La fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonche' la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attivita' di preminente interesse generale
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
(Definizioni)
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
(Autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale).
E' istituita l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, di seguito denominata "Agenzia", la quale e' designata autorita' nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CEE e successive modificazioni.
L'Agenzia e' soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale.
L'Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicita'. Per quanto non previsto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L'Agenzia e' dotata di potere sanzionatorio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 21, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza anche parziale da parte dei soggetti esercenti i servizi postali alle richieste di informazioni, o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96. ((9))
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 57, lettera a)) che "all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017".
Art. 3
#Comma 1
(Servizio universale).
E' assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.
Le dimensioni minime e massime degli invii postali considerati sono quelle fissate nelle disposizioni pertinenti adottate dall'Unione postale universale.
A decorrere dal 1° giugno 2012, la pubblicita' diretta per corrispondenza e' esclusa dall'ambito del servizio universale.
((A decorrere dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria e' esclusa dall'ambito del servizio universale ed e' soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 6)).
((Il recapito degli invii postali universali e' effettuato entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete postale, sulla base di obiettivi medi percentuali definiti dall'autorita' di regolamentazione)).
E' fatta salva la fornitura a giorni alterni, che e' autorizzata dall'autorita' di regolamentazione, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densita' inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale. Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'autorita' di regolamentazione ai sensi del presente comma e' comunicata alla Commissione europea.
Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte.
Restano impregiudicate le misure che le competenti autorita' adottano per motivi di interesse pubblico riconosciuti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 36 e 52, e che riguardano in particolare la moralita' pubblica, la pubblica sicurezza, comprese le indagini criminali, e l'ordine pubblico.
Il fornitore del servizio universale e' tenuto a informare gli utenti nonche' i fornitori di servizi postali circa le caratteristiche del servizio universale offerto, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita'. L'informativa, avente ad oggetto notizie precise ed aggiornate, ha cadenza regolare e, comunque, almeno annuale. L'informativa avviene a mezzo di adeguata pubblicazione. L'autorita' di regolamentazione comunica alla Commissione europea le modalita' con cui sono rese disponibili le informazioni di cui al presente comma.
Il calcolo del costo netto del servizio universale e' effettuato nel rispetto degli orientamenti di cui all'allegato I della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, inserito dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008.
L'autorita' di regolamentazione rende pubblica annualmente la quantificazione dell'onere del servizio universale e le modalita' di finanziamento dello stesso.
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124))
Art. 5
#Comma 1
(Licenza individuale)
Comma 2
L'offerta al pubblico di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale, e' soggetta al rilascio di licenza individuale da parte del Ministero dello sviluppo economico.
Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi in questione ((...)). Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonche' per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualita', alla continuita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi medesimi.
Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto e' di 90 giorni; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso fino al ricevimento di questi ultimi.
Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e per il rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a carico dei titolari delle licenze stesse, compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis, le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' ed, in caso di violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonche' di sospensione e di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il rispetto dei principi di obiettivita', non discriminazione, proporzionalita' e trasparenza.
Art. 6
#Comma 1
(Autorizzazione generale)
Comma 2
L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, e' soggetta ad autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico.
Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi in questione, ((...)). Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione.
Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i casi in cui l'attivita' puo' essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attivita' e i casi nei quali l'attivita' puo' avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine e' sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, e' annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.
Con il provvedimento di cui al comma 2 sono determinati i requisiti gli obblighi dei soggetti che svolgono attivita' sottoposte ad autorizzazione generale,compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis, le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' nonche' le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attivita' in caso di violazione degli obblighi.
Art. 7
#Comma 1
(Separazione contabile)
Comma 2
Il fornitore del servizio universale e' tenuto ad istituire la separazione contabile sulla base di principi di contabilita' dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, distinguendo chiaramente tra i singoli servizi ed i prodotti che fanno parte del servizio universale e quelli che ne sono esclusi.
La conformita' del sistema di separazione contabile e' verificata da un organismo competente indipendente dal fornitore del servizio universale ed incaricato di certificare il bilancio del fornitore del servizio universale. L'autorita'' di regolamentazione adotta i provvedimenti ritenuti necessari a seguito dei riscontro effettuato ed assicura che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformita'.
L'autorita' di regolamentazione puo' adottare altri sistemi di contabilita' dei costi, compatibili con le previsioni di cui al comma 2. Di tale adozione l'autorita' informa la Commissione europea prima della relativa applicazione.
