DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali.

Numero 5 Anno 1956 GU 18.01.1956 Codice 056U0005

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-01-11;5

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, puo' essere corrisposto un gettone di presenza di lire 1000 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del gettone di presenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e' stabilita in lire 3000"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 2

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Comma 1

Agli effetti dell'attribuzione del gettone di presenza previsto dal precedente articolo, l'istituzione e la composizione di commissioni, consigli, comitati o collegi non previste da disposizioni legislative o regolamentari, deve aver luogo con decreto interministeriale da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro.
Il decreto interministeriale di cui al precedente comma deve indicare, fra l'altro, il capitolo di bilancio su cui grava la spesa e il termine dei lavori della commissione, del consiglio, del comitato o del collegio che s'intende istituire. Qualora non sia indicato alcun termine, questo s'intende senz'altro riferito alla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale avviene l'istituzione della commissione, del consiglio, del comitato o del collegio. L'eventuale proroga deve seguire la stessa procedura di cui al precedente comma.
I membri facenti parte di commissioni, consigli, comitati o collegi, collocati a riposo ovvero destinati ad altro servizio decadono dall'avvenuta designazione anche prima del termine di cui al precedente comma, salvo conferma da parte delle Amministrazioni da cui sono stati originariamente designati.


Art. 3

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Comma 1

Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e seguenti per i concorsi a carico del bilancio di ciascuna Amministrazione non puo' gravare, per un medesimo componente o segretario, anche se facente parte di piu' commissioni, consigli, comitati o collegi, un numero di gettoni superiore a dodici per ogni mese.
Il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata, compreso il lavoro eventualmente necessario in preparazione o a seguito delle sedute.
Qualora il compenso per la partecipazione alle sedute sia regolato da norme particolari, ai segretari compete il medesimo compenso previsto per i componenti, salvo che sia diversamente disposto dalle norme stesse.
Se il compenso previsto da norme particolari risultasse differenziato in rapporto alle funzioni o alla carica dei singoli membri, ai segretari compete il compenso meno elevato.
Nessun compenso spetta agli estranei alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che partecipano a commissioni, consigli, comitati o collegi per rappresentare interessi di soggetti diversi dalla Amministrazione statale.


Art. 4

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Comma 1

A ciascun componente di commissioni giudicatrici dei concorsi per esami per l'ammissione di personale di gruppo A o equiparato nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e' corrisposto un compenso di lire 100 per ogni prova scritta o pratica esaminata.
Per i concorsi di gruppo A per titoli ed esami e' corrisposto inoltre a ciascun componente, per l'esame dei titoli di ogni concorrente che abbia sostenuto tutte le prove, un compenso di lire 40, da elevare a lire 80 quando si tratti di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole medie. Lo stesso compenso e' dovuto anche quando i regolamenti delle singole Amministrazioni prevedono una valutazione dei titoli che preceda una o piu' prove. ((2))
Per i concorsi di gruppo A per soli titoli e' corrisposto a ciascun componente, per ogni concorrente ammesso al concorso, un compenso di lire 80, da elevare a lire 100 quando si tratti di concorso a cattedre di insegnamento nelle scuole medie. ((2))
Per le prove orali e' corrisposto a ciascun componente un compenso di lire 200 per ogni concorrente che abbia sostenuto le prove stesse.
((2))
A ciascuno dei componenti aggregati per l'esame delle prove su materie specifiche sono attribuiti i compensi relativi alle sole prove per le quali sono chiamati.
Al segretario delle commissioni giudicatrici, anche se scelto tra il personale amministrativo, compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti.
La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo esclude per le stesse riunioni delle commissioni giudicatrici la corresponsione di gettoni di presenza. (1)


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 14 agosto 1971, n. 1031 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento e' comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417. I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1970".


Art. 5

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Comma 1

I compensi di cui al precedente articolo sono ridotti di un quarto quando trattasi di concorsi per l'ammissione alle carriere di gruppo B o equiparati e della meta' quando trattasi di concorsi per l'ammissione nelle carriere di gruppo C e in quelle dei sottufficiali delle Forze armate dello Stato ovvero per l'ammissione di personale subalterno, salariato od equiparato. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 6

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Comma 1

A ciascun componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, e' corrisposto, in sostituzione dei compensi previsti dagli articoli 1 e 4, un compenso fisso di L. 30.000.
Per i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi a professore ordinario, nonche' a quelli delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'abilitazione alla libera docenza, il compenso fisso di cui al comma precedente e' ridotto a lire 20.000. (1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 14 agosto 1971, n. 1031 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "I compensi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 e quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentati rispettivamente del 100 e del 50 per cento. L'aumento e' comprensivo della maggiorazione del 30 per cento di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 417. I miglioramenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio 1970".


Art. 7

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Comma 1

A ciascun componente o segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami nonche' al personale addetto alla vigilanza spetta inoltre un'indennita' di lire 1500 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche.
Non competono per tali giorni i gettoni di presenza. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 8

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Comma 1

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per esami ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino i 1000, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto; a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.
Nella ipotesi prevista dal comma precedente i compensi spettanti ai membri ed ai segretari aggiunti sono calcolati in rapporto ai candidati assegnati alla sottocommissione rispettiva. Al presidente spettano i compensi calcolati sulla base dei candidati assegnati alla sottocommissione che abbia il maggior numero di esaminandi e sul relativo importo sono inoltre concesse tante maggiorazioni del 5% pari al numero delle altre sottocommissioni.
La costituzione delle sottocommissioni giudicatrici di cui al primo comma del presente articolo e' obbligatoria quando i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino il numero di tremila.


Art. 9

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Comma 1

Ai componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati o collegi che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze ovvero dove si svolgono gli esami di concorso, e' dovuto - in aggiunta all'eventuale gettone di presenza od ai compensi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 dei presente decreto - il normale trattamento economico di missione.
Il trattamento economico di missione per gli estranei all'Amministrazione dello Stato anche con ordinamento autonomo nonche' per il personale a riposo la cui designazione avvenga dopo la cessazione dell'attivita' di servizio, deve essere indicato nel decreto costitutivo di cui all'art. 2 del presente decreto.


Art. 10

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Comma 1

Gli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 si applicano anche alle commissioni giudicatrici di concorsi da qualunque legge previsti per promozioni o per passaggi di ruolo o gruppo nelle Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo. ((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 5 giugno 1967, n. 417 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le misure dei compensi e delle indennita' previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, sono aumentate del 30 per cento"; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".


Art. 11

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Comma 1

Ogni disposizione precedente incompatibile col presente decreto rimane abrogata.