DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

Numero 90 Anno 2007 GU 10.07.2007 Codice 007G0102

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;90

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Conferma degli organismi esistenti

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."


Art. 2

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Comma 1

Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e' ridenominata «Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali».


La Commissione e' composta da trentatre' membri, tra cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e competenza in una o piu' discipline attinenti l'attivita' della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, si provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento e di organizzazione interni della Commissione.


Art. 3

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Comma 1

Segreteria tecnica per la protezione della natura

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' ridenominata: "Segreteria tecnica per la protezione della natura" e fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento delle aree protette terrestri, per l'adozione del programma per le aree naturali protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale, per l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nonche' per il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."


Art. 4

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Comma 1

Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile

Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.


La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonche' fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.


La Segreteria tecnica e' composta da venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."


Art. 5

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Comma 1

Segreteria tecnica per la qualita' della vita

Comma 2

La Segreteria tecnica per la qualita' della vita, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e' composta da non piu' di diciotto esperti, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."


Art. 6

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Comma 1

Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche

Comma 2

Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'articolo 21 delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, e ricostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e' composto da sette membri, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette membri sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.


Art. 7

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Comma 1

Osservatorio nazionale sui rifiuti

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."


Art. 8

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Comma 1

Segreteria tecnica per la tutela del territorio

Comma 2

La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' composta da quindici esperti di elevata qualificazione, giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104))


Art. 10

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Comma 1

Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC

Comma 2

La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attivita' relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione e' integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti.


La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all'autorita' competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche' approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha altresi' il compito di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005.


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.


Art. 11

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Comma 1

Pari opportunita' tra donne e uomini

Comma 2

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.


Art. 12

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Comma 1

Durata e relazione di fine mandato

Comma 2

Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((3))


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 140.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.C.M. 27 febbraio 2012 (in G.U. 14/05/2012, n. 111) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e), f), all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b),e agli articoli 3, 4, 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e dall'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 1, comma 2, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto.


Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i trattamenti economici, gia' previsti, dalle norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai sensi del presente regolamento.