Finalita'
Il presente decreto non si applica ai casi di esclusione previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.
DECRETO LEGISLATIVO
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230
Stai consultando il testo vigente del provvedimento.
Preambolo
Art. 1
#Comma 1
Finalita'
Il presente decreto non si applica ai casi di esclusione previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento.
Art. 3
#Comma 1
Autorita' nazionale competente
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, e' l'Autorita' nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attivita' necessarie per l'esecuzione del medesimo, nonche' per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento.
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e' l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero per l'applicazione del regolamento.
Per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto del Comando unita' tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche', sulla base di apposita norma di attuazione, approvata ai sensi dei rispettivi statuti speciali, dei Corpi Forestali istituiti nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
I posti di ispezione frontaliera effettuano i controlli ufficiali di competenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, della decisione 97/794/CE, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, del regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato e successivamente aggiornato, sulla base delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 18, l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere al Ministero l'inserimento di specie nell'elenco di cui al comma 1, fornendo, a tal fine, le informazioni necessarie, secondo le modalita' previste dall'articolo 18.
Comma 3
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero, sentiti i Ministeri interessati e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento.
Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o piu' decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1. I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni.
Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano d'azione di cui al comma 2 ed assicura il coordinamento con gli Stati membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.
Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalita' di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a 1-septies.
Comma 3
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Il Ministero rilascia i permessi in deroga ai divieti previsti all'articolo 6, previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 8 del regolamento e sentite le Regioni o le Province Autonome interessate.
La richiesta di deroga di cui al comma 1 e' presentata al Ministero, utilizzando il modulo e secondo la procedura pubblicata nel sito internet istituzionale ed include i documenti e le informazioni indicati nel predetto modulo. In caso di richiesta di permesso di trasporto sono, altresi', indicati, laddove necessario, i punti di sosta nonche' di destinazione temporanea degli esemplari, quando si verificano eventi che interrompono il viaggio o lo rendono incompatibile con il benessere degli animali.
Insieme alla richiesta di permesso, il richiedente fornisce la prova del pagamento della tariffa di cui all'articolo 29.
Verificata la regolarita' della documentazione allegata alla richiesta di cui al comma 2 e la conformita' a quanto previsto dal regolamento, il Ministero dispone apposita ispezione dell'impianto per accertare il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA e degli uffici competenti della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente competente. Dell'ispezione e' redatto apposito verbale ai fini del rilascio del permesso.
Il Ministero si avvale del supporto tecnico dell'ISPRA in ogni fase della valutazione dell'istanza. Nel caso di richieste che prevedono la produzione scientifica per uso medico di prodotti derivati da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, i permessi sono rilasciati previo parere positivo del Ministero della salute, dal quale risulta indispensabile l'utilizzo di detti prodotti ai fini della tutela della salute umana e che per la produzione di essi non e' possibile l'utilizzo di esemplari di altre specie.
Nel caso in cui l'istruttoria accerta che il richiedente non e' in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, il Ministero da' notizia dell'esito negativo dell'istanza nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Il Ministero rilascia il permesso ed il documento previsto dall'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, conclusa positivamente l'istruttoria.
Il permesso puo' contenere prescrizioni relative all'esercizio dell'attivita' autorizzata.
Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito istituzionale.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Il Ministero, sentite le regioni o le province autonome interessate, rilascia le autorizzazioni in deroga ai divieti previsti dall'articolo 6, in casi eccezionali e previa verifica dei motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, e del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento.
La richiesta e' presentata al Ministero secondo le modalita' e la procedura stabilite dall'articolo 8, commi 2 e 3.
Il Ministero valuta la richiesta seguendo la procedura stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 5, e si avvale, in ogni fase del procedimento, del supporto tecnico dell'ISPRA.
Se la richiesta e' valutata positivamente, il Ministero presenta la domanda di autorizzazione alla Commissione europea, secondo la procedura stabilita all'articolo 9 del regolamento.
