DECRETO LEGISLATIVO

Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (12G0012)

Numero 4 Anno 2012 GU 01.02.2012 Codice 012G0012

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita' e obiettivi

Comma 2

Il presente decreto legislativo in conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonche' dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.


Comma 3

Capo I - Attivita' di pesca e acquacoltura

Art. 2

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Comma 1

Pesca professionale

Comma 2

La pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.


((


2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':


b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero))


Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.


L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.


Art. 3

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Comma 1

Acquacoltura

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2135 del codice civile, l'acquacoltura e' l'attivita' economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.


Alle opere, alle strutture destinate alle attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche.


Art. 4

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Comma 1

Imprenditore ittico

Comma 2

E' imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attivita' connesse.


Si considerano, altresi', imprenditori ittici le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.


Ai fini del presente decreto, si considera altresi' imprenditore ittico l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attivita' di cui all'articolo 3.


Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo.


Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.


L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.


Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali e di categoria comparativamente piu' rappresentative, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3, legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.


Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.


Art. 5

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Comma 1

Giovane imprenditore ittico

Comma 2

E' giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'articolo 4 avente una eta' non superiore a 40 anni.


All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialita' giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale».


All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle finalita' di cui al presente comma».


Art. 6

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Comma 1

Pesca non professionale

Comma 2

La pesca non professionale e' la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici.


La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.


((3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto))


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalita' per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.


La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e' consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.


Comma 3

Capo II - Sanzioni

Art. 7

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Comma 1

(( (Contravvenzioni). ))

Comma 2

((


Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionale, europea e nazionale vigenti.
Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.


))


Art. 8

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Comma 1

(( (Pene principali per le contravvenzioni). ))

Comma 2

((


Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.


Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e g), e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.


))


Art. 9

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Comma 1

(Pene accessorie per le contravvenzioni)

Comma 2

Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), e' sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.


Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), d) ed e), siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione ((dell'iscrizione)) nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.


Art. 10

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Comma 1

(( (Illeciti amministrativi). ))

Comma 2

((


In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.


In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.


In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorita' marittima secondo modalita', termini e procedure stabiliti con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.


I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.


Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.


))


Art. 11

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Comma 1

(Sanzioni amministrative principali)

Comma 2

((1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. I predetti importi sono aumentati fino alla meta' se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius) ))


A decorrere dal 1º gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera aa), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.


Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.


((3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro))


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.


((


5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius) ))


Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui ((ai commi 5 e 5-bis, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione)) deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, ne' e' possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono gia' comprese nella percentuale sopra indicata.


Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non e' applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e' stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.


E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.


E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro chiunque viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.


((12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6))


Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 10 e 11 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.


L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.


Art. 12

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Comma 1

(Sanzioni amministrative accessorie)

Comma 2

Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, e' sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.


((3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva e' disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione))


Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione ((dell'iscrizione)) nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4.


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni procedurali

Comma 2

Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e' il Capo del compartimento marittimo.


Art. 14

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Comma 1

(( (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi). ))

Comma 2

((


E' istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.


Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, lettere a) e b), e 4.


La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.


5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalita', termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali))


Art. 15

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Comma 1

Registro nazionale delle infrazioni

Comma 2

Il Registro nazionale delle infrazioni e' istituito presso il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 16

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Comma 1

Sospensione e revoca definitiva della licenza

Comma 2

L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a 36, la licenza di pesca e' sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a 54, la licenza di pesca e' sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti e' pari o superiore a 72, la licenza di pesca e' sospesa per un periodo di un anno.


Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o piu' infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.


L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.


Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.


Art. 17

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Comma 1

Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca

Comma 2

Se un peschereccio la cui licenza di pesca e' stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all'articolo 16, svolge attivita' di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute piu' idonee tra quelle previste dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008.


Art. 18

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Comma 1

Cancellazione di punti

Comma 2

Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 16, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 16.


Per ciascun periodo triennale successivo alla data dell'ultima infrazione grave, il titolare di una licenza di pesca puo' avvalersi una sola volta di una delle opzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 per ridurre il numero di punti assegnatigli, a condizione che tale riduzione non comporti la cancellazione di tutti i punti della licenza di pesca.


Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati sulla licenza di pesca sono annullati.


Se i punti sono stati cancellati a norma dei commi 2 e 4, il titolare della licenza viene informato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura di tale cancellazione e del numero di punti eventualmente rimanenti.


Art. 19

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Comma 1

Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci

Comma 2

E' istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011.


La commissione di un'infrazione grave, di cui all'articolo 14, comma 2, da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unita' da pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione.


Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo.


Art. 20

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Comma 1

Sanzioni applicate al comandante della nave

Comma 2

Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o piu' infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti.


Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati.


Art. 21

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Comma 1

Sanzioni disciplinari

Comma 2

Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.


Art. 22

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Comma 1

Vigilanza e controllo

Comma 2

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attivita' di controllo.


Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.


L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonche' l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorita' marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.


Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.


Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.


Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta, qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.


Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.


Art. 23

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Comma 1

Risarcimento del danno

Comma 2

Per i reati previsti dal presente decreto le Amministrazioni interessate possono costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.


Art. 24

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Comma 1

Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Comma 2

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformita' alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa.


Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sospendere l'attivita' di pesca o disporne limitazioni in conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.


Comma 3

Capo III - Disposizioni finali

Art. 25

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Comma 1

Norme attuative

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, e' sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto.».


Restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.


Art. 26

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 27

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.


Art. 28

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.