L'autorita' di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilita' dei costi applicati dal fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione europea, su richiesta.
Su richiesta dell'autorita' di regolamentazione e della Commissione europea, i fornitori di servizi postali mettono a disposizione, in via riservata, le informazioni dettagliate in materia di contabilita' risultanti dai sistemi di cui al presente articolo.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199)).
Art. 8
#Comma 1
(Autoprestazione)
Comma 2
E' consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che e' all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore.
Art. 10
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199)).
Art. 11
#Comma 1
(Tutela della riservatezza e della sicurezza della rete)
Comma 2
Ferme restando le disposizioni concernenti le esigenze essenziali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), con uno o piu' provvedimenti del Ministro ((dello sviluppo economico, di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti,)) sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le occorrenti misure volte alla tutela della riservatezza degli invii di corrispondenza, della sicurezza del funzionamento della rete in relazione al trasporto di sostanze pericolose e vietate e della protezione di dati.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori che svolgono servizi postali.
Art. 12
#Comma 1
(Qualita' del servizio universale)
Comma 2
L'autorita' di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualita', stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarita' ed affidabilita' dei servizi . Detti standard sono recepiti nella carta della qualita' del servizio pubblico postale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 1994.
La qualita' per i Servizi transfrontalieri intracomunitari e' stabilita in conformita' agli obiettivi indicati nell'allegato al presente decreto.
L'autorita' di regolamentazione informa la Commissione europea circa le norme di qualita' adottate. L'autorita', in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, puo' stabilire deroghe agli obiettivi di qualita', comunicandole alla Commissione predetta ed alle autorita' di regolamentazione dei Paesi membri.
Il controllo della qualita' e' svolto dall'autorita' di regolamentazione; sulla programmazione della relativa attivita' e' sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
L'autorita' di regolamentazione effettua verifiche su base campionaria delle prestazioni con regolarita' avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dall"autorita' di regolamentazione nel rispetto della normativa in vigore. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico del fornitore del servizio universale. I risultati sono pubblicati almeno una volta l'anno e, ove necessario, sono prese misure correttive. ((Se il fornitore del servizio universale, nel rispetto dei criteri di distribuzione dei punti di accesso, si avvale di soggetti terzi rispetto alla propria rete per l'erogazione di uno o piu' specifici servizi, rimane comunque responsabile della corretta erogazione dei servizi medesimi.))
Art. 13
#Comma 1
((Tariffe delle prestazioni rientranti nell'ambito del servizio universale))
Comma 2
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 58)).
((2. Le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale sono determinate, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza. In sede di prima applicazione si fa riferimento alle linee guida di cui alla deliberazione CIPE n. 77 del 29 settembre 2003))
((
Qualora il fornitore del servizio universale applichi prezzi speciali, ad esempio per servizi prestati ad utenti che esercitano attivita' commerciali, utenti all'ingrosso o consolidatori postali per utenti diversi, si applicano i principi di trasparenza e non discriminazione per quanto riguarda sia i prezzi sia le condizioni associate. I prezzi, unitamente alle condizioni associate, si applicano sia fra i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscono servizi equivalenti. Simili prezzi devono inoltre essere disponibili per gli utenti, in particolare singoli utenti e piccole e medie imprese, a condizioni simili.
))
((
))
Art. 14
#Comma 1
(( (Reclami).
Il fornitore del servizio postale e' tenuto ad adottare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualita' del servizio, ivi comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilita', qualora sia coinvolto piu' di un operatore, nonche' le procedure conciliative in sede locale uniformate ai principi comunitari. E' altresi' fissato il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del relativo esito all'utente.
Nei casi in cui il fornitore del servizio e' chiamato a rispondere dei disservizi e' previsto un sistema di rimborso o di compensazione.
Qualora il reclamo non abbia avuto esito ritenuto soddisfacente, l'interessato puo' rivolgersi, individualmente o in collegamento con le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, all'autorita' di regolamentazione.
E' fatta salva la facolta' di adire l'Autorita' giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Il fornitore del servizio universale e le imprese che forniscono servizi postali pubblicano annualmente informazioni relative al numero dei reclami ed al modo in cui sono stati gestiti, informandone l'autorita' di regolamentazione.
Art. 14-bis
#Comma 1
(( (Informazioni).
L'autorita' di regolamentazione fornisce alla Commissione europea, previa richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all'esecuzione delle sue funzioni.
L'autorita' di regolamentazione, qualora ritenga riservate le informazioni di cui al comma 1, ne garantisce la riservatezza del trattamento, in conformita' alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari.
Art. 15
#Comma 1
(Contributi)
Comma 2
I titolari di licenza individuale e di autorizzazione generale rimborsano all'autorita' di regolamentazione le spese amministrative di istruttoria e per controlli sostenute dall'autorita' stessa, aderenti ai costi.
Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissate le misure dei contributi ed i relativi aggiornamenti riguardanti gli oneri di cui al comma 1 nonche' le modalita' di versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96)).
Art. 16
#Comma 1
(Francatura, franchigie, esenzioni e riduzioni)
Comma 2
Gli invii postali rientranti nel servizio universale e nei servizi riservati, per essere avviati alla rete postale pubblica sono debitamente affrancati.
Sono abrogati gli articoli 41, 44 e 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Sono abrogate tutte le forme di franchigia, di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo quanto specificamente previsto dalla convenzione postale universale e da accordi internazionali.
Restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali.
Art. 17
#Comma 1
(Carte valori)
Comma 2
L'emissione di carte valori postali e' prerogativa dello Stato.
Art. 18
#Comma 1
( Persone addette ai servizi postali ((e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta)) ) ((10))
Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformita' all'articolo 358 del codice penale. ((Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti)).((10))
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261".
Art. 18-bis
#Comma 1
(((Obblighi in materia di condizioni di lavoro).
I soggetti esercenti i servizi postali di cui all'articolo 3, commi 11, 5 e 6, sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di condizioni di lavoro previsti dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di lavoro di riferimento.
Art. 19
#Comma 1
(( (Responsabilita').
La responsabilita' per la fornitura dei servizi postali e' disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile.
Art. 20
#Comma 1
(Proprieta' degli invii postali)
Comma 2
Indipendentemente dalla natura del soggetto che espleta il servizio, la proprieta' degli invii postali e' del mittente sino al momento della consegna al destinatario.
Art. 21
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
((Il fornitore del servizio universale, in caso di violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, anche tramite i punti di accesso dei soggetti terzi di cui all'articolo 12, comma 4, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da quindicimila euro a cinquecentomila euro)).
In caso di gravi e reiterate violazioni degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' di regolamentazione, previa diffida, puo' disporre la revoca dell'affidamento del servizio stesso.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2017, N. 124.
Chiunque espleti servizi rientranti nell'ambito del servizio universale senza aver conseguito la prescritta licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro.
Chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale e' punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
Chiunque violi gli obblighi inerenti alla autorizzazione generale e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centomila euro.
Gli operatori postali che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'autorita' di regolamentazione sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da mille euro a centocinquantamila euro.
I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'autorita' di regolazione, impartiti ai sensi del presente decreto, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da diecimila euro a centocinquantamila euro.
In caso di reiterate violazioni degli obblighi inerenti alle licenze individuali o alle autorizzazioni generali il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'autorita' di regolamentazione, puo' disporre, previa diffida, la sospensione ovvero la revoca dell'affidamento del servizio.
Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3, 7-bis e 7-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 2, comma 14, lettera a).
La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta all'autorita', che puo', nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 16.
Art. 22
#Comma 1
(Norme finali)
Comma 2
Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico.
Le condizioni generali di servizio, ((predisposte)) dal fornitore del servizio universale, sono approvate ((dall'autorita' di regolamentazione)), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
((
All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni dell'allegato al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 97/67/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Le disposizioni di cui al presente decreto prevalgono sulle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
))
Art. 23
#Comma 1
(( (Norme transitorie) ))
Comma 2
((Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 11, il servizio universale postale e' affidato, a decorrere dal 1° maggio 2026, a Poste Italiane S.p.A. fino al 31 dicembre 2036. Ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che l'affidamento del servizio sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a ) ad f ) del comma 11 dell'articolo 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dalla medesima Autorita'. In caso di esito negativo della verifica di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la revoca dell'affidamento. La durata del contratto di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Poste Italiane S.p.A. per la fornitura del servizio postale universale di cui all'articolo 1, comma 274, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' fissata in cinque anni, fatta comunque salva la scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031, e non puo' essere superiore alla durata dell'affidamento del servizio universale di cui al primo periodo)).
Art. 24
#Comma 1
(Entrata in vigore)
Comma 2
Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.