DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

Numero 153 Anno 2004 GU 23.06.2004 Codice 004G0186

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-26;153

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:11:24

Art. 1

#

Comma 1

Finalita' e obiettivi

Comma 2

Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera v), concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali e' responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema pesca e' ispirata, altresi', ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attivita' economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)). ((3))


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4)). ((3))


-------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".


Art. 2

#

Comma 1

Registro dei pescatori marittimi

Comma 2

Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.


Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 ((, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione)).


L'iscrizione non e' richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.


Art. 3

#

Comma 1

Registro delle imprese di pesca

Comma 2

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.


Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.


Art. 4

#

Comma 1

Licenza di pesca

Art. 5

#

Comma 1

Equipaggio marittimo delle navi da pesca

Comma 2

Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, cosi' come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' sostituito dal seguente:
«3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.».


Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 1, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 10.


Art. 6

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4))
((3))


-------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".


Art. 7

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4))
((3))


-------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".


Art. 8

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4))
((3))


-------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".


Art. 9

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2012, N. 4))
((3))


-------------


AGGIORNAMENTO (3)


Il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che "Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto".


Art. 10

#

Comma 1

Disposizioni transitorie e abrogative

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto. ((9))


A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963.


Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.


-----------------


AGGIORNAMENTO (9)


Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34-septies, comma 2) che " In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni attuative di quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile le informazioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, tenuto conto altresi' del ruolo e delle funzioni svolte dalle Capitanerie di porto."