DECRETO LEGISLATIVO

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147)

Numero 128 Anno 2010 GU 11.08.2010 Codice 010G0147

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-06-29;128

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche alla parte prima del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

Art. 2

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Comma 1

Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152

Comma 2

Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' introdotto il seguente articolo:

«Articolo 8-bis


Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attivita' di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
2. I componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto.».


All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».


All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «e' trasmesso» sono sostituite dalle parole «sono trasmessi».


All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il monitoraggio e' effettuato dall'Autorita' procedente in collaborazione con l'Autorita' competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.».


All'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola «assoggettabilita'» sono inserite le parole «limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 7».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Comma 2

All'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente comma:
«7. Il presente articolo si applica anche alle turbine a gas autorizzate prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto.».


All'articolo 278, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attivita' per i quali vi e' stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.».


(continuazione)


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni

Comma 2

Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», le parole «Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», e la parola «APAT» e' sostituita dalla seguente: «ISPRA».


Le disposizioni di cui al presente decreto fanno salva la vigente disciplina in materia di sicurezza antincendio.


Le Regioni e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto entro 12 mesi dall'entrata in vigore.


Le procedure di VAS,VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.