(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23)
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
(Disposizioni di attuazione)
Comma 2
Il decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n.580, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
(Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale)
Comma 2
Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove camere di commercio, alla soppressione delle camere interessate dal processo di accorpamento e razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui al presente comma e' adottato anche in assenza della proposta di cui al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine ivi previsto, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3. (1)
Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n.580.
Le camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014 , n. 190, con le procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018.
Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine si assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni interessate.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica effettua presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni di cui al presente comma comunicano al Dipartimento della funzione pubblica un numero di posti, con priorita' per quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato al comma 6 e nel rispetto della loro dotazione organica. Alle amministrazioni che non procedono alla suddetta comunicazione e' fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. Il suddetto Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale e procede alla conseguente assegnazione del personale nell'ambito dei posti disponibili e con priorita' per le esigenze degli uffici giudiziari del Ministero della giustizia. E'' fatta salva la possibilita' dell'applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte delle amministrazioni diverse da quelle elencate nel primo periodo del presente comma. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti delle amministrazioni di destinazione.
Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di cui al comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito delle procedure di mobilita' di cui al comma 7, si applicano le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Fino al completamento delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo, alle camere di commercio e' in ogni caso vietata, a pena di nullita', l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.
((9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica))
Nei riguardi delle unita' di personale soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti per il pensionamento entro i successivi 3 anni dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si puo' procedere, d'intesa con gli interessati e nei limiti delle risorse finanziarie indicate nel secondo periodo del presente comma , alla risoluzione del rapporto di lavoro con l'erogazione di un assegno straordinario, una tantum in misura corrispondente al 60% del trattamento economico individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Le misure previste dal precedente periodo sono concesse, nel limite complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, a valere sulle risorse di un apposito fondo istituito presso l'Unioncamere alimentato con i versamenti delle disponibilita' di bilancio degli enti del sistema camerale nell'ambito dei risparmi conseguiti per effetto dell'attuazione del presente decreto. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Unioncamere, e' quantificato l'ammontare delle risorse che gli enti del sistema camerale devono versare annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da sostenere ed e' determinato il riparto del fondo stesso tra i predetti enti per le finalita' del presente comma. Con riferimento alle unita' del personale del presente comma il trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque denominato e' corrisposto una volta maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento medesimo.
Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il collocamento in quiescenza, sono adottate previa certificazione del relativo diritto e della decorrenza ad opera dell'Inps.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 13 dicembre 2017, n. 261 (in G.U. 1ª s.s. 20/12/2017, n. 51), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziche' previa intesa con detta Conferenza".
Art. 4
#Comma 1
(Disposizioni finali e transitorie)
Comma 2
Al fine di contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilita' finanziaria anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attivita' economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali con l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014.
Ai fini del riassorbimento del personale delle unioni regionali e delle aziende speciali accorpate o soppresse, che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020, e' vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, da parte di unioni regionali ed aziende speciali, fatta eccezione per il suddetto personale eccedente. Per il personale delle aziende speciali che risulti eccedente all'esito del relativo processo di riorganizzazione si applicano le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, qualora previsti dalla normativa vigente.
Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
Le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applicano alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono prevedere nei propri statuti norme transitorie utili a consentire, anche anteriormente al primo rinnovo successivo dei loro consigli, l'anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte in attuazione del presente decreto al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo piu' di un rappresentante. ((3))
Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, gli atti di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio e da Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, puo' chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva.
Una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attivita' d'impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inviata, con modalita' informatica ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto, sentite le amministrazioni interessate, sono individuati, secondo principi di gradualita' e sostenibilita', i termini e le modalita' operative di attuazione della disposizione di cui al primo periodo, nonche' le modalita' ed i limiti con cui le relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti pubblici e privati interessati.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 13, comma 1-bis) che "L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e' prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove".
Art. 5
#Comma 1
(Abrogazioni)
Comma 2
Alla legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive", l'articolo 10 e' abrogato;
Art. 6
#Comma 1
(Clausola di invarianza finanziaria)
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito di sigillo di Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 2016
MATTARELLA
Padoan, il Ministro supplente ex articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando