Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto
Comma 2
Comma 3
La L. 27 ottobre 2015, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la modifica di cui al secondo periodo del comma 7 del presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2014.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente. I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento.
Comma 3
La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 28) che "Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013".
Comma 4
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 43, comma 2) che "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".
La L. 9 gennaio 2019, n. 3, come modificata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 1, comma 28-bis) che "In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo".
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, nel modificare l'art. 1, comma 28-bis della L. 9 gennaio 2019, n. 3, ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 4) che "I termini di cui all'articolo 1, comma 28-bis, primo periodo, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi ad elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge".
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonchè limiti alla contribuzione volontaria
Comma 2
Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 12-quater) che "Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 2015".
Art. 11-bis
#Comma 1
Comma 2
"i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222"))
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
(4)
Comma 3
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ed all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale è autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate".
Comma 4
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma 12-quater) che "Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 2015".
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 13-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 14-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
«Art. 12. - (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). - 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti».
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.
Comma 3
La L. 27 ottobre 2015, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria".
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri
Quagliariello, Ministro per le riforme costituzionali
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri