Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 166/2006.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Autorita' competenti
Comma 2
Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.
Entro il 30 settembre di ogni anno, le autorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), diverse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmettono all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale un rapporto di valutazione della qualita' dei dati forniti dai gestori, per quanto attiene alla loro completezza, esattezza e conformita' all'allegato II al presente decreto. Il rapporto di valutazione deve uniformarsi ai criteri e al formato indicati nell'allegato I al presente decreto.
Nei casi in cui, l'autorita' competente ai sensi del comma 2 e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, questo si avvale, per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 5, dell'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e del sistema delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il rapporto di cui al comma 3, entro la data ivi prevista.
Ai fini di quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 166/2006, le autorita' competenti sono, fatto salvo quanto previsto al comma 4, le autorita' di cui al comma 2, lettere a) e b), ciascuna per i complessi di propria competenza.
Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che invia ogni anno alla Commissione europea, entro i termini previsti dallo stesso articolo, i dati che, previa verifica, l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 gennaio di ogni anno.
L'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale predispone, inoltre, una relazione di sintesi dei rapporti di valutazione trasmessi dalle Autorita' competenti. Tale relazione dovra' essere inviata alle suddette Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno.
Art. 4
#Comma 1
Obblighi dei gestori
Comma 2
Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore tenuto agli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 comunica le informazioni ivi richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale e alla autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del presente decreto. Con la stessa procedura il gestore puo', entro il 30 giugno dello stesso anno, modificare o integrare la comunicazione.
L'allegato II al presente decreto stabilisce il formato, i contenuti, e la modalita' della comunicazione di cui al comma 1.
Gli allegati al presente decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di adeguarli a nuove disposizioni comunitarie in materia.
Art. 5
#Comma 1
Pubblicita' dei dati e sensibilizzazione
Comma 2
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea, l'accesso del pubblico ai dati di cui all'articolo 3, comma 6. A tale fine e' istituito il Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti aperto alla consultazione elettronica.
Tale registro e' gestito e aggiornato annualmente dall'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale promuovono la sensibilizzazione del pubblico riguardo al Registro europeo di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 166/2006 e al Registro nazionale di cui al comma 1 e garantiscono la disponibilita' di assistenza per la consultazione e l'utilizzo delle informazioni in essi contenute.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene stabilito il formato, i contenuti e le modalita' per la loro piu' ampia diffusione tra il pubblico del Registro nazionale di cui al comma 1.
Art. 6
#Comma 1
Relazione alla Commissione
Comma 2
Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 16, comma 1 del regolamento (CE) n. 166/2006, l'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale invia ogni tre anni entro il 31 gennaio, le informazioni di propria competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che predispone e invia alla Commissione europea la relazione prevista dallo stesso articolo.
Art. 7
#Comma 1
Norme finali
Comma 2
Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.