al comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui agli articoli 20, comma 2, 31, 33 e 32. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le tariffe di cui al decreto del Ministro del 19 luglio 1993.


Il Ministero raccoglie e pubblica, con cadenza annuale, le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull'effettiva gravita' delle procedure e sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati nelle procedure sulla base di quanto comunicato entro il 31 marzo di ogni anno dagli utilizzatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).


I dati di cui al comma 3 sono trasmessi dal Ministero alla Commissione europea entro il 10 novembre 2015 e successivamente con cadenza annuale. Con cadenza annuale sono trasmesse altresi' le informazioni particolareggiate sulle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 2.


Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del presente decreto quando afferiscono ad interessi commerciali, industriali, nonche' alla riservatezza delle persone fisiche e giuridiche.


Art. 40

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Comma 1

Disciplina sanzionatoria ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge 6 agosto 2013, n. 96

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), il medico veterinario di cui all'articolo 24 o il responsabile delle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d), che viola le disposizioni di cui all'articolo 6 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 20 o dell'articolo 31 o dell'articolo 33.


Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, 11, comma 1, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33. Alla stessa sanzione soggiace l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 10, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro a 90.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.


Fermo restando quanto disposto dall'articolo 544-ter del codice penale, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, relativamente agli interventi che rendono afoni gli animali, e' soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 150.000 euro. E' inoltre disposta la revoca immediata dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33 e, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e' sospeso nei cinque anni successivi da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, relativamente al commercio, all'acquisto e all'uso di animali resi afoni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 5.000 euro a 15.000 euro.


Fermo restando quanto disposto dall'articolo 544-ter del codice penale, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e il responsabile delle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), nonche', in caso di concorso, il medico veterinario di cui all'articolo 24, che violano le disposizioni di cui all'articolo 14, sono soggetti, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro a 150.000 euro. E' inoltre disposta la revoca immediata dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33 e, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), nei cinque anni successivi e' sospeso da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti.


Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 16 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20 o l'autorizzazione di cui all'articolo 31. Alla stessa sanzione diminuita di un terzo, e' soggetto chiunque acquisisce animali reinseriti o reintrodotti.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in esercizio uno stabilimento di allevamento, di fornitura o di utilizzazione di animali destinati alle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola la disposizione di cui all'articolo 20, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di ripetizione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione dello stabilimento.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che, a seguito dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, non assicura il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione.


Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), che viola le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, e' soggetto, in solido con il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 30.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore o il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 23 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 20 o dell'articolo 31 o dell'articolo 33.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizione di cui agli articoli 24 e 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 60.000 euro. E' disposta altresi' la revoca immediata dell'autorizzazione di cui all'articolo 20.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione dello stabilimento di cui all'articolo 20.


Fermo restando quanto disposto dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che esegue le procedure previste dall'articolo 5 senza l'autorizzazione di cui all'articolo 31 o in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione si applica al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), ove si sono svolte le procedure, nonche', in caso di concorso, al medico veterinario di cui all'articolo 24 ed e' disposta la revoca immediata dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2.


Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che, in violazione dell'articolo 31, comma 1, esegue il progetto in modo non conforme all'autorizzazione od ogni ulteriore decisione adottata dall'autorita' competente, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 150.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.


Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 31 comma 14 e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33.


Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui all'articolo 31, comma 16, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro.


Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, il medico veterinario di cui all'articolo 24 che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione delle procedure o che le effettua con negligenza ed imperizia gravi e' deferito all'ordine dei medici veterinari.


All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, il Ministero anche per il tramite degli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari, e le regioni per il tramite delle aziende sanitarie locali.


Ai fini del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


Le entrate derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie amministrative di spettanza statale di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il finanziamento delle attivita' di cui all'articolo 37, comma 1.


Art. 41

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Salvo quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Le spese relative alle ispezioni e ai controlli necessari per il rilascio delle autorizzazioni, ivi comprese le attivita' di cui all'articolo 33, previste dal presente decreto sono a carico del richiedente.


Art. 42

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

((La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applica a)) decorrere dal 1° gennaio 2026; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016. (7)


Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 37, comma 2, effettua entro il 30 giugno di ogni anno un monitoraggio sulla effettiva disponibilita' di metodi alternativi.


Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.


Il presente decreto non si applica ai progetti gia' autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore dello stesso. A tali progetti, comunque non prorogabili, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
In ogni caso, ai progetti autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al comma 1.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, nonche' la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 625.


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AGGIORNAMENTO (7)


La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 33, comma 5) che "All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»".