All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "Allegato VIII" sono inserite le seguenti: "alla Parte Seconda".
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'Allegato II la cui realizzazione potenzialmente puo' produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.".
Art. 7
#Comma 1
Modifiche al Titolo III-bis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita' competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.".
L'articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29-quinquies (Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale). - 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI).
Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, nonche', su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."
L'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29-septies (Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale). - 1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessita' di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorita' competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorita' competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari piu' rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.".
L'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita' competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale.
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualita' della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.".
5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorita' competente in base alla prevista complessita' della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessita' di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame e' comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita' dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.
6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione, l'autorita' competente verifica che:
a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.
7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione.
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.
10. Il procedimento di riesame e' condotto con le modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalita' di cui all'articolo 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita' competente.
11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.".
L'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti). - 1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorita' competente e l'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorita' competente.
2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorita' competente puo' diffidare il gestore affinche' adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorita' stessa, anche su proposta dell'ente responsabile degli accertamenti o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorita' competente e' sanzionata ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, commi 1 o 2.
3. L'autorizzazione puo' meglio specificare tempi, modalita' e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.".
All'articolo 29-duodecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonche' un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente l'autorita' competente comunichi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalita' per acquisire in remoto tali informazioni.
1-bis. In ogni caso in cui e' concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis, le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.".
All'articolo 29-terdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le autorita' competenti trasmettono periodicamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale , una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonche' sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il tipo e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione, nonche' l'eventuale individuazione di attivita' e inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse, sono stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla Commissione europea. Nelle more della definizione di tale provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse annualmente, entro il 30 giugno 2014, con riferimento al biennio 2012-2013; entro il 30 aprile 2017, con riferimento al triennio 2014-2016, e successivamente con frequenza triennale, facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2012.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione in formato elettronico sull'attuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 29-duodecies e del comma 1, rispettando periodicita', contenuti e formati stabiliti nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria.
2.bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la partecipazione dell'Italia al Comitato di cui all'articolo 75 della direttiva 2010/75/UE e al Forum di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle intese di cui al comma 3.".
L'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche' nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente nel caso in cui l'inosservanza:
a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:
a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa;
d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato e' necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro..
7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita' competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonche' il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.
8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorita' competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.
9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorita' competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorita' competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorita' competente per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonche' di cui all'articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un piu' grave reato.".
Art. 8
#Comma 1
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al comma 1 le parole: "nonche' di impianti o parti di essi le cui modalita' di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti all'Allegato XII," sono soppresse.
Art. 10
#Comma 1
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
All'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i commi 2-quater e 2-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
"2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attivita', nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non si applica la sanzione di cui di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 1.
Art. 12
#Comma 1
Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis;".
Art. 14
#Comma 1
Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
All'articolo 209, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "Titolo II-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Titolo III-bis".
Art. 15
#Comma 1
Modifiche al Titolo III della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
Dopo l'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente Titolo:
"TITOLO III-bis
INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI
Art. 237-bis (Finalita' e oggetto). - 1. Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attivita' di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attivita' nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina:
a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.
Art. 237-ter (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si definiscono:
a) 'rifiuti urbani misti': i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del presente decreto legislativo, ad esclusione di quelli individuati al sottocapitolo 20.01, che sono oggetto di raccolta differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui all'Allegato D alla Parte Quarta;
b) 'impianto di incenerimento': qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite.
Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonche' i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento;
c) 'impianto di coincenerimento': qualsiasi unita' tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensi' nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b);
d) 'impianto di incenerimento e coincenerimento esistente': un impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002, purche' lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003; ovvero un impianto per il quale la domanda di autorizzazione sia stata richiesta all'autorita' competente entro il 28 dicembre 2002, purche' lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
e) 'impianto di incenerimento e coincenerimento nuovo': impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
f) 'modifica sostanziale': una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana e per l'ambiente;
g) 'camino': una struttura contenente una o piu' canne di scarico che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso viene disperso nell'atmosfera;
h) 'capacita' nominale': la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
l) 'carico termico nominale': la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
m) 'ore operative': il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, e' in funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi di avvio o di arresto;
n) 'emissione': lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
o) 'valori limite di emissione': la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione oppure il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o piu' periodi di tempo;
p) 'diossine e furani': tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 alla lettera a), del punto 4, al paragrafo A dell'Allegato 1;
q) 'gestore': la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis);
r) 'residuo': qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento;
s) 'biomassa': per biomassa si intendono:
1) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
2) i rifiuti seguenti:
2.1) rifiuti vegetali derivanti da attivita' agricole e forestali;
2.2) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;
2.3) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata e' recuperata;
2.4) rifiuti di sughero;
2.5) rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;
t) 'autorizzazione': la decisione o piu' decisioni scritte, emanate dall'autorita' competente ai fini di autorizzare la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui alle lettere b) e c), in conformita' a quanto previsto nel presente titolo.
Art. 237-quater (Ambito di applicazione ed esclusioni). - 1. Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:
a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire piu' rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;
b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
1) rifiuti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2);
2) rifiuti radioattivi;
3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;
c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.
Art. 237-quinquies (Domanda di autorizzazione). - 1. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, si applica l'articolo 208;
b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13 del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere in particolare una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) l'impianto e' progettato e attrezzato e sara' gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti del presente titolo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;
b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento e' recuperato, per quanto praticabile, attraverso la produzione di calore, vapore o energia;
c) i residui sono ridotti al minimo in quantita' e nocivita' e riciclati ove opportuno;
d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sara' effettuato nel rispetto della Parte IV;
e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti dell'Allegato 1, lettera C, e dell'Allegato 2, lettera C, al presente Titolo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica tramite coincenerimento, per cui il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilita' imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto, sia superiore al 50 per cento della producibilita' complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 237-sexies (Contenuto dell'autorizzazione). - 1.
L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:
a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonche' l'informazione sulla quantita' di ciascun tipo di rifiuti autorizzati;
b) la capacita' nominale e il carico termico nominale autorizzato dell'impianto;
c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua per ogni singolo inquinante;
d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
e) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti;
f) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
g) le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore;
h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresi' la data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento e di coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene:
a) un elenco delle quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto;
b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.
3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti condizioni:
a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico totale;
b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.
Art. 237-septies (Consegna e ricezione dei rifiuti). - 1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonche' altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore determina la massa di ciascun tipo di rifiuti, possibilmente individuati in base all'elenco europeo dei rifiuti.
3. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o nell'impianto di coincenerimento, il gestore raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione, in particolare quelli di cui all'articolo 237-sexies.
4. Le informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue:
a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al comma 5, lettera a);
b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneita' ai fini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento;
c) le caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.
5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento il gestore applica almeno le seguenti procedure:
a) controllo dei documenti prescritti ai sensi della Parte Quarta, e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose;
b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorita' competente, per i quali il campionamento risulti inopportuno, devono essere prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto possibile, prima del conferimento nell'impianto, per verificarne mediante controlli la conformita' all'autorizzazione nonche' alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire alle autorita' competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.
6. L'autorita' competente, in sede di autorizzazione, puo' concedere deroghe ai commi 2, 3 4 e 5, lettera a), per gli impianti di incenerimento o di coincenerimento che sono parte di un'installazione di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda a condizione che inceneriscano o coinceneriscano esclusivamente i propri rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti, e che venga garantito il rispetto delle previsioni del presente titolo, anche mediante la prescrizione di misure specifiche che tengano conto delle masse e delle categorie di tali rifiuti.
Art. 237-octies (Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento). - 1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinche' le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonche' per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il piu' completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.
3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura e' misurata in prossimita' della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorita' competente.
4. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850°C per almeno due secondi.
5. Se vengono inceneriti e coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del secondo e terzo comma e' pari ad almeno 1100°C per almeno due secondi.
6. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, durante tali operazioni e fintantoche' vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente in modo da evitare, anche nelle condizioni piu' sfavorevoli, che la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, fino a quando vi e' combustione di rifiuto. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.
7. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento, l'autorita' competente verifica che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilita' per il gestore.
8. Qualora l'autorita' competente non provvede alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare puo' dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali e' stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento e' fatto pervenire all'autorita' competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
9. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale puo' essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento progettuale nell'ambito della procedura di autorizzazione, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
10. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico per impedire l'alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi:
a) all'avviamento, finche' non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e la temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;
b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5, oppure della temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;
c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.
12. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento e' recuperato per quanto tecnicamente possibile.
13. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
14. La gestione operativa degli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.
Art. 237-nonies (Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell'attivita'). - 1. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l'autorita' competente puo', in sede di autorizzazione, prevedere espressamente l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 237-octies, nonche', per quanto riguarda la temperatura, di cui al comma 11 dell'articolo 237-octies, purche' nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:
a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 1, parte A, per l'incenerimento e Allegato 2, parte A, per il coincenerimento;
b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui all'articolo 237-octies.
2. Le autorita' competenti comunicano Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi del presente articolo e i risultati delle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali di cui all'articolo 237-septiesdecies. Il Ministero provvede a comunicare alla Commissione europea le informazioni ricevute nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 29-terdecies.
3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi, la modifica dell'attivita' che comporti l'incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi e' considerata sostanziale.
Art. 237-decies (Coincenerimento di olii usati). - 1. E' vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. Tale divieto deve essere espressamente menzionato nell'autorizzazione concessa dall'autorita' competente ad impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi.
2. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 1, e' autorizzato secondo le disposizioni del presente titolo, a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) gli oli usati come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera c), siano conformi ai seguenti requisiti:
1) la quantita' di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e successive modificazioni, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;
2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'Allegato D alla Parte Quarta, in quantita' o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 177, comma 4;
3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;
b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.
Art. 237-undecies (Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE). - 1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e' autorizzato secondo le disposizioni degli articoli 237-quinquies e 237-sexies, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalita' di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni e' inviata anche alla Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 'Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione'.
Art. 237-duodecies (Emissione in atmosfera). - 1. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocita' e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualita' dell'aria.
2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che le emissioni nell'atmosfera non superano i valori limite di emissione di cui rispettivamente all'Allegato I, paragrafo A, e all'Allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo.
3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto, o qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all'Allegato 1, paragrafo A, al presente Titolo e conseguentemente non si applica la formula di miscelazione di cui all'Allegato 2, paragrafo A.
4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 1, lettera B, al presente Titolo. Il controllo delle emissioni e' effettuato conformemente al punto C dell'Allegato 1 e punto C dell'Allegato 2.
5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 2, lettera B, al presente Titolo.
6. L'installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto al punto C dell'Allegato 1 e al punto C dell'Allegato 2 al presente Titolo.
7. Nel caso di coincerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all'Allegato 1, paragrafo A.
8. In sede di autorizzazione, l'autorita' competente valuta la possibilita' di concedere specifiche deroghe previste agli Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualita' ambientale, e, ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.
Art. 237-terdecies (Scarico di acque reflue). - 1. Lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento e' limitata per quanto possibile e comunque disciplinato dall'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies.
2. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente ai sensi del Titolo III-bis.
3. La domanda di autorizzazione, ove preveda lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonche' dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies, con riferimento allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, stabilisce:
a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui al punto D dell'Allegato I al presente Titolo;
b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dell'articolo 76 e successivi;
e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformita' alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
5. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti all'Allegato 1, paragrafo D. E' vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
6. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui alla Tabella 5 dell'Allegato V alla Parte Terza, a pie' di impianto di trattamento.
7. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
8. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti all'Allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.
9. I valori limite di emissione si applicano nel punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di coincenerimento dei rifiuti.
10. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.
11. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi della Parte III del presente decreto legislativo.
12. Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonche' ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o gia' usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi della Parte Terza.
13. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione di cui alla tabella dell'Allegato 1, lettera D, si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall'impianto di trattamento.
14. Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, e' progettato e gestito in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.
15. E' prevista una capacita' di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacita' di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.
Art. 237-quattuordecies (Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento). - 1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonche' le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi della lettera C dell'Allegato 1 e della lettera C dell'Allegato 2 al presente Titolo, per quanto non previsto all'Allegato VI alla Parte Quinta.
2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo C, punto 1, e all'Allegato 2, paragrafo C, punto 1.
3. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NOx, SO2, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH3. L'autorita' competente puo' autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO2, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) puo' essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.
4. L'autorita' competente puo' decidere di non imporre misurazioni in continuo per NOx e puo' prescrivere le misurazioni periodiche stabilite al comma 5, negli impianti esistenti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti aventi capacita' nominale inferiore a 6t/ora se il gestore puo' dimostare, sulla base di informazioni relative alla qualita' dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto.
5. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non e' richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.
6. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorita' competente.
7. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonche' gli altri inquinanti, di cui al precedente comma 2, per i quali l'autorita' competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
8. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e successivamente su motivata richiesta dell'autorita' competente, devono essere controllati nelle piu' gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti, individuati agli articoli 237-octies e 237-nonies:
a) tempo di permanenza;
b) temperatura minima;
c) tenore di ossigeno.
9. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e registrazione della quantita' di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorita' competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 237-octiesdecies.
12. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.
Art. 237-quinquiesdecies (Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 237-terdecies, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.
2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in conformita' a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 1.
3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 2.
4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorita' competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorita' che ha rilasciato la stessa.
5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare tempestivamente l'autorita' competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 237-septiesdecies.
6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.
7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche APAT.
Art. 237-sexiesdecies (Residui). - 1. La quantita' e la pericolosita' dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotte al minimo: I residui sono riciclati in conformita' alla Parte IV del presente decreto legislativo, quando appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso. I residui che non possono essere riciclati devono essere smaltiti in conformita' alle norme del presente decreto legislativo.
2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi sotto forma di polveri devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente di tali residui, ad esempio mediante l'utilizzo di contenitori chiusi.
3. Preliminarmente al riciclaggio o smaltimento dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate opportune analisi per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonche' il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.
Art. 237-septiesdecies (Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma 2 con i dati concernenti l'applicazione del presente titolo, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dai gestori degli impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al successivo comma 5.
2. Al fine di garantire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la base informativa necessaria all'attuazione del comma 1, le autorita' competenti integrano la comunicazione periodica trasmessa ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 1, con le informazioni relative all'applicazione del presente titolo, secondo le indicazioni fornite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l'accesso alle informazioni ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore.
4. Fatto salvo il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e, esclusi i casi in cui si applicano le disposizioni in materia di informazione del pubblico previste al Titolo III-bis della Parte Seconda, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili al pubblico in uno o piu' luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinche' chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorita' competente. La decisione dell'autorita' competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalita'.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita' nominale di due o piu' Mg l'ora, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il gestore predispone una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovra' essere trasmessa all'autorita' competente che la rende accessibile al pubblico con le modalita' di cui al comma 4. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente titolo.
6. L'autorita' competente redige un elenco, accessibile al pubblico, degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacita' nominale inferiore a due tonnellate l'ora.
7. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonche' della relazione di cui al comma 4 e degli elenchi di cui al comma 5 sono trasmesse, per le finalita' di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Art. 237-octiesdecies (Condizioni anomale di funzionamento). - 1.
L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.
2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attivita' appena possibile, finche' sia ristabilito il normale funzionamento.
3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento puo' continuare ad incenerire rifiuti per piu' di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e di cui al comma 2 qualora il gestore decide di ridurre l'attivita', il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m³, espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui all'Allegato 1, lettera A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies.
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne da' comunicazione nel piu' breve tempo possibile all'autorita' di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena e' ripristinata la completa funzionalita' dell'impianto.
Art. 237-noviesdecies (Incidenti o inconvenienti). - 1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di attuazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e esclusi i casi disciplinati all'articolo 29-undecies, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore:
a) deve informare immediatamente le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti;
b) deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province territorialmente competenti, diffidano il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata e necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
Art. 237-vicies (Accessi ed ispezioni). - 1. I soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonche' del rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto.
2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto.
Art. 237-unvicies (Spese). - 1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, nonche' quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell'autorizzazione, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalita' di versamento da determinarsi, salvi i casi disciplinati dalla Parte seconda del presente decreto, con disposizioni regionali.
2. Fatto salvo il comma 1, le attivita' e le misure previste rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.
3. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 237-duovicies (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro il 10 gennaio 2016.
2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I alla Parte Quarta per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista articoli dal predetto Capo V, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1.
4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte quarta. L'ammissione delle attivita' di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate e' subordinata alla comunicazione di inizio di attivita' che dovra' comprendere, oltre a quanto previsto agli articoli 237-quinquies, comma 2, e 237-sexies, comma 1, la relazione prevista all'articolo 215, comma 3. Per l'avvio dell'attivita' di coincenerimento dei rifiuti la regione chiede la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita dalla regione stessa e proporzionata alla capacita' massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attivita' e' subordinato all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno, accertano:
a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle operazioni di coincenerimento;
b) la conformita' delle attivita' di coincenerimento a quanto previsto agli articoli 214 e 215, e relative norme di attuazione.
5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita' alla normativa vigente.
6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto.
7. Con riguardo agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma 6 non preveda un rinnovo periodico entro il 10 gennaio 2015, entro tale data i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti esistenti presentano comunque all'autorita' competente una richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio ai fini dell'adeguamento di cui al comma 1.
8. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al presente Titolo si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle attivita' produttive; ogni qualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto e' adottato di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, sentita la Conferenza unificata.".
Art. 16
#Comma 1
Modifiche al Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
Al Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 261 e' aggiunto il seguente:
"Art. 261-bis (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo, e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d) ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua attivita' di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, e' punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attivita' di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.
9. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.
10. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.
11. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, e' punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all'articolo 237-septies, comma 6, e all'articolo 237-nonies, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 237-undecies, comma 6, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall'autorita' competente in sede di autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 non si applicano nel caso in cui l'installazione e' soggetta alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.".
Art. 17
#Comma 1
Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.".
Art. 20
#Comma 1
Modifiche agli articoli 269 e 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
All'articolo 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione, fermo restando quanto previsto all'articolo 273, commi 9 e 10.".
Art. 23
#Comma 1
Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
L'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"Art. 274 (Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle raffinerie. Tale relazione e' trasmessa per la prima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette inoltre alla Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di combustione.
2. Fino all'anno 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alla Commissione europea ogni anno, in relazione all'anno precedente, una relazione concernente gli impianti per i quali e' stata concessa l'esenzione prevista dall'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta, con l'indicazione dei tempi utilizzati e non utilizzati che sono stati autorizzati per il restante periodo di funzionamento degli impianti.
A tal fine l'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica a tale Ministero le predette informazioni.
3. Entro il 1° gennaio 2016 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea gli elenchi di tutti gli impianti di combustione cui si applicano rispettivamente l'articolo 273, comma 4, e l'articolo 273, comma 5, specificando, per ciascun impianto, la potenza termica nominale totale, le tipologie di combustibili usati e i valori limite di emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, per ciascun impianto di cui all'articolo 273, comma 5, la registrazione del numero di ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016 e, per ciascun impianto di cui all'articolo 273, comma 6, la percentuale della produzione di calore utile, calcolata come media mobile sui cinque anni civili precedenti, fornita ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda.
L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le predette deroghe contestualmente all'applicazione delle stesse specificando, per ciascun impianto, la potenza termica nominale totale, le tipologie di combustibili usati e i valori limite di emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano all'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), con le modalita' previste alla Parte III dell'Allegato II alla Parte Quinta, la tipologia dell'impianto gestito, la data di messa in esercizio dell'impianto e, con riferimento all'anno precedente, le emissioni totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della Parte IV dell'Allegato II alla Parte Quinta, la quantita' annua totale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, le ore operative, nonche' la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore inadempiente di provvedere.
5. L'ISPRA, sulla base delle informazioni di cui al comma 4, elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto. Tale relazione deve riportare tutti gli elementi previsti dal comma 4.
Almeno due mesi prima della scadenza prevista dal comma 1 per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, l'ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la suddetta relazione, nonche' i dati disaggregati relativi a ciascun impianto.
6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La relazione di cui al comma 5, nonche' i dati disaggregati raccolti dall'ISPRA sono resi disponibili alle autorita' competenti sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sul sito internet dell'ISPRA.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, con riferimento all'anno precedente:
a) per gli impianti di combustione cui si applica la Parte II, sezione 1, lettera C, dell'Allegato II alla Parte Quinta, il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga;
b) il numero di ore operative annue utilizzate dagli impianti di combustione a cui sono state concesse le deroghe previste all'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, sezione I, lettera A, paragrafo 2, sezione 2, lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A, paragrafo 1, note 1, 4 e 5, e sezione 4, lettera A-bis, paragrafo 3.
8. L'autorita' competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le deroghe di cui alle lettere a) e b) contestualmente all'applicazione delle stesse.".
Art. 25
#Comma 1
Modifiche alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
1. Dopo la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserita la seguente:
"PARTE QUINTA-BIS
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI
TITOLO I
ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO
"Art. 298-bis (Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio). - 1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l'immersione, l'iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d'acqua e nel mare dei seguenti rifiuti:
a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;
b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di 1titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente piu' dello 0,5 per cento di acido solforico libero nonche' vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido solforico libero;
c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti piu' dello 0,5 per cento di acido cloridrico, nonche' vari metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido cloridrico libero;
d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.
2. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e nell'atmosfera devono rispettare i valori limite di emissione previsti all'Allegato I, parti 1 e 2, alla Parte Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune misure per prevenire l'emissione di aerosol acidi dalle installazioni.
3. Le autorita' competenti per il controllo possono effettuare ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla emissioni nelle acque, alle emissioni nell'atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio. Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui all'Allegato I, Parte 3.3, alla Parte Quinta-bis. Il controllo e' effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma 2, con i dati relativi all'attuazione del presente articolo, secondo le modalita' fissate dalla normativa comunitaria e sulla base di rapporti di cui al comma 5 che le regioni e le province autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla base dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al comma 6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni:
a) una descrizione del luogo di campionamento e delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico;
b) l'indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati;
c) i risultati delle analisi;
d) le modifiche apportate alla frequenza di campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento.
6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni e alla province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente.".
Art. 26
#Comma 1
Modifiche agli Allegati alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comma 2
L'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA
Inquadramento generale
A- Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda.
B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa localita', si sommano le capacita' di tali attivita'. Per le attivita' di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attivita' 5.1 e 5.3, lettere a) e b).
C - Nell'ambito delle categorie di attivita' di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorita' competenti valuteranno autonomamente:
a) il rapporto tra le attivita' di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attivita' dell'industria chimica descritte nel presente Allegato.
Categorie di attivita' di cui all'articolo 6, comma 13.
1. Attivita' energetiche
1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
1.3. Produzione di coke
1.4. Gassificazione o liquefazione di:
a) carbone;
b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.
1.4-bis attivita' svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attivita' scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.
2. Produzione e trasformazione dei metalli
2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 Mg all'ora
2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) attivita' di laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;
b) attivita' di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacita' di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
3. Industria dei prodotti minerali
3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
b) produzione di calce viva in forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto
3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno
3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20 Mg al giorno
3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacita' di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
4. Industria chimica
4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
l) sostanze coloranti e pigmenti;
m) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi
4.6. Fabbricazione di esplosivi
5. Gestione dei rifiuti
5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacita' di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita':
a) trattamento biologico;
b) trattamento fisico-chimico;
c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita' di cui ai punti 5.1 e 5.2;
e) rigenerazione/recupero dei solventi;
f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
k) lagunaggio.
5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacita' superiore a 3 Mg all'ora;
b) per i rifiuti pericolosi con una capacita' superiore a 10 Mg al giorno.
5.3.
a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico;
2) trattamento fisico-chimico;
3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
4) trattamento di scorie e ceneri;
5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacita' superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o piu' delle seguenti attivita' ed escluse le attivita' di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:
1) trattamento biologico;
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
3) trattamento di scorie e ceneri;
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
Qualora l'attivita' di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacita' di siffatta attivita' e' fissata a 100 Mg al giorno.
5.4. Discariche, che ricevono piu' di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacita' totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attivita' elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacita' totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacita' totale superiore a 50 Mg.
6. Altre attivita'
6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) carta o cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
c) uno o piu' dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacita' di produzione superiore a 600 m³ al giorno.
6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacita' di trattamento supera le 10 Mg al giorno.
6.3. Concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.
6.4.
a) Funzionamento di macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:
1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;
2) solo materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione e' in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;
3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacita' di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno e' superiore a;
- 75 se A e' pari o superiore a 10; oppure
- [300 - (22,5 × A)] in tutti gli altri casi
L'imballaggio non e' compreso nel peso finale del prodotto.
c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con piu' di 40000 posti pollame;
b) con piu' di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) con piu' di 750 posti scrofe.
6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.
6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformita' decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacita' di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.
6.11. Attivita' di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui e' svolta una delle attivita' di cui al presente Allegato."
L'Allegato IX alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
"ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA
Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).
3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)
4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)
6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalita' di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).".
Art. 27
#Comma 1
Modifiche agli allegati alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Comma 2
Prima dell'Allegato A alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la pagina di riepilogo degli allegati alla parte quarta e' sostituita dalla seguente:
"ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE QUARTA
ALLEGATO B - elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento ALLEGATO C - elenco non esaustivo delle operazioni di recupero
ALLEGATO D - elenco dei rifiuti
ALLEGATO E
ALLEGATO F - Criteri da applicarsi sino all'entrata, in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3
ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti
ALLEGATO L - Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti".
All'Allegato L, Parte Quarta, punto 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "alla direttiva 96/61/CE" sono sostituite dalle seguenti: "al Titolo III-bis alla Parte Seconda".
All'Allegato L, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis Introduzione delle misure indicate nei documenti di riferimento sulle BAT per prevenire la produzione di rifiuti da installazioni soggette al Titolo III-bis alla Parte Seconda. Sono a tal fine pertinenti le operazioni di riutilizzo, riciclo, ricupero effettuate all'interno delle stesse installazioni in cui si generano i materiali".
Dopo l'Allegato L alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella pagina di riepilogo degli allegati al Titolo V, l'intestazione: "Allegati al Titolo V" e' sostituita dalla seguente: "ALLEGATI AL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA".
Art. 28
#Comma 1
Modifiche agli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
Comma 2
All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ore di normale funzionamento" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "ore operative".
All'Allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i riferimenti alle "ore di normale funzionamento" devono essere intesi, relativamente ai grandi impianti di combustione, come riferimenti alle "ore operative".
All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il paragrafo 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Condizioni generali
I valori limite di emissione previsti dal presente Allegato sono calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressione di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per gli impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti, diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che utilizzano combustibili liquidi e gassosi ed al 15 % per le turbine a gas e per i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti nuovi a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard puo' essere definito dall'autorita' competente in funzione delle caratteristiche dell'installazione.".
All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel punto 2.1, le parole: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 273, comma 5, i gestori" sono sostituite dalle seguenti "I gestori".
All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Impianti multicombustibili
3.1 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o piu' combustibili, l'autorita' competente, in sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli nei modi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4.
3.2. L'autorita' competente applica la seguente procedura:
a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione secondo quanto stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6;
b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorita' competente, in sede di autorizzazione, puo' applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il piu' elevato valore limite di emissione, per gli impianti multi combustibile anteriori al 2013 che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri consumi propri dell'installazione, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante e' inferiore al 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorita' competente determina il valore limite di emissione, applicando la seguente procedura:
a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6;
b) calcolare il valore limite di emissione per il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il valore limite di emissione piu' elevato in base a quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la quantita' piu' elevata di calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione del combustibile determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato;
c) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b) per la quantita' di calore fornita da ciascun combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantita' di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
d) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
3.4 In alternativa a quanto previsto al punto 3.3, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti multicombustibili, ricompresi in una installazione che svolge attivita' di raffinazione, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell'installazione, l'autorizzazione puo' applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori al 2013.
I valori medi da confrontare con tali valori limite sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti.
Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, qualora cio' non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle previste dalle autorizzazioni in atto.
3.5 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego alternativo di due o piu' combustibili, sono applicabili i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6, corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati."
All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 4.1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e' misurata in continuo.".
All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i paragrafi da 4.1 a 4.6 sono sostituiti dai seguenti:
"4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso sono effettuate in continuo. Se l'impianto con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW e' alimentato con combustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di CO nell'effluente gassoso e' effettuata in continuo.
4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non sono richieste nei seguenti casi:
a) per il biossido di zolfo e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentate a combustibile liquido con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione.
4.3. In deroga al punto 4.1, l'autorita' competente puo' non richiedere misurazioni continue nei seguenti casi:
a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10.000 ore di funzionamento;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore puo' provare che le emissioni di biossido di zolfo non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti dal presente decreto.
4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorita' competente stabilisce, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare misurazioni discontinue degli inquinanti per cui vi e' la deroga almeno ogni sei mesi ovvero, in alternativa, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo e delle polveri nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualita' scientifica.
4.5. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale devono essere misurate almeno una volta all'anno.
4.6 La modifiche relative al combustibile utilizzato e alle modalita' di esercizio costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorita' competente valuta anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposte ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5.".
All'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le sezioni 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:
"Sezione 1
Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili solidi
A.
1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas:
Potenza termica nominale totale (MWth)
Carbone e lignite e altri combustibili solidi
Biomassa
Torba
50-100
400
200
300
100-300
250
200
300
> 300
200
200
200
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
B.
Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
Potenza termica nominale totale (MWth)
Carbone e lignite e altri combustibili solidi
Biomassa
Torba
50-100
200
100
200
100-300
100
100
100
> 300
75
75
75
C.
1. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi indigeni, se il gestore dimostra che i valori limite di emissione delle lettere A) e B) non possono essere rispettati a causa delle caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione puo' prevedere un grado minimo di desolforazione quantomeno pari ai seguenti valori, intesi come valori limite medi mensili:
Potenza termica nominale totale (MW)
Impianti anteriori al 2002
Impianti anteriori al 2013
Altri impianti
50-100
80 %
92 %
93 %
100-300
90 %
92 %
93 %
> 300
96 % (*)
96 %
97 %
(*) per impianti alimentati a scisti bituminosi: 95%
2. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi indigeni in cui sono coinceneriti anche rifiuti, se il gestore dimostra che non possono essere rispettati i valori limite Cprocesso per il biossido di zolfo di cui alla parte 4, punti 3.1 o 3.2, dell'Allegato I al Titolo I-bis della Parte Quarta del presente decreto, a causa delle caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione puo' prevedere, in alternativa, un grado minimo di desolforazione quantomeno pari ai valori del precedente paragrafo. In tal caso, il valore Crifiuti di cui a tale parte 4, punto 1, e' pari a 0 mg/Nm³.
3. Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 il gestore, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, e' tenuto a presentare all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento che riporta il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilita' di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga.
Sezione 2
Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili liquidi
A.
1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel:
--------------------------------------------------------
Potenza termica nominale valore limite di emissione
totale (MWth) di SO2 (mg/Nm³)
--------------------------------------------------------
50-100 350
--------------------------------------------------------
100-300 250
--------------------------------------------------------
> 300 200
--------------------------------------------------------
2. In deroga al paragrafo 1, per gli impianti anteriori al 2002, l'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 850 mg/Nm³ per gli impianti con potenza non superiore a 300 MW e pari a 400 mg/Nm³ per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno.. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
B.
Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, che utilizzano combustibili liquidi ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel:
--------------------------------------------------------
Potenza termica nominale valore limite di emissione
totale (MWth) di SO2 (mg/Nm³)
--------------------------------------------------------
50-100 350
--------------------------------------------------------
100-300 200
--------------------------------------------------------
> 300 150
--------------------------------------------------------
Sezione 3
Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili gassosi
A.
Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti alimentati a combustibile gassoso ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas:
---------------------------------------------------------------------
Gas naturale ed altri gas 35
---------------------------------------------------------------------
Gas liquido 5
---------------------------------------------------------------------
Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke 400
---------------------------------------------------------------------
Gas a basso potere calorifico originati da altiforni 200
---------------------------------------------------------------------
Per gli impianti di combustione anteriori al 2002 alimentati con gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie si applica un limite pari a 800 mg/Nm³.
Sezione 4
Valori limite di emissione di NOx (misurati come NO2 ) e di CO
A.
1. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 alimentati con combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.
Potenza termica nominale totale (MWth)
Carbone e lignite e altri combustibili solidi
Biomassa e torba
Combustibili liquidi
50-100
300 (4)
300 (4)
450
100-300
200 (4)
250 (4)
200 (2)(3)(4)
> 300
200 (4)(5)
200 (4)(5)
150 (1)(2)(3)(4)(5)
(1) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 400 mg/Nm³ per impianti anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale superiore a 500 MW, alimentati a combustibile liquido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
(2) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di raffinazione.
(3) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW, situati all'interno di installazioni chimiche, alimentati con residui liquidi di produzione di cui non e' ammesso il commercio utilizzati ai fini del processo di produzione.
(4) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW, alimentati a combustibile solido o liquido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
(5) L'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione autorizzati prima del 1° luglio 1987, anche se con una potenza termica nominale totale superiore a 500 MW, alimentati a combustibile solido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
2. Le turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato - CCGT) di impianti che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 90 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³.
3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera A. Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.
A-bis
1. Valori limite di emissione di NOx e di CO espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi) che devono essere applicati per gli impianti di combustione alimentati a combustibile gassoso anteriori al 2013:
Tipo impianto
NOx
CO
alimentato con gas naturale,* ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
100
100
alimentato con gas di altoforno, gas da forno a coke o gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
200 (300 per impianti anteriori al 2002 di potenza termica totale non superiore ai 500 MW)
-
alimentato con gas diversi da quelli specificamente previsti dalla presente tabella, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas
200 (300 per impianti anteriori al 2002 di potenza termica totale non superiore ai 500 MW)
-
Turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale*
50
100
Turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate con gas diversi dal gas naturale*
120
-
Motori a gas
100
100
* Il gas naturale e' il metano presente in natura con non piu' del 20% in volume di inerti ed altri costituenti.
2. In deroga al paragrafo 1, sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 75 mg/Nm³ le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale usate:
- in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricita' che abbia un grado di rendimento globale superiore al 75%;
- in impianti a ciclo combinato che abbiano un grado di rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55%;
- per trasmissioni meccaniche.
Per le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale che non rientrano in una delle categorie di cui sopra e che hanno un grado di efficienza μ, determinato alle condizioni ISO di carico base, superiore al 35%, il valore limite di emissione di NOx e' pari a 50 x μ/35%.
3. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 4, l'autorizzazione puo' prevedere, per le turbine a gas (comprese le CCGT) anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per piu' di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per piu' di 3.000 ore operative all'anno, un valore limite di emissione di NOx pari a 150 mg/Nm³ se le turbine sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm³ se le turbine sono alimentate con altri gas o combustibili liquidi. Il gestore e' tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorita' competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
4. Per le turbine a gas di potenza termica nominale maggiore o uguale a 300 MW ubicate nelle zone nelle quali i livelli di ossidi di azoto comportano il rischio di superamento dei valori di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, l'autorizzazione deve prevedere un valore limite di ossidi di azoto pari o inferiore a 40 mg/ Nm³.
5. Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera A-bis. Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.
B.
1. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine, dei motori a gas e dei motori diesel.
Potenza termica nominale totale (MWth)
Carbone e lignite e altri combustibili solidi
Biomassa e torba
Combustibili liquidi
50-100
150
180 per biomasse solide e torba 200 per biomasse liquide
150
100-300
100
180 per biomasse solide e torba 200 per biomasse liquide
100
> 300
100
150
100
2. Le turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³.
3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera B. Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.
B-bis
1.Valori limite di emissione di NOx e CO espressi in mg/Nm³ per impianti di combustione nuovi alimentati a combustibile gassoso (tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi).
Tipo impianto
NOx
CO
diverso dalle turbine a gas e dei motori a gas
100
100
Turbine a gas (comprese le CCGT)
30 *
100
CCGT usate per trasmissioni meccaniche
50 *
100
Motori a gas
75
100
* Se il grado di efficienza μ , determinato alle condizioni ISO di carico base, supera il 35%, il valore limite di emissione di NOx e' pari a 30 x μ/35%, o in caso di CCGT utilizzate per trasmissioni meccaniche e' pari a 50 x μ/35%.
2. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera B-bis. Il gestore e' tenuto a presentare ogni anno all'autorita' competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.
Sezione 5
Valori limite di emissione delle polveri
A.
1. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.
Potenza termica nominale totale (MWth)
Carbone e lignite ed altri combustibili solidi
Biomassa e torba
Combustibili liquidi
50-100
30
30
30
100-300
25
20
25
> 300
20
20
20
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione puo' prevedere un valore limite di emissione di polveri pari a 50 mg/Nm³ per gli impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di raffinazione.
B.
1. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.
Potenza termica nominale totale (MWth)
Biomassa e torba
altri combustibili solidi o liquidi
50-300
18 per biomasse solide e torba 10 per biomasse liquide
20
> 300
18 per biomasse solide e torba 10 per biomasse liquide
10
2. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento 3%) che devono essere applicati a tutti gli impianti che utilizzano combustibili gassosi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
Gas diversi da quelli indicati nella presente tabella
5
Gas di altiforni
10
Gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati in stabilimenti diversi da quello di produzione
30
"
Alla sezione 6, della parte II, dell'Allegato II, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella nota 10 le parole: "del presente allegato" sono sostituite dalle seguenti "della presente sezione".
All'Allegato II, parte II, sezione 7, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel titolo, le parole: "che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988" sono soppresse e nella nota 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in ogni caso fermi i valori limite di CO indicati nella sezione 4, lettere A-bis e B-bis."
All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I sistemi di misurazione continua sono soggetti a verifica mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno. I gestori informano l'autorita' competente dei risultati di tale verifica."
All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla tabella del paragrafo 4, e' aggiunta la seguente linea: "Monossido di carbonio 10%".
All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: "6. In caso di impianti a cui si applicano i gradi di desolforazione di cui alla sezione 1, lettera C, l'autorizzazione prescrive le modalita' atte ad assicurare anche un controllo periodico del tenore di zolfo del combustibile utilizzato.
Le modifiche relative al combustibile utilizzato costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m).".
All'Allegato II, parte III, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il modello e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte V e' soppressa.
All'Allegato III, parte I, paragrafo 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto il seguente punto: "4.3-bis Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nell'effluente gassoso non sono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento o di diluizione.".
Dopo l'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto il seguente allegato I alla parte quinta-bis:
"Allegato I
Attivita' che producono biossido di titanio
Parte 1
Valori limite per le emissioni nelle acque
1. Nel caso di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento al solfato (come media annuale): 550 kg di solfato per t di biossido di titano prodotto;
2. Nel caso di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento con cloruro (come media annuale):
a) 130 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio naturale;
b) 228 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio sintetico;
c) 330 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag". In caso di scarico in acque salate (estuariali, costiere, d'altura) si puo' applicare un valore limite di 450 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag".
3. Per installazioni e stabilimenti che utilizzano il processo con cloruro e che utilizzano piu' di un tipo di minerale, i valori limite di emissione di cui al punto 2 si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.
Parte 2
Valori limite per le emissioni nell'atmosfera
1. I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni di massa per metro cubo (Nm³) sono calcolati a una temperatura di 273,15 K ad una pressione di 101,3 kPa.
2. Polveri: 50 mg/Nm³ come media oraria dalle fonti piu' importanti e 150 mg/Nm³ come media oraria dalle altre fonti.
3. Biossido e triossido di zolfo emessi in atmosfera dalla digestione e dalla calcinazione, compresi gli aerosol acidi, calcolati come SO2 equivalente:
a) 6 kg per t di biossido di titanio prodotto come media annuale;
b) 500 mg/Nm³ come media oraria per gli impianti di concentrazione dell'acido di scarto.
4. Cloro, in caso di installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro:
a) 5 mg/Nm³ come media giornaliera;
b) 40 mg/Nm³ per qualsiasi intervallo di tempo.
Parte 3
Controllo delle emissioni
Il controllo delle emissioni nell'atmosfera comprende almeno il monitoraggio in continuo di:
a) biossido e triossido di zolfo emessi in atmosfera dalla digestione e dalla calcinazione da impianti di concentrazione degli acidi di scarto in installazioni che utilizzano il procedimento al solfato;
b) cloro proveniente dalle fonti principali all'interno di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento con cloruro;
c) polvere proveniente dalle fonti principali di installazioni e stabilimenti."
Comma 3
Capo II - Disposizioni transitorie, finali ed abrogative
Art. 29
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Per installazioni esistenti che svolgono attivita' gia' ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facolta' per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.
I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attivita' gia' ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.
((3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita' che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformita' dell'esercizio dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni))
Le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Per gli impianti di cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg), numero 3), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei valori limite previsti dall'articolo 273, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' assicurata in sede di rinnovo o riesame dell'autorizzazione.
Le modifiche previste al comma 15 dell'articolo 28, in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono applicate dalle autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo o riesame.
Art. 30
#Comma 1
Ulteriori disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE
Comma 2
Le comunicazioni annuali di cui all'articolo 14 del decreto 14 febbraio 2013, n. 22, sono effettuate con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157.
E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157.
E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, nei tempi e con le modalita' ivi indicate.
Art. 31
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 32
#Comma 1
Modifiche al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206
Comma 2
All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e' rilasciata dal Magistrato alle acque. Ove tale autorizzazione sia sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Magistrato alle acque esprime le proprie determinazioni nell'ambito della prevista conferenza di servizi.".
Art. 33
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 34
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
1 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 29-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
b) l'articolo 35, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
c) l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
d) l'articolo 54, comma, 1 lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
e) l'articolo 273, comma 15, lettere l) ed m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
f) l'articolo 273, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
g) l'articolo 275, commi 9 e 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
h) il decreto-legge 30ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;
i) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100.
2. Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.