Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
F i n a l i t a'
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Condizioni per l'utilizzazione
Comma 2
L'utilizzazione dei fanghi e' consentita qualora la concentrazione di uno o piu' metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.
Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B.
I fanghi possono essere applicati su e/o nei terreni in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purche' i suoli presentino le seguenti caratteristiche:
capacita' di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr; pH compreso tra 6,0 e 7,5;
In caso di utilizzazione di fanghi su terreni il cui pH sia inferiore a 6 e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tenere conto dell'aumentata mobilita' dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle colture sono diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%. Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si possono aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.
I fanghi provenienti dall'industria agro-alimentare possono essere impiegati in quantita' massima fino a tre volte le quantita' indicate al comma 4. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare valori pari ad un quinto di quelli di cui all'allegato I B.
Art. 4
#Comma 1
D i v i e t i
Comma 2
E' vietata l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3.
E' vietata l'utilizzazione dei fanghi tossici e nocivi in riferimento alle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con le concentrazioni limite stabilite nella delibera del 27 luglio 1984, anche se miscelati e diluiti con fanghi rientranti nelle presenti disposizioni.
E' vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.
Art. 5
#Comma 1
Competenze dello Stato
Comma 2
Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro dell'industria:
1) svolge le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse al presente decreto;
2) provvede alla modifica ed integrazione degli allegati in conformita' con le determinazioni della Comunita' economica europea ovvero in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche;
3) promuove ed autorizza, d'intesa con le Regioni interessate ed anche in deroga ai divieti e alle limitazioni contenute nel presente decreto, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, l'acquisizione di nuove conoscenze sull'impiego agricolo dei fanghi attraverso forme di sperimentazione applicate in scala limitata;
4) provvede agli adempimenti comunitari previsti dalla direttiva recepita col presente decreto;
5) promuove e organizza la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utilizzati;
6) definire i metodi di campionamento e di analisi dei fanghi e dei terreni.
Art. 6
#Comma 1
Competenze delle regioni
Comma 2
Le regioni:
1) rilasciano le autorizzazioni per le attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento, come definito dall'art. 12, ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alla normativa vigente e al presente decreto;
2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalita' di trattamento;
3) stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilita', pendenza) delle condizioni meteoclimatiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi;
4) predispongono piani di utilizzazione agricola dei fanghi tenendo conto delle caratteristiche quali-quantitative degli stessi, della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettivita' dei terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti, in sostanza organica, in microelementi, derivanti da altre fonti, dei criteri di ottimizzazione dei trasporti, delle tipologie di trattamento;
5) redigono ogni anno e trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati;
6) stabiliscono le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.
Art. 7
#Comma 1
Competenze delle province
Comma 2
Le province provvedono al controllo sulle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonche' delle attivita' di utilizzazione dei fanghi, ai sensi del presente decreto.
Art. 8
#Comma 1
Autorizzazioni e disciplina
Comma 2
Le attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni, dalla legge 20 ottobre 1987, n. 441, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e dal presente decreto.
Coloro che svolgono o intendono svolgere le attivita' sopra in- dicate, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, sono tenuti all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti. Per le attivita' di raccolta e trasporto, l'iscrizione all'Albo tiene luogo di autorizzazione.
L'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura e' rilasciata ai sensi dell'articolo 9.
Art. 10
#Comma 1
Analisi del terreno
Comma 2
Il soggetto che richiede l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi e' tenuto ad effettuare analisi preventive dei terreni secondo lo schema di cui all'allegato II A e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.
Le analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni e devono essere effettuate presso laboratori pubblici, ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni adottato su proposta dei Ministri della sanita', sell'ambiente e dell'agricoltura e foreste.
Art. 11
#Comma 1
Analisi dei fanghi
Comma 2
I fanghi, cosi' come prodotti presso gli impianti di depurazione, devono essere analizzati ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualita' delle acque trattate e comunque, ogni tre mesi per gli impianti di potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti (a.c.); ogni 6 mesi per gli impianti di potenzialita' inferiore a 100.000 a.c. Nel caso dei fanghi di cui all'art. 2 punto a. 1., provenienti da impianti di depurazione con capacita' inferiore a 5.000 a.c., si procedera' ad almeno una analisi all'anno.
Qualora i fanghi siano stoccati, miscelati, trattati e/o additivati, essi dovranno essere sottoposti ad ulteriori analisi prima della loro utilizzazione in agricoltura, al fine della verifica del rispetto dei limiti fissati nell'allegato I B.
Le analisi sono effettuate secondo lo schema dell'allegato II B e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.
Copia delle analisi deve essere consegnata all'utilizzatore dei fanghi.
Le analisi debbono essere effettuate presso laboratori pubblici, ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni adottato su proposta dei Ministri della sanita', dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e dell'industria.
