DECRETO LEGISLATIVO

Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00182)

Numero 169 Anno 2016 GU 31.08.2016 Codice 16G00182

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-04;169

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:22:08

Art. 1

#

Comma 1

Modifica all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

Comma 2

All'articolo 1, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La presente legge disciplina, altresi', i compiti e le funzioni delle Autorita' di sistema portuale (AdSP), degli uffici territoriali portuali e dell'autorita' marittima. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».


Art. 5

#

Comma 1

Introduzione dell'articolo 4-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

Comma 2

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis (Sostenibilita' energetica). - 1. La pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilita' energetica ed ambientale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in materia.
2. A tale scopo, le Autorita' di sistema portuale promuovono la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2.
3. Il documento di cui al comma 2, redatto sulla base delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito portuale. A tal fine, il documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale individua:
a) all'interno di una prefissata cornice temporale, gli interventi e le misure da attuare per il perseguimento dei traguardati obiettivi, dando conto per ciascuno di essi della preventiva valutazione di fattibilita' tecnico-economica, anche mediante analisi costi-benefici;
b) le modalita' di coordinamento tra gli interventi e le misure ambientali con la programmazione degli interventi infrastrutturali nel sistema portuale;
c) adeguate misure di monitoraggio energetico ed ambientale degli interventi realizzati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia.».


Art. 6

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

Art. 8

#

Comma 1

Introduzione dell'articolo 6-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

Comma 2

Dopo l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Uffici territoriali portuali). - 1. Presso ciascun porto gia' sede di Autorita' portuale, l'AdSP costituisce un proprio ufficio territoriale a cui e' preposto il Segretario generale di cui all'articolo 10 o da un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorita', con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti:
a) istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'AdSP;
b) di proposta, con riferimento a materie di rilevo locale in relazione alle quali la competenza appartiene all'AdSP;
c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni, nonche' i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell'AdSP.
2. Presso ciascun porto dell'AdSP ubicato presso un comune capoluogo di provincia non gia' sede di Autorita' portuale, l'AdSP puo' istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio e' preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorita', con qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato puo' anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'AdSP puo' istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non gia' sede di Autorita' portuale.».


Art. 9

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

Comma 2

L'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Organi dell'Autorita' di sistema portuale). - 1. Sono organi dell'autorita' di sistema portuale:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione (CG);
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli emolumenti del Presidente, nonche' i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'AdSP e vengono determinati dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I componenti dell'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attivita' del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disposti la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato di gestione qualora:
a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;
b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo;
c) non siano approvati i bilanci entro il termine previsto dalla normativa vigente.
4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina, altresi', un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), il commissario deve comunque adottare entro sessanta giorni dalla nomina un piano di risanamento. A tal fine puo' imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.».


Art. 10

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

Comma 2

L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Presidente dell'autorita' di sistema portuale). - 