Nel caso in cui l'istruttoria accerti l'insussistenza dei motivi di interesse generale imperativo di cui al comma 1 oppure che il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento o nel caso in cui la Commissione europea rigetti la domanda di autorizzazione di cui al comma precedente, il Ministero da' notizia al richiedente dell'esito negativo della richiesta nelle forme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Acquisita l'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9 del regolamento, il Ministero rilascia l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo 9 e il documento di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento.
L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare e contiene le informazioni previste dall'articolo 9, comma 2, nonche' tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea e le eventuali prescrizioni del Ministero relative all'esercizio dell'attivita' autorizzata.
Il Ministero rende disponibili le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento nel proprio sito istituzionale.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti contenuto, formato e modalita' di compilazione del registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui al comma 1, lettera d).
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Il Ministero verifica l'adempimento degli obblighi che il regolamento, il presente decreto e le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 9 e 11 pongono ai soggetti autorizzati.
A tale fine, il Ministero e' autorizzato ad effettuare, presso gli impianti ove sono detenuti in confinamento gli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari. A tale scopo, il Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA e della collaborazione delle regioni e delle province autonome competenti per territorio.
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
I giardini zoologici e gli orti botanici chiedono il permesso di cui all'articolo 8 per la detenzione in deroga di esemplari di specie esotiche invasive.
Nell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso ad un giardino zoologico, il Ministero puo' avvalersi della documentazione gia' prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e, se del caso, effettuare ulteriori verifiche documentali e in loco.
Comma 3
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Gli esemplari appartenenti alle specie incluse negli elenchi di cui all'articolo 4 del regolamento e di cui all'articolo 5, provenienti dai Paesi terzi possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana a condizione che l'importatore abbia gia' ottenuto il permesso o l'autorizzazione previsti al titolo III e sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea.
Quando si tratta di specie vegetali, gli esemplari di cui al comma 1 sono introdotti attraverso i punti di entrata presidiati elencati all'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; quando si tratta di specie animali, sono introdotti attraverso i posti di ispezione frontaliera specificamente abilitati ai sensi della decisione della Commissione n. 2009/821/CE del 28 settembre 2009, e successive modificazioni.
Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 e dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, i controlli ufficiali svolti dalle Autorita' competenti di cui al comma 2 consistono nella verifica dei documenti, dell'identita' e, se del caso, in ispezioni fisiche al fine di accertare se gli esemplari sono accompagnati dal permesso o dall'autorizzazione valida e dal documento di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento ed al titolo III, oppure se appartengono a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.
I controlli documentali, dell'identita' e le eventuali ispezioni fisiche sono espletati, unitamente alle formalita' doganali necessarie, presso il punto di entrata presidiato o il posto di ispezione frontaliera, secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, e al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.
Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in Dogana. Per i controlli sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; per i controlli sugli animali, si applicano le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Le formalita' presso i punti di entrata presidiati ed i posti di ispezione frontaliera sono espletate congiuntamente alle formalita' necessarie per l'immissione in libera pratica o per l'assoggettamento a uno dei regimi speciali di cui all'articolo 210 del regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione europea.
Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana notificano preventivamente, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa dell'Unione europea o nazionale, all'ufficio delle dogane e alle Autorita' competenti di cui all'articolo 15, comma 2, l'imminente arrivo delle spedizioni contenenti gli esemplari appartenenti alle specie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento o di cui all'articolo 5.
Nelle more della completa realizzazione della certificazione elettronica, le autorita' preposte ai controlli fitosanitari provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Quando, nel corso del controllo doganale, e' accertata la non conformita' al regolamento o al presente decreto, la dogana competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite le Autorita' di cui all'articolo 15, comma 2, sequestra le merci o ne dispone il respingimento all'estero. Delle predette misure e' informato il Ministero.
Le spese relative alle misure di cui al presente articolo sono a carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli esemplari o del suo rappresentante.
Comma 3
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Il Ministero coordina, con il supporto dell'ISPRA, il sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale di cui all'articolo 14 del regolamento.
Il sistema di sorveglianza assicura il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.
Il Ministero redige, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, linee guida contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, al fine di produrre dati standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione rapida o di gestione previste dal regolamento.
Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero i dati e le informazioni raccolte ogni dodici mesi.
