Le norme del presente decreto si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unita' mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonche' alle navi o unita' mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unita' veloci e alle piattaforme mobili.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Esclusioni
Comma 2
1.Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle:
a) navi o unita' appartenenti alle Amministrazioni militari, doganali, di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco, o da essi direttamente esercitate, ai servizi di protezione civile ed alle navi adibite al trasporto di truppe, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242;
b) navi da diporto che non sono impiegate in attivita' di traffico commerciale ;
c) navi in cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, anche se dotate di motore ausiliario.
Art. 5
#Comma 1
Misure generali di tutela
Comma 2
Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi.
Art. 5-bis
#Comma 1
(( (Lavori vietati ai minori). ))
Comma 2
((
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali e' vietato adibire i minori di anni diciotto.
3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2))
Art. 6
#Comma 1
Obblighi dell'Armatore e del Comandante
Comma 2
Il piano di sicurezza e' integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3.
Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non e' inviata al Ministero per l'approvazione ma e' conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformita' alle disposizioni del presente decreto.
L'armatore non puo' delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a).
Art. 9
#Comma 1
Obblighi dei progettisti, dei costruttori, dei fornitori e degli installatori
Comma 2
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, i progettisti ed i costruttori di navi mercantili e da pesca nazionali devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di tutela della salute e di sicurezza del lavoro a bordo, secondo le disposizioni del presente decreto e di quanto stabilito, rispettivamente, dall'articolo 232 del codice della navigazione e dall'articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, integrato dalle disposizioni contenute all'articolo 20 della legge 14 giugno 1989, n. 234 e nel decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280.
Art. 10
#Comma 1
Contratto d'appalto o d'opera
Comma 2
L'armatore promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Art. 11
#Comma 1
Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili
Comma 2
Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, e' basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.
Le ore di riposo possono essere ripartite in non piu' di due periodi distinti, uno dei quali dovra' essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovra' superare le 14 ore.
Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.
Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilita' alle chiamate, dovra' beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.
I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.
((Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2 e 3, nonche' consentire la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al presente comma possono altresi' prevedere la fruizione di periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo e' imbarcato)). ((3))
I lavoratori marittimi di eta' inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attivita' lavorativa a bordo in orario notturno.
Ai fini di questa disposizione per "orario notturno" si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.
Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.
Non appena possibile dopo che e' stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far si' che i lavoratori marittimi, impegnati in attivita' lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre 2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo periodo, perdono efficacia".
Art. 12
#Comma 1
Servizio di prevenzione e protezione - criteri generali
Comma 2
L'armatore designa per ogni unita' navale, tra il personale di bordo, una o piu' persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonche' il responsabile del servizio stesso, sentito il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16.
Il personale di cui al comma 1 e' rappresentativo delle diverse categorie di equipaggio presenti a bordo ed e' in numero sufficiente, in relazione alla tipologia dell'unita' ed al tipo di navigazione, allo svolgimento dell'incarico ricevuto. Esso deve inoltre possedere le necessarie capacita' professionali e deve ricevere, da parte dell'armatore, tutte le informazioni appropriate in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, nonche' le risorse adeguate al compito assegnato.
Il personale designato al servizio di prevenzione e protezione di bordo non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dell'esercizio delle funzioni connesse all'espletamento del proprio incarico.
Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nazionali nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, il servizio di prevenzione e protezione puo' essere istituito a terra ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere nominati nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
Per le unita' indicate al comma 5, i dati e le informazioni di cui al comma 4 sono conservati presso la sede della struttura armatoriale.
Art. 13
#Comma 1
Servizio di prevenzione e protezione a bordo - compiti
Comma 2
Il servizio di prevenzione e protezione ha accesso a tutte le informazioni inerenti l'igiene, la salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo deil'unita' ed e' consultato dall'armatore per l'elaborazione delle metodologie di lavoro a bordo che possono avere degli effetti sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore marittimo.
Art. 14
#Comma 1
Riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo
Comma 2
A conclusione della riunione e' redatto apposito verbale che e' conservato tra i documenti di bordo a disposizione degli organi di vigilanza e di ispezione. Copia del suddetto verbale e' affissa a bordo per opportuna conoscenza di tutto l'equipaggio.
Art. 15
#Comma 1
Il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro
Comma 2
Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro si avvale del servizio di prevenzione e protezione e della collaborazione del rappresentante alla sicurezza.
Art. 16
#Comma 1
Il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
Comma 2
A bordo di tutte le navi o unita' di cui all'articolo 2, i lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro, secondo le modalita' previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.
Il rappresentante della sicurezza non puo' subire pregiudizio alcuno a causa della sua attivita' e beneficia delle misure di salvaguardia e liberta' dei diritti sindacali, previste dalle vigenti norme in materia di tutela dei lavoratori. Egli, inoltre, deve disporre del tempo necessario allo svolgimento del proprio incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni connesse al compito assegnato.
Il rappresentante della sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, concernente la normativa nazionale ed internazionale vigente nel settore ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita' mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con equipaggio fino a sei unita' di tabella di armamento, il rappresentante alla sicurezza puo' essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale di terra.
Art. 17
#Comma 1
Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro
Comma 2
Nel "Manuale di gestione per la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo" sono riportati gli strumenti e le procedure utilizzate dall'armatore per adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dalle norme internazionali. Esso puo' costituire parte integrante del "Safety Management Manual" redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione Solas.
Art. 18
#Comma 1
Tipi di Visite
Comma 2
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, le visite di cui al comma 1 sono disposte dall'Autorita' marittima del compartimento marittimo di iscrizione della nave su richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dell'armatore o di un suo rappresentante.
Le visite sono eseguite dalla Commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 31, di seguito denominata Commissione territoriale.
Le risultanze delle visite sono annotate in apposito documento conforme a modello approvato dal Ministero. Copia del documento e' conservata tra i documenti di bordo, a disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 19
#Comma 1
Visita iniziale
Comma 2
Al fine di verificare la corretta compilazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 6, comma 1 nonche' di prevenire costruzioni non conformi alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34, la visita iniziale puo' essere preceduta da visite informali e preliminari.
La visita iniziale e' effettuata, in riferimento al tipo di unita', alla specie di navigazione ed al servizio svolto dall'unita' stessa, in modo da verificare che i materiali impiegati, le sistemazioni dei locali alloggio, dei locali di lavoro e di quelli di servizio, le condizioni climatiche ed ambientali interne ai suddetti locali, gli accessi e le vie di sfuggita, l'impiego dei macchinari e degli impianti, le apparecchiature nonche' le dotazioni sanitarie siano conformi alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34.
Art. 20
#Comma 1
Visita periodica
Comma 2
Le unita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 sono visitate, a cadenza biennale, al fine di verificare il mantenimento della conformita' dell'ambiente di lavoro a quanto riscontrato nel corso della visita iniziale ovvero il rispetto delle norme previste dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 34.
Art. 21
#Comma 1
Visita occasionale
Comma 2
Al fine di verificare il mantenimento della conformita' dell'ambiente di lavoro e ogni qualvolta se ne verifichi la necessita' una visita occasionale e' disposta, a bordo delle unita' di cui all'articolo 18 comma 1 lettera c), dall'Autorita' marittima competente di propria iniziativa, o su richiesta dell'Azienda unita' sanitaria locale competente, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, degli armatori o della gente di mare. La visita puo', inoltre, essere richiesta direttamente dai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16.
Le navi o unita' in regime di sospensione temporanea di bandiera sono sottoposte a visita occasionale al primo porto nazionale di approdo.
La visita occasionale effettuata a bordo delle navi o unita' mercantili straniere e' svolta secondo le procedure indicate nel Mem- orandum di intesa sul controllo dello stato del porto di approdo.
Art. 22
#Comma 1
Mantenimento delle condizioni dopo le visite
Comma 2
Dopo l'effettuazione delle visite di cui all'articolo 18, svolte con riferimento a quanto riportato nel piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo di cui all'articolo 6 comma 1, nessun cambiamento puo' essere apportato se non con le procedure di cui all'articolo 33, comma 3.
Il comandante ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da compromettere l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Art. 23
#Comma 1
Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo
Comma 2
Il medico competente puo' avvalersi nello svolgimento della propria attivita' di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta gli oneri.
Qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) esprima un giudizio di inidoneita' parziale o temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate.
Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'Ufficio di sanita' marittima del Ministero della sanita' territorialmente competente.
Il medico competente puo' essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'armatore, libero professionista o dipendente dell'armatore. Il dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere l'attivita' di medico competente qualora esplichi l'attivita' di vigilanza.
Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Art. 24
#Comma 1
Assistenza sanitaria a bordo
Comma 2
L'armatore provvede alla fornitura ed al mantenimento a bordo delle dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate al tipo di navigazione, alla durata della linea, nonche' al numero dei lavoratori marittimi imbarcati previsto dalla vigente normativa.
Il comandante dell'unita' provvede a che il materiale sanitario di cui al comma 1 sia sempre disponibile ed e' responsabile della custodia e della gestione delle sostanze stupefacenti facenti parte di tali dotazioni. Ferma restando tale responsabilita', il comandante della nave puo' delegare la custodia del suddetto materiale sanitario a personale dell'equipaggio, componente del servizio di prevenzione e protezione.
Il comandante puo' richiedere, qualora lo ritenga necessario, assistenza medica tramite radio alla nave piu' vicina con medico a bordo o al Centro Internazionale Medico (C.I.R.M.) nonche' alla stazione costiera che offre assistenza medica.
Per pronta consultazione dell'equipaggio, e' disponibile a bordo, a spese dell'armatore, la "Guida Pratica medica per l'assistenza ed il pronto soccorso a bordo delle navi" o altra analoga pubblicazione.
Art. 25
#Comma 1
Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca
Comma 2
In caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattivita' del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla base di quanto indicato dal servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13 - segnala l'infortunio all'Autorita' Marittima ed all'istituto assicuratore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonche' alla Azienda Unita' sanitaria locale del compartimento di iscrizione della nave.
Gli elementi significativi relativi all'infortunio a bordo sono annotati su apposito "registro degli infortuni" conforme al modello approvato dal Ministero. Il registro e' tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 26
#Comma 1
Statistiche sugli infortuni
Comma 2
Ai fini della elaborazione di specifiche statistiche, ogni infortunio verificatosi a bordo, indipendentemente dalla durata del conseguente periodo di inattivita' del lavoratore marittimo, e' segnalato dall'Autorita' marittima che ha svolto l'inchiesta sommaria o formale, al Ministero.
L'Autorita' di cui al comma 1, entro un mese dalla fine dell'anno di riferimento, invia al Ministero, statistiche sul numero, la natura, le cause e le conseguenze degli infortuni sul lavoro, specificando in quale parte della nave (ponte, sala macchine o locali adibiti ai servizi generali) ed in quale luogo (in mare o in porto) gli incidenti si sono verificati. Tali informazioni saranno redatte su appositi modelli approvati dal Ministero.
I dati statistici forniti saranno elaborati a cura del Ministero e, ai fini della prevenzione degli infortuni, annualmente sara' predisposto un rapporto informativo che sara' inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanita', alle parti sociali interessate e, per conoscenza, all'Ufficio internazionale del lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1981, n.157.
Art. 27
#Comma 1
Informazione e formazione dei lavoratori marittimi
Comma 2
L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di sa- lute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo.
La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, puo' promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca , tenendo presente quanto indicato in merito dalle Convenzioni internazionali di settore.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni rel- ative alla formazione del personale marittimo.
Art. 28
#Comma 1
Vigilanza
Comma 2
L'attivita' di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unita' di cui all'articolo 2, e' di competenza dell'organo di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i).
Le visite e gli accertamenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono effettuati dalle Commissioni territoriali e dagli Uffici periferici della sanita' marittima del Ministero della sanita'.
Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per assicurare unitarieta' ed omogeneita' di comportamento in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi.
Art. 29
#Comma 1
Informazione, consulenza ed assistenza
Comma 2
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della sanita', l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonche' gli altri organismi previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le organizzazioni sindacali degli armatori e dei lavoratori di categoria del settore marittimo svolgono attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca.
L'attivita' di consulenza non puo' essere prestata dai soggetti che svolgono attivita' di controllo e di vigilanza.
Art. 30
#Comma 1
Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni
Comma 2
Nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' istituito un Comitato tecnico permanente con il compito di esaminare i particolari problemi applicativi della normativa nazionale ed internazionale, in materia di tutela della sa- lute e sicurezza dei lavoratori marittimi nell'ambiente di lavoro a bordo delle navi, nonche' esaminare le proposte avanzate dalle Commissioni territoriali di cui all'articolo 31.
