DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Numero 503 Anno 1999 GU 30.12.1999 Codice 099G0566

urn:nir:presidenza.repubblica:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-01;503

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:04:39

Art. 1

#

Comma 1

Anagrafe delle aziende agricole

Comma 2

L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attivita' agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati "aziende".


Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.


A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economiche, di seguito denominata unita'; per unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.


Art. 2

#

Comma 1

Iscrizione delle aziende all'anagrafe

Comma 2

L'iscrizione di una azienda nell'anagrafe e' seguita dal SIAN, anche d'ufficio, previa verifica dei dati identificativi di cui all'articolo 1, comma 2. La verifica riguarda anche i soggetti le cui informazioni si trovino sui sistemi informativi esterni ed e' operata anche mediante l'accesso alle basi dati del sistema informativo del Ministero delle finanze.


In caso di esito negativo della verifica dei dati identificativi dell'azienda, il SIAN provvede tempestivamente a darne comunicazione agli organismi attraverso i quali l'azienda si e' manifestata alla pubblica amministrazione ed all'azienda stessa, sospendendo i relativi atti sino all'avvenuta correzione. Decorsi trenta giorni da tale comunicazione, senza che sia stato provveduto alle integrazioni richieste, l'iscrizione si intende respinta.


Gli archivi informatizzati del SIAN garantiscono la correlazione tra ogni dato archiviato ed il CUAA di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe a cui i dati si riferiscono. Tutti gli elenchi su supporti cartacei o informatici prodotti dal SIAN riportano accanto alla indicazione delle aziende il relativo CUAA.


Nell'anagrafe sono registrate tutte le partite IVA, anche cessate, associate a ciascun CUAA, con le date di inizio e fine delle validita', cosi' come desunte dagli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze.


Art. 3

#

Comma 1

Contenuti informativi dell'anagrafe

Comma 2

Le informazioni di cui al comma 1, lettera h), sono registrate in una apposita sezione dell'anagrafe denominata "registro delle quote", accessibile attraverso i servizi del SIAN.


Qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della titolarita', del trasferimento definitivo o temporaneo e della quantificazione dei quantitativi di riferimento di cui al comma 1, lettera h), deve esesre comunicato, a cura degli interessati, entro i termini previsti per ciascun specifico fatto o atto, dalla normativa comunitaria o nazionale, anche ai fini della verifica della loro legittimita' ai sensi della normativa suddetta.


Art. 5

#

Comma 1

Interconnessione con il sistema delle camere di commercio

Comma 2

Il SIAN, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, comunica al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi informativi necessari all'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA); per tali fini, il protocollo di interscambio dati tra il SIAN ed il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al comma 4 del citato articolo 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' basato sul CUAA, di cui all'articolo 1.


L'iscrizione di una impresa, esercente le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, nel registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, viene comunicata al SIAN dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalita' di cui al comma 1, ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe e del rilascio della Carta di cui all'articolo 7.


Art. 6

#

Comma 1

Accesso all'anagrafe

Comma 2

Le modalita' ed i limiti di autorizzazione all'accesso per l'accesso alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe sono stabiliti, previo protocollo di intesa con le amministrazioni titolari dei dati, con apposito provvedimento adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 675 del 1996, nel rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta legge n. 675, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dell'interessato ed al trattamento dei dati sensibili di cui agli articoli 13 e 22 della predetta legge e nel rispetto dei criteri per l'esercizo del diritto d'accesso di cui all'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.


Le aziende hanno accesso ai servizi per le stesse abilitati ai sensi del comma 2, anche attraverso la "Carta dell'agricoltore e del pescatore" di cui all'articolo 7.


Nel rispetto della legge n. 675 del 1996, con riferimento alla riservatezza ed all'integrita' dei dati personali, gli accessi all'anagrafe, eseguiti da qualsiasi soggetto abilitato, sono registrati su appositi archivi.


Il titolare degli archivi dell'anagrafe, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 675 del 1996, e' il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il responsabile degli archivi dell'anagrafe, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 675 del 1996, e' identificato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali.


Art. 7

#

Comma 1

Carta dell'agricoltore e del pescatore

Comma 2

E' istituita la "Carta dell'agricoltore e del pescatore", di seguito denominata Carta, documento di riconoscimento cartaceo ed elettronico.


La Carta e' di uso strettamente personale, ed e' rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a domanda dei legali rappresentanti di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe.


La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilita', la riservatezza, la compatibilita' con i sistemi tecnici di lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta, l'esercizio della firma digitale conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.


La Carta contiene le informazioni minime idonee a consentire il riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio delle funzioni abilitate.


Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione, documentazione, controllo e certificazione degli accessi al sistema, nonche' i servizi connessi alla gestione delle Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del relativo regolamento di attuazione.


Art. 8

#

Comma 1

Utilizzo del CUAA

Comma 2

In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il CUAA dell'azienda.


Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato e' tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.


Per la costituzione e l'aggiornamento di archivi informatizzati riferiti alle aziende di cui all'articolo 1, in possesso di soggetti privati che beneficiano di fondi pubblici, deve essere garantita la connessione tra ogni dato archiviato relativo alle aziende ed il CUAA.


Art. 9

#

Comma 1

Fascicolo aziendale

Comma 2

Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3.


Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o le integrazioni.
In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.


Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalita' di cui all'articolo 5.


A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.


Art. 10

#

Comma 1

Modello di variazione

Comma 2

Successivamente al 30 giugno 2000, le eventuali variazioni rispetto ai dati di cui all'articolo 3, consolidate nel fascicolo aziendale, debbono essere comunicate dalle aziende, attraverso il modello di variazione, adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.


Le aziende sono tenute alla presentazione del modello di variazione qualora siano intervenute variazioni rispetto ai dati contenuti nel fascicolo aziendale. In mancanza del modello di variazione, per ciascuna azienda vengono automaticamente confermati i dati contenuti nel fascicolo aziendale.


Le aziende iscritte all'anagrafe successivamente alla data del 30 giugno 2000, sono tenute a comunicare le informazioni necessarie alla costituzione del fascicolo aziendale attraverso il modello di variazione.


Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le modalita' di cui all'articolo


Con le stesse modalita' le camere di commercio comunicano al SIAN le variazioni intervenute rispetto ai dati anagrafici ed a quelli inerenti il legale rappresentante e la sede legale di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3, comma 1.
5. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facolta' di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.


Art. 11

#

Comma 1

Efficacia delle disposizioni

Comma 2

Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento decorrono dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore dello stesso.