Il Ministero provvede alle notifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento in base ai dati ed alle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza. Delle notifiche e' informato il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Per eventuali segnalazioni della comparsa di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, il Ministero mette a disposizione, nel proprio sito istituzionale, una apposita casella di posta elettronica.
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Il Ministero effettua la notifica alla Commissione europea prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento e le comunicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento ed informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del rilevamento precoce di cui al comma 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, il Ministero, senza indugio e comunque entro tre mesi dalla comunicazione, dispone misure di eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le regioni e le province autonome interessate dalla presenza della specie e, ove opportuno, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
Le autorita' competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto dagli interventi di eradicazione degli esemplari della specie esotica invasiva.
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Nel caso ricorrano i presupposti previsti all'articolo 18 del regolamento, il Ministero puo' disporre una deroga motivata all'obbligo di eradicazione rapida degli esemplari contenente idonee misure di contenimento e di gestione, al fine di evitare l'ulteriore diffusione della specie.
La deroga di cui al precedente comma puo' essere disposta dal Ministero, anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome che hanno rilevato l'introduzione o la presenza di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale. In tal caso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano forniscono al Ministero le informazioni previste all'articolo 18 del regolamento, entro e non oltre trenta giorni dal rilevamento.
Il Ministero, in caso di valutazione positiva della richiesta di cui al comma 2, da assumere entro e non oltre sessanta giorni dal rilevamento, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, notifica, senza indugio, alla Commissione europea la propria decisione, accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni stabilite all'articolo 18 del regolamento. In caso di valutazione negativa, il Ministero dispone le misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19.
Nel caso in cui la Commissione europea con atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, non respinga la decisione notificata, il Ministero, con il supporto dell'ISPRA e sentite le regioni e le province autonome interessate, dispone l'applicazione delle misure di gestione di cui all'articolo 22. Nel caso in cui la Commissione europea respinga la decisione notificata, il Ministero dispone le appropriate misure di eradicazione rapida ai sensi dell'articolo 19.
Il Ministero informa le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in merito alle comunicazioni intercorse con la Commissione europea.
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Il Ministero puo' adottare, sentiti i Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, misure di emergenza, sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non figura nell'elenco dell'Unione, ma che, in base a prove scientifiche preliminari, il Ministero ritenga possa rispondere ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento.
Le misure di cui al comma 1 sono adottate con decreto del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare.
Il Ministero notifica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure introdotte ai sensi del comma 1 e le prove a loro sostegno e cura gli adempimenti previsti dall'articolo 10 del regolamento.
Comma 3
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui e' stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversita', sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanita' animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. Con il medesimo decreto puo' essere temporaneamente autorizzato l'uso commerciale di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento.
Le misure di gestione, che possono essere articolate su base regionale, rispettano i parametri stabiliti dall'articolo 19 del regolamento e, se del caso, stabiliscono gli interventi di ripristino degli ecosistemi danneggiati di cui all'articolo 23. Dette misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame delle misure di gestione secondo le modalita' di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies.
Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al comma 1 con il supporto dell'ISPRA e avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attivita' con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati. Dell'applicazione delle misure e dei risultati conseguiti nel corso delle attivita' di eradicazione degli esemplari e' informato il Ministero.
Le autorita' competenti per territorio adottano i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ad aree private nel caso in cui sia richiesto nell'ambito delle misure di gestione.
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o gli enti gestori delle aree protette nazionali, concluse le operazioni di eradicazione rapida o nell'ambito delle misure di gestione di cui all'articolo 22, previo nulla osta del Ministero, adottano appropriate misure di ripristino per favorire la ricostituzione di un ecosistema che e' stato degradato, danneggiato o distrutto da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.
Nel caso in cui, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza emerge che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino, il Ministero, sentito l'ISPRA, puo' autorizzare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a non realizzare gli interventi di ripristino di cui ai commi precedenti.
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale di cui alla Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonche' i costi di ripristino, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.
Comma 3
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
Le pene di cui al comma 1, lettere a) e c), sono comminate congiuntamente se dal fatto deriva la necessita' di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e 23.
