A ciascun componente di commissioni giudicatrici dei concorsi per esami per l'ammissione di personale di gruppo A o equiparato nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e' corrisposto un compenso di lire 100 per ogni prova scritta o pratica esaminata.
Per i concorsi di gruppo A per titoli ed esami e' corrisposto inoltre a ciascun componente, per l'esame dei titoli di ogni concorrente che abbia sostenuto tutte le prove, un compenso di lire 40, da elevare a lire 80 quando si tratti di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole medie. Lo stesso compenso e' dovuto anche quando i regolamenti delle singole Amministrazioni prevedono una valutazione dei titoli che preceda una o piu' prove. ((2))
Per i concorsi di gruppo A per soli titoli e' corrisposto a ciascun componente, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di lire 80, da elevare a lire 100 quando si tratti di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole medie. ((2))
Per le prove orali e' corrisposto a ciascun componente un compenso di lire 200 per ogni concorrente che abbia sostenuto le prove stesse.
((2))
A ciascuno dei componenti aggregati per l'esame delle prove su materie specifiche sono attribuiti i compensi relativi alle sole prove per le quali sono chiamati.
Al segretario delle commissioni giudicatrici, anche se scelto tra il personale amministrativo, compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti.
La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo esclude per le stesse riunioni delle commissioni giudicatrici la corresponsione di gettoni di presenza. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 14 agosto 1971, n. 1031 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento e' comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417. I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1970".