DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Numero 36 Anno 2003 GU 12.03.2003 Codice 003G0053

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-13;36

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Testo vigente

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Articolo 1

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Comma 1

(( (Finalita').))

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Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il piu' possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonche' i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.


Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, se sono soddisfatti i requisiti del presente decreto.


Articolo 2

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Comma 1

(Definizioni)

Comma 2

Ai fini del presente decreto si intende per:

a)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
b)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
c)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
d)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
e) "rifiuti inerti": i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne' sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualita' delle acque, superficiali e sotterranee;
f) "deposito sotterraneo": un impianto per il deposito permanente di rifiuti situato in una cavita' geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale;
g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche' qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu' di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
h) "trattamento"; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
((i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;))
l) "gas di discarica"; tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
((m) "percolato": qualsiasi liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa));
((n) "eluato": la soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;))
o) "gestore" il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto puo' variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica;
p) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121));
q) "richiedente"; il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica;
r) "rifiuti liquidi"; qualsiasi rifiuto sotto forma liquida, comprese le acque reflue non convogliate in reti fognarie ed esclusi i fanghi;
s) "autorita' territoriale competente"; l'autorita' responsabile dell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente decreto;
t) "centro abitato"; insieme di edifici delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.


((


Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso", "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "produttore di rifiuti", "detentore di rifiuti", "gestione dei rifiuti", "raccolta differenziata", "recupero", "preparazione per il riutilizzo", "riciclaggio" e "smaltimento", di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


))


Articolo 3

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Comma 1

(Ambito d'applicazione)

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g).


((


La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attivita' di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave e' esclusa dall'ambito di applicazione del presente decreto, laddove rientri nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.


))


Articolo 4

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Comma 1

(Classificazione delle discariche)

Comma 2

Ciascuna discarica e' classificata in una delle seguenti categorie:

) discarica per rifiuti inerti;
b) discarica per rifiuti non pericolosi;
c) discarica per rifiuti pericolosi.


Articolo 5

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Comma 1

(Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)

Comma 2

Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti e, in subordine, il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.


Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.


I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea.


((


A partire dal 2030 e' vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonche' un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Le Regioni modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al piu' tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento.


Entro il 2035 la quantita' di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.


))


Articolo 5-bis

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Comma 1

(( (Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi).))

Comma 2

((


Al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonche' nel rispetto del divieto di cui all'articolo 6, la tracciabilita' dei rifiuti urbani e' garantita con gli strumenti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonche' agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il controllo della qualita' dei rifiuti urbani e' assicurato mediante il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 7-octies, nonche' all'articolo 11 del presente decreto.


Qualora in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, i rifiuti urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell'Unione, ai fini del collocamento in discarica, tali rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo della quantita' di rifiuti collocati in discarica.


Fatti salvi i criteri stabiliti dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5-bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/31/UE del Consiglio, del 26 aprile 1999, le modalita', i criteri generali per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


))


Art. 6

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Comma 1

(( (Rifiuti non ammessi in discarica). ))

Comma 2

((


E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti individuati dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla tabella 2 dell'Allegato 3, qualora presentino le caratteristiche chimico fisiche riportate nella stessa tabella.


3. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.))


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione al comma 1, lettera p) del presente articolo, e successive modificazioni, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".


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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1, lettera p) del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.


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AGGIORNAMENTO (12)


Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.13, comma 6) che il termine di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012.


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2013, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2013".


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2014".


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 2015".


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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2016"".


Articolo 7

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Comma 1

(( (Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica). ))

Comma 2

((


Fermo restando il rispetto delle norme del presente decreto e in particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre il piu' possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, i criteri tecnici per la valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica.


I rifiuti sono ammessi in discarica, esclusivamente, se risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto.


Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle discariche si procede al campionamento ed alle determinazioni analitiche per la caratterizzazione di base degli stessi, nonche' alla verifica di conformita', con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6.


Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti deve essere effettuato conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019.


))


Articolo 7-bis

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Comma 1

(( (Caratterizzazione di base). ))

Comma 2

((


Al fine di determinare l'ammissibilita' dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, il produttore dei rifiuti e' tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.


La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base e' obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite all'Allegato 5.


La caratterizzazione di base, relativamente ai rifiuti regolarmente generati, e' effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.
Relativamente ai rifiuti non regolarmente generati, la caratterizzazione di base deve essere effettuata per ciascun lotto.
Per la definizione di lotto e di rifiuti regolarmente o non regolarmente generati si rinvia alle definizioni riportate in Allegato 5.


Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita' per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformita' ai criteri comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria.


Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilita' di quest'ultimo, al gestore spetta la responsabilita' di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette.


Il gestore e' tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.


))


Articolo 7-ter

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Comma 1

(( (Verifica di conformita'). ))

Comma 2

((


I rifiuti giudicati ammissibili in una determinata categoria di discarica, in base alla caratterizzazione di cui all'articolo 7-bis, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformita' per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilita' previsti dal presente decreto.


La verifica di conformita', relativamente ai rifiuti regolarmente generati, e' effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo 7-bis. Per i rifiuti non regolarmente generati, devono essere determinate le caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve essere effettuata la verifica di conformita'.


Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o piu' delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione. A tal fine, sono utilizzati i metodi di campionamento e analisi di cui all'Allegato 6. Sono fatti salvi i casi in cui le caratterizzazioni analitiche non sono necessarie ai sensi dell'Allegato 5, paragrafo


4. Il gestore conserva i risultati delle prove per cinque anni.


))


Articolo 7-quater

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Comma 1

(( (Discariche per rifiuti inerti). ))

Comma 2

((


E' vietato il conferimento in discarica di rifiuti inerti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3, in concentrazione superiore ai limiti riportati nella tabella 3 dell'Allegato 4. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 2019/1021.


Qualora sia dubbia la conformita' dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ovvero si sospetti una contaminazione, a seguito di un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto, anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantita' tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.


))


Articolo 7-quinquies

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Comma 1

(Discariche per rifiuti non pericolosi)

Comma 2

Nelle discariche per rifiuti non pericolosi e' consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.


I rifiuti di cui al comma 2 non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.


Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un ((eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4)).


Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-ter, in discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato il conferimento di rifiuti che non rispettano i limiti di cui alla tabella 5-bis dell'Allegato 4.


Articolo 7-sexies

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Comma 1

(( (Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi). ))

Comma 2

((


I criteri di ammissibilita' per le sottocategorie di discariche di cui al comma 1 sono individuati dalle autorita' territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneita' del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalita' di cui all'Allegato 7. Le autorizzazioni, motivando adeguatamente, ammettono nelle sottocategorie di discariche anche rifiuti caratterizzati da parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella 5 dell'Allegato 4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio di cui all'Allegato 7.


Le informazioni relative ai rifiuti che devono essere incluse nella domanda di autorizzazione per le sottocategorie di discarica per rifiuti non pericolosi sono riportate nell'Allegato 7.


Le autorita' territorialmente competenti possono, altresi', autorizzare discariche monodedicate per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


))


Articolo 7-septies

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Comma 1

(( (Discariche per rifiuti pericolosi). ))

Comma 2

((


Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 6-bis dell'Allegato 4 e che sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 6 dell'Allegato 4. Ai fini della valutazione della capacita' di neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono sottoposti a test di cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429. Le modalita' operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis.


Le analisi di controllo relative a PCB, diossine, furani e inquinanti organici diversi possono essere disposte, con oneri a carico del detentore dei rifiuti e del gestore della discarica, dall'autorita' territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.


Le autorita' competenti possono autorizzare, all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7-sexies, purche' sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi.


))


Articolo 7-octies

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Comma 1

(( (Criteri di ammissibilita' in depositi sotterranei). ))

Comma 2

((


Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelli indicati al comma 3.


Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei, e' effettuata da parte del richiedente, la valutazione della sicurezza conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'Allegato 1. I rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili con tale valutazione.


Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo, e' effettuata, da parte del soggetto che richiede l'autorizzazione, la valutazione dei rischi specifici per il sito in cui avviene il deposito in questione, in conformita' a quanto previsto al punto 3 dell'Allegato 1. Tale valutazione deve accertare che il livello di isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera e' accettabile.


I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilita' e i differenti gruppi di compatibilita' devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.


))


Articolo 8

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Comma 1

(Domanda di autorizzazione)

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (19)


Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n) e o), si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonche' alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto".


Articolo 9

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Comma 1

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche)

Comma 2

Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorita' territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali e' subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.


L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.


Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonche' ai successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi con disposizioni regionali.


Art. 10

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Comma 1

Contenuto dell'autorizzazione

Comma 2

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59.


L'autorizzazione all'esercizio della discarica e' rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacita' totale della discarica come definita al comma 1, lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della discarica e' prestata per i singoli lotti autorizzati.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59.


In deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo n. 22 del 1997
, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni 8 anni.


La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.


Articolo 11

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Comma 1

(( (Verifica in loco e procedure di ammissione). ))

Comma 2

((


Per la collocazione dei rifiuti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacita' di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.