Le pene previste ai commi che precedono sono diminuite di un terzo se la violazione e' commessa per colpa. Se il fatto e' commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza fino a sei mesi.
Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), se dal fatto deriva la necessita' di applicare le misure previste dagli articoli 19, 22 e 23, le sanzioni amministrative sono aumentate fino al triplo.
E' sempre ordinata la confisca degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non e' pronunciata condanna penale o non e' stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero.
Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di rinvio allo Stato di provenienza, mantenimento o distruzione sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Il Ministero dispone l'immediata revoca del permesso o dell'autorizzazione rilasciate ai sensi del Titolo III nel caso siano comminate le sanzioni penali previste dal presente articolo o le sanzioni amministrative di cui al comma 4, lettere b) e c).
Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste, nonche' per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5, provvede il Comando unita' tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
I proventi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinche' siano destinate alla attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui al presente decreto.
Comma 3
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 27 e 28, chiunque detiene uno o piu' esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, e' tenuto a farne denuncia al Ministero, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Chiunque detiene uno o piu' esemplari di specie esotiche incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale di cui all'articolo 5 e nei successivi aggiornamenti e' tenuto a farne denuncia al Ministero entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I soggetti autorizzabili ai sensi dell'articolo 8 o dell'articolo 9 del regolamento devono, contestualmente alla denuncia di cui al comma 1, richiedere il permesso o l'autorizzazione di cui al Titolo III. Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7.
Se il detentore degli esemplari di cui al comma 1 non rientra tra i soggetti autorizzabili ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7.
Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
I proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, che ne erano in possesso prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale previsto dal presente decreto possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere o sono autorizzati a detenerli fino alla fine della vita naturale degli esemplari, purche' il possesso sia denunciato secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, e, nella denuncia, il proprietario fornisca adeguate informazioni relative alla specie, al sesso ed all'eta' degli esemplari nonche' la descrizione delle modalita' di confinamento e delle misure adottate per garantire l'impossibilita' di riproduzione e la fuoriuscita. ((1))
Il Ministero, valutata la comunicazione ricevuta e le informazioni fornite, puo' disporre i controlli previsti dall'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilita' di riproduzione e di fuoriuscita.
Nel caso venga accertata la non idoneita' del confinamento o si verifichino riproduzioni, gli esemplari e la prole sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7.
Il Ministero, con il supporto dell'ISPRA, pubblica nel proprio sito internet le linee guida per la corretta gestione degli animali di cui al comma 1, che illustrano i rischi connessi alla detenzione di detti animali.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano propri programmi di educazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alla possibilita' per i proprietari di consegnare a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere, gli animali che non possono essere detenuti nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le strutture autorizzate di cui al comma 1 alle quali gli esemplari possono essere consegnati.
Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e' prorogato al 31 agosto 2019".
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, sono autorizzati a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.
Entro centottanta giorni dall'iscrizione delle specie negli elenchi suddetti, i detentori delle scorte comunicano al Ministero e alle Regioni e alle Province autonome interessate l'inventario degli esemplari vivi o di loro parti riproducibili, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari medesimi e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito.
La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali possono essere effettuati entro il termine massimo di un anno dall'iscrizione della specie negli elenchi di specie esotiche invasive di cui al comma 1, purche' gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure per evitarne la fuga e la riproduzione. La vendita e il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono comunicati al Ministero. Gli utilizzatori non commerciali che sono entrati in possesso di esemplari vivi ai sensi del presente comma possono successivamente affidare gli stessi esemplari a strutture pubbliche o private autorizzate, anche estere.
Il Ministero puo' disporre i controlli previsti all'articolo 13, al fine di verificare l'impossibilita' di fuoriuscita.
Nel caso in cui la struttura o la modalita' di trasporto non siano ritenute idonee, gli esemplari sono confiscati e il Ministero ne dispone secondo le modalita' previste dall'articolo 25, comma 7.
Le autorizzazioni per le specie di acquacoltura rilasciate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 si intendono revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli elenchi di cui al comma 1, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse una durata superiore.
Nessun indennizzo e' dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Le spese relative alle attivita' di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 sono a carico del richiedente, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva rassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle attivita' di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.