Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
delle attività di protezione civile
Comma 2
A tal fine è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027.
Art. 2
#Comma 1
e versamenti tributari e contributivi
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici previsti dai commi da 1 a 8.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Alle imprese di cui al primo periodo è attribuita una quota delle risorse destinate alla misura, nel limite massimo di 130 milioni di euro.
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
della pesca e dell'acquacoltura
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
di protezione civile
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
delle strutture regionali di protezione civile
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
per l'area di Niscemi
Comma 2
1) uno o più programmi per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata sulla base delle analisi e delle indagini geologiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale, nonchè per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;
2) uno o più programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Niscemi, tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite di spesa di 75 milioni di euro;
L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza.
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
nei settori della meteorologia e della climatologia
Comma 2
«253. Al fine di garantire la piena funzionalità e il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» è autorizzata a confermare o prorogare, fino al 31 dicembre 2026, i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° gennaio 2026, disposti ai sensi del comma 556 della medesima legge, nonchè a confermare o prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibile in corso e gli incarichi individuali di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.»;
1) al primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sede di ItaliaMeteo è in Roma. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;
«300-bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma 300.».
Art. 19
#Comma 1
dei danni prodotti da eventi calamitosi
Comma 2
Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet della CONSAP.
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 20-quinquies», sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dal comma 3-quater»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica» sono inserite le seguenti: «nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi», dopo le parole: «non sia possibile provvedere alla» sono inserite le seguenti: «riparazione o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonchè alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «in cui è ubicato l'immobile danneggiato» sono inserite le seguenti: «o nei comuni limitrofi», dopo le parole: «e non si possa provvedere alla» sono inserite le seguenti: «riparazione o» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero in conseguenza di fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile danneggiato e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio, nonchè alle spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio potenzialmente degradato»;
«3-bis.1. I contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis possono essere richiesti, anche per interventi su immobili che non hanno subito danni diretti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 20-bis, ma sono soggetti a fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni ad essi per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultano programmati e finanziati gli interventi di mitigazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3-bis. Tali situazioni devono aver provocato l'emissione, da parte delle competenti autorità, di un provvedimento di sgombero o evacuazione che sia ancora vigente al momento della presentazione della domanda in ragione del permanere dei predetti fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni. Il Commissario straordinario provvede alla concessione dei contributi di cui al presente comma e al rimborso per gli eventuali oneri di demolizione, nel limite di spesa di euro 25 milioni, a valere sulle risorse finanziarie disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.
3-bis.2. Qualora l'impossibilità di procedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo derivi da fattori di rischio idraulico e idrogeologico esterni all'immobile ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-bis.1, gli interventi di mitigazione dei predetti fattori di rischio la cui programmazione è ostativa alla concessione del contributo di delocalizzazione sono quelli valutati sufficienti a produrre, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento di sgombero o evacuazione, e la relativa valutazione è effettuata dall'autorità che ha emesso il provvedimento, d'intesa con il Sub-commissario territorialmente competente, che si avvalgono delle rispettive strutture tecniche ordinariamente competenti.»;
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
«1-ter. Al fine di ristorare i danni causati dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i periodi di competenza dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alle imprese cooperative e loro consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240 ed alle cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ed operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico afferenti alla gestione contributiva agricola e relativi ai periodi di competenza dell'anno 2024, a titolo di compensazione dei danni, fino a concorrenza dell'importo quantificato ai sensi del comma 1-quinquies del presente articolo.
1-quater. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1-ter sono subordinati al rispetto dei limiti e degli obblighi, anche di pubblicazione e trasparenza, previsti dagli articoli 9, 11 e 37 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022.
1-quinquies. L'importo dell'agevolazione è calcolato in base alla perdita di reddito subita dal beneficiario in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al comma 1, e calcolato in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472. I beneficiari devono dimostrare la perdita di reddito subita mediante perizia asseverata redatta da un professionista abilitato. Al fine di garantire l'effettività del ristoro e in conformità all'articolo 37, comma 8, del regolamento (UE) 2022/2472 il calcolo della riduzione della produzione è effettuato, distintamente per ciascun beneficiario, a livello della singola coltura o unità produttiva colpita dall'evento (crop level o affected unit level), escludendo dal computo le unità produttive aziendali non interessate dall'evento calamitoso. Il calcolo della perdita deve comprendere:
a) la differenza tra il valore della produzione agricola media annua delle sole superfici o unità produttive colpite (calcolata secondo il criterio della media olimpica o degli ultimi tre anni) e il valore della produzione agricola effettiva delle medesime superfici unità produttive registrata nell'anno dell'evento;
b) la deduzione dei costi non sostenuti a causa della calamità, corrispondenti ai soli costi diretti variabili risparmiati per effetto dei minori volumi prodotti e gestiti, determinati anche mediante l'utilizzo di parametri tecnici e indici settoriali adottati dalla Regione;
c) l'inclusione dei costi fissi e indiretti, comunque sostenuti dall'impresa, nonchè gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti direttamente a causa dell'evento calamitoso per la salvaguardia del potenziale produttivo;
d) la deduzione degli importi effettivamente liquidati a titolo di risarcimento assicurativo o da fondi mutualistici a copertura dei medesimi danni calcolati alle lettere precedenti.
1-sexies. L'intensità dell'aiuto, inteso come somma dell'agevolazione contributiva e di ogni altro indennizzo della medesima natura eventualmente percepito, non deve superare il 100 per cento dei costi ammissibili così calcolati. La regione competente per territorio determina il danno calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario cui l'aiuto viene versato direttamente.
1-septies. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter possono essere cumulati, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2472 con altri aiuti di Stato, inclusi quelli erogati dal Fondo AgriCat, purchè le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili o, se coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto massima di cui al comma 1-quinquies.
1-octies. La domanda è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, all'esito della quantificazione operata dalla regione ai sensi del comma 1-quinquies, accredita l'importo dell'agevolazione sull'estratto conto aziendale delle imprese che hanno presentato la domanda, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge e del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-nonies. Le agevolazioni di cui al comma 1-ter sono concesse previa comunicazione del regime di aiuto alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nel limite massimo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2026.
L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso alle agevolazioni contributive.
1-decies. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 1-nonies, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, specificamente destinate alle misure di ricostruzione privata. A tal fine, il medesimo Commissario straordinario provvede al versamento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo in favore dell'INPS entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le risorse non utilizzate sono riversate dall'INPS ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario.».
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 febbraio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Garnero Santanchè, Ministro del turismo
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Visto, il Guardasigilli: Nordio