DECRETO LEGISLATIVO

Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Numero 185 Anno 2000 GU 06.07.2000 Codice 000G0234

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-04-21;185

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPRENDI- TORIALITA' ((Capo 0I Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi))

Art. 1

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Comma 1

((Principi generali))

Comma 2

((


Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.


))


Art. 2

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Comma 1

Benefici

Comma 2

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi ((e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione)), la percentuale di copertura delle spese ammissibili e' innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.


Art. 4

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Comma 1

Progetti finanziabili

Comma 2

Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 ((...)), le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto. ((L'importo massimo delle spese ammissibili e' innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.))


Art. 4-bis

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Comma 1

((Risorse finanziarie disponibili))

Comma 2

((


La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.


))


Art. 4-ter

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Comma 1

(( (Cumulo). ))

Comma 2

((


Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.


))


Comma 3

Capo I - Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese. ((CAPO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9))

Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9))


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9))


Comma 2

Capo II - Misure in favore della nuova imprenditorialita' nel settore dei servizi ((CAPO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9))

Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9))


Comma 2

((CAPO III - MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE))

Art. 9

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Comma 1

(Principi generali)

Comma 2

Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile ((o femminile)), a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.


La concessione delle misure di cui al presente capo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Art. 10

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Comma 1

(Benefici)

Comma 2

((1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonche' un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni))


Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.


I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.


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AGGIORNAMENTO (12)


E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 13-08-2017 a seguito della modifica dell'art. 9, comma 1 del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, che disponeva la modifica del comma 1 del presente articolo, ad opera della L. 12 dicembre 2019, n. 156, di conversione del D.L.
medesimo.


Art. 10-bis

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Comma 1

(Soggetti beneficiari)

Comma 2

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.


Possono altresi' beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).


Art. 10-ter

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Comma 1

(( (Progetti finanziabili).))

Comma 2

((


Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.


))


Comma 3

Capo IV - Misure in favore delle cooperative sociali ((CAPO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9))

Art. 11

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9))


Art. 12

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9))


Art. 12-bis

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 145, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9))


Comma 2

Titolo II - INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO

Art. 13

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Comma 1

Principi generali

Comma 2

Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialita'.


Art. 14

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Comma 1

Ambito territoriale di applicazione

Comma 2

Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (gia' articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonche' nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.


Art. 15

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Comma 1

Benefici

Comma 2

I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.


Art. 16

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Comma 1

G a r a n z i e

Comma 2

1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attivita' oggetto di finanziamento.


Comma 3

Capo I - Misure in favore del lavoro autonomo

Art. 17

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Comma 1

Soggetti beneficiari

Comma 2

Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione ((alla)) data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000 ((ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,)) nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attivita' autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1.


Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.


Art. 18

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Comma 1

Progetti finanziabili

Comma 2

Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.


((1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie))


Comma 3

Capo II - Misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa

Art. 19

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Comma 1

Soggetti beneficiari

Comma 2

Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15, le societa' di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la meta' numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attivita' nei settori di cui all'articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.


Le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.


La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di capitali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio.


Art. 20

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Comma 1

Progetti finanziabili

Comma 2

Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.


Comma 3

Capo III - Misure in favore dell'autoimpiego in franchising

Art. 21

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Comma 1

Soggetti beneficiari

Comma 2

Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15 le ditte individuali e le societa', anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1, realizzabili in qualita' di franchisee.


I titolari delle ditte individuali ed almeno la meta' numerica dei soci delle societa' di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la meta' delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1. ((Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f))).


Le ditte individuali e le societa' di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.


La presente disposizione non si applica alle societa' di fatto ed alle societa' aventi scopi mutualistici.


Art. 22

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Comma 1

Progetti finanziabili

Comma 2

Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.


Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.


Comma 3

Titolo III - DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

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Comma 1

Disposizioni di attuazione

Comma 2

((Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo)) Alla societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.


Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ((relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto)), entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto.


La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.


La societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE.


Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE.


((


Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.


))


Art. 24

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Comma 1

Criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni

Comma 2

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)).


Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Art. 25

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.


Il CIPE puo' destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.


Art. 26

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.