I commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'art. 33, comma 13, del decreto legislativo n. 626/1994, sono sostituiti dal seguenti:
" 4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8, sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di
cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.".
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, come modificato dall'art. 33, comma 5, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie ). - 1. I limiti minimi per
altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano piu' di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
3. L'altezza netta dei locali e' misurata dal pavimento
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
4. Quando necessita' tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di
vigilanza competente per territorio puo' consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro e' estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici,
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.".
All'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 6 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche ottenuta con impianti di areazione".
Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: " 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita'
delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare, la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.".
L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:
"Art. 37 (Docce ). - 1. Docce sufficienti ed appropriate devono
essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attivita' o la salubrita' lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.".
L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e' abrogato.
L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303, come sostituito dall'art. 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente:
"Art. 39 (Gabinetti e lavabi ). - 1. I lavoratori devono disporre, in prossimita' dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando cio' sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, e' ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.".
Al comma 2 dell'art. 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 come sostituito dall'art. 33, comma 11, del decreto legislativo n. 626/1994, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio puo' essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a cio' adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.".
Le lettere a), b) e c) dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956, come modificato dall'art. 26, comma 16, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono sostituite dalle seguenti:
" a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52.
Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 6, comma 4; 21, sesto e settimo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53; 55; 65, secondo comma. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6; 31, terzo comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15;
31, secondo comma; 32; 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 56. Alle stesse penalita' soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo comma; 33, terzo comma.".
Nella lettera b) dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come modificato dall'art. 26, comma 18, del decreto legislativo n.758/1994, le parole: "38, quinto comma" sono soppresse.