Art. 12
#Comma 1
Norme tecniche
Comma 2
Raccolta dei fanghi.
La raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione deve avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente. In particolare durante la fase di raccolta deve essere evitata la formazione di aerosoli.
Trasporto dei fanghi.
Il trasporto dei fanghi deve essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario.
I mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi liquidi o disidratati non possono essere utilizzati per il trasporto dei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale o di materiali che possono venire a contatto in maniera diretta o indiretta con gli alimenti medesimi.
In caso di trasporto di altri rifiuti i mezzi devono essere bonificati al fine del successivo trasporto dei fanghi.
Stoccaggio dei fanghi negli impianti di produzione e/o di trattamento e/o stoccaggio per conto terzi.
Devono essere previsti adeguati sistemi di stoccaggio predisposti in relazione allo stato fisico dei fanghi prodotti ed alla loro utilizzazione. I depositi devono essere realizzati in modo da facilitare le operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto.
Condizionamento dei fanghi.
Si intende per condizionamento dei fanghi qualsiasi operazione atta a modificare le caratteristiche fisico-chimico-biologiche dei medesimi in modo tale da facilitarne l'utilizzazione in agricoltura con esclusione delle operazioni proprie del ciclo fanghi eseguiti presso gli impianti di depurazione.
E' considerata come condizionamento anche l'operazione di miscelazione. I fanghi possono essere miscelati con altri fanghi di cui all'art. 2 e/o con altri rifiuti a matrice organica naturale o a composizione analoga a quella dei fertilizzanti disciplinati dalla legge 748/84, secondo criteri che saranno valutati in sede di proce- dure per il rilascio della specifica autorizzazione regionale di cui al precedente articolo 8. In caso di miscelazione e' obbligatoria la procedura di cui all'art. 11 per ciascun componente la miscela.
In ogni caso, quando i fanghi vengono sottoposti a condizionamento l'autorizzazione stabilisce specifici criteri e limiti di accettabilita' dei materiali additivati ai fanghi in entrata al trattamento, tali da assicurare la qualita' dei prodotti finali per l'utilizzazione agricola, fatta salva la sicurezza per l'ambiente e per l'uomo.
Stoccaggio dei fanghi presso l'utilizzatore finale.
Per lo stoccaggio dei fanghi presso l'utilizzatore finale, qualora l'azienda utilizzatrice intenda dotarsi di un proprio impianto di stoccaggio, questo deve avere capacita' e dimensioni proporzionate sia agli ordinamenti colturali prevalenti, sia alle caratteristiche dei fanghi:
per i fanghi liquidi o disidratati deve essere realizzato un bacino impermeabile opportunamente recintato;
per i fanghi essiccati, se questi non vengono forniti in contenitori, e' necessario prevedere opportune precauzioni per evitarne la dispersione.
Applicazione dei fanghi.
I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.
In ogni caso l'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonche' su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.
Art. 13
#Comma 1
Scheda di accompagnamento
Comma 2
Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una scheda di accompagnamento compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi.
Tale scheda deve essere compilata secondo lo schema riportato all'allegato III A.
L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal 3 dicembre 2010, n. 205, ha disposto (con l'art. 193, comma 9) che "La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 o, per le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all“articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario di identificazione di cui al comma 1".
Art. 14
#Comma 1
Registri di carico e scarico
Comma 2
I registri sono a disposizione delle autorita' competenti e deve esserne trasmessa annualmente copia alla Regione ai fini della relazione di cui all'art. 6, comma 5.
Art. 15
#Comma 1
Registro di utilizzazione
Comma 2
L'utilizzatore dei fanghi e' tenuto a istituire un registro, con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorita' competente di controllo, sul quale dovranno essere riportati secondo le modalita' indicate nell'allegato III B:
i risultati delle analisi dei terreni;
i quantitativi di fanghi ricevuti;
la relativa composizione e caratteristiche;
il tipo di trattamento subito;
gli estremi delle schede di accompagnamento;
il nominativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore;
i quantitativi di fanghi utilizzati;
le modalita' e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento.
I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.
Art. 16
#Comma 1
S a n z i o n i
Comma 2
Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 4 e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.
Si applica la pena dell'arresto se sono utilizzati fanghi tossici o nocivi.
Alle attivita' di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, previsti dal presente decreto, restano applicabili le sanzioni penali sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni.
Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa, rifiutata o revocata e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 50 milioni.
Chiunque utilizza in agricoltura fanghi di depurazione senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione e' punito con l'arresto sino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.
Chiunque non ottempera agli obblighi relativi alla tenuta della scheda di accompagnamento e dei registri di carico e scarico e del registro di utilizzazione, di cui agli artt. 13, 14 e 15, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.