I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformita' di cui agli articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica in loco effettuata secondo le modalita' previste al comma 5.


I rifiuti smaltiti dal produttore in una discarica da lui gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.


Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono prelevati campioni con cadenza stabilita dall'Autorita' territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'Autorita' territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi.
I campioni dovranno essere prelevati su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio di scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi deve essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo.


))


Articolo 12

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Comma 1

(Procedura di chiusura)

Comma 2

((2. La procedura di chiusura della discarica puo' essere attuata solo dopo la verifica della conformita' della morfologia della discarica e, in particolare, della capacita' di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c), e) e f-bis).))


((19))


La discarica, o una parte della stessa, e' considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura.
L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilita' per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore e' responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica puo' comportare rischi per l'ambiente.


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AGGIORNAMENTO (19)


Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n) e o), si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonche' alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto".


Articolo 13

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Comma 1

(Gestione operativa e post-operativa)

Comma 2

Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalita', i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 1, lettere g), h) e l), nonche' le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrita' degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.


La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.


I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.


Il gestore della discarica e' responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.


Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorita' competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorita' competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.


((6-bis. La fine del periodo di gestione post - operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, deve essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto e' trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato e' annullata. Tali valutazioni debbono essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 al presente decreto. Deve inoltre essere verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.))


((19))


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AGGIORNAMENTO (19)


Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n) e o), si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonche' alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto".


Articolo 14

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Comma 1

(Garanzie finanziarie)

Comma 2

La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacita' autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'articolo 10, comma 3, la garanzia puo' essere prestata per lotti.


La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed e' commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura puo' essere prestata per lotti.


Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.


Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente decreto, l'80% della capacita' autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti e' ridotto nella misura del 40%.


Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalita' previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.


Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalita' di cui all'articolo 15.


Articolo 15

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Comma 1

(Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)

Comma 2

Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonche' i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i).


Articolo 16

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Comma 1

(Sanzioni)

Comma 2

Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, commi 1 ((all'articolo 7-quater e all'articolo 7-quinquies, comma 1)),, e' punito con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.


Chiunque, in violazione del divieto di cui ((all'articolo 7-septies)), diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita' ((...)), e' punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.


Articolo 16-bis

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Comma 1

(( (Adeguamento della normativa tecnica). ))

Comma 2

((


Gli Allegati da 3 a 8, sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Ai fini delle modifiche di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta una richiesta di istruttoria tecnica a ISPRA indicando un termine, non superiore a 120 giorni, entro il quale la richiesta deve essere evasa. Entro il termine indicato, ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Relazione tecnico-scientifica. In caso di inutile decorrenza di detto termine, si procede ai sensi del comma 1.


))


Articolo 16-ter

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Comma 1

(Deroghe)

Comma 2

In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorita' territorialmente competente puo' stabilire limiti piu' elevati coerenti con tali concentrazioni.


Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsti dall'articolo 15 della medesima direttiva, invia alla Commissione europea una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtu' del presente articolo, sulla base delle informazioni ricevute dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione e' elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.


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AGGIORNAMENTO (22)


Il D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 2) che "Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni, i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validita' alla data di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento ai valori limite di cui al medesimo articolo 16-ter, come modificato dal comma 1 del presente articolo".


Art. 17

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Le discariche gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate. (4) (6)


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorita' competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14.


Con motivato provvedimento l'autorita' competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalita' di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non puo' in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel provvedimento l'autorita' competente prevede anche l'inquadramento della discarica in una delle categorie di cui all'articolo 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore dell'autorita' competente concorrono alla prestazione della garanzia finanziaria.


Il provvedimento con cui l'autorita' competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non puo' essere successivo al 1° ottobre 2008.


Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.


In caso di mancata approvazione del piano di cui al comma 3, l'autorita' competente prescrive modalita' e tempi di chiusura della discarica, conformemente all'articolo 12, comma 1, lettera c).


Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente disciplina. (8)


((7-bis. I limiti di cui alla tabella 5, nota lettera h), dell'Allegato 4 si applicano, ai sensi dell'articolo 7-quinquies, comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024.))


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 184, lettera c)) che "il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre 2007".


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AGGIORNAMENTO (6)


La L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 184, lettera c)) che "il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31 dicembre 2008".


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AGGIORNAMENTO (8)


Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, ha disposto (con l'art. 5, comma 1-bis) che "Fermo quanto previsto dall'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai piani regionali di gestione dei rifiuti, il regime transitorio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' prorogato fino al 30 giugno 2009".