I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e durano in carica tre anni.
Art. 31
#Comma 1
Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni
Comma 2
I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) possono far parte di piu' Commissioni territoriali della stessa zona marittima. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale dell'Amministrazione periferica del Ministero.
Per le navi da pesca, i componenti di cui al comma 1 lettere e) ed f), sono sostituiti da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca e da due rappresentanti delle associazioni della pesca.
Per le problematiche concernenti le unita' che svolgono servizio di pilotaggio, ai componenti di cui alla lettera f) del comma 1, e' aggiunto un rappresentante della federazione italiana piloti dei porti.
Per ogni rappresentante effettivo e' designato un supplente.
I componenti della Commissione territoriale sono nominati dal Direttore marittimo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
La Commissione territoriale, istituita ai sensi del presente articolo sostituisce la Commissione locale per l'igiene degli equipaggi di cui all'articolo 82 della legge 16 giugno 1939, n.1045.
Art. 32
#Comma 1
Approvazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro
Comma 2
Una copia della documentazione di cui al comma 1 e' conservata agli atti della Capitaneria di porto di iscrizione della nave ed una ulteriore copia e' conservata a bordo della nave ed esibita durante le visite effettuate dagli organi di vigilanza.
Art. 33
#Comma 1
Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo
Comma 2
A seguito della conclusione dell'istruttoria e dopo l'approvazione della documentazione di cui all'articolo 32, comma 1, e' rilasciato, da parte dei Ministero, un certificato attestante la conformita' alle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34.
Per le unita' indicate nell'articolo 6, comma 4, il certificato e' rilasciato dall'Autorita' marittima, a seguito di verifica nel corso di una visita occasionale da parte degli organi di vigilanza.
Dopo il rilascio del certificato, l'Autorita' marittima, sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente, qualora lo ritenga opportuno, autorizza cambiamenti di lieve entita' rispetto alle condizioni inerenti l'ambiente di lavoro a bordo indicate nel piano di sicurezza approvato, purche' sia garantito un livello equivalente di sicurezza ed igiene dell'ambiente di lavoro.
Art. 34
#Comma 1
Criteri progettuali e costruttivi
Comma 2
Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro dei trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', e' emanata la normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, in conformita' anche con le disposizioni di cui alle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.109, n.134 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n.157, nonche' n.92 e n.133 ratificate e rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n.158.
Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata.
Art. 36
#Comma 1
Sanzioni relative agli obblighi dei lavoratori
Comma 2
I lavoratori marittimi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milioneduecentomila per la violazione dell'articolo 8.
Art. 38
#Comma 1
Sanzioni relative agli obblighi del titolare dell'impresa appaltatrice e dell'armatore
Comma 2
La violazione dell'articolo 10, comma 2, e' punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni.
La violazione dell'articolo 10, commi 1 e 3, e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Art. 38-bis
#Comma 1
(( (Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori vietati). ))
Comma 2
((1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-bis, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582))
Art. 39
#Comma 1
Estinzione delle contravvenzioni
Comma 2
Alle contravvenzioni di cui agli articoli 35, commi 1, lettera a), 2, 3, lettere a), b); 36; 37 e 38 si applicano le disposizioni del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 40
#Comma 1
Sanzioni amministrative
Comma 2
Qualora l'Autorita' marittima riscontri che a bordo dell'unita' mercantile o da pesca nazionale vi siano difformita' rispetto al pi- ano di sicurezza approvato ed al relativo "Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro" che comportino rischi per l'igiene e la sicurezza del lavoratore marittimo, provvede, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni.
Art. 41
#Comma 1
Disciplina sanzionatoria
Comma 2
All'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede l'Autorita' marittima. Alla vigilanza ai fini penali, alle prescrizioni e alla applicazione del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, provvedono gli organi di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), in coordinamento tra loro.
Art. 43
#Comma 1
Oneri relativi a prestazioni e controlli
Comma 2
Gli oneri derivanti al Ministero per le spese relative a studi, analisi, istruttorie, valutazioni tecniche, controlli e vigilanza da eseguirsi in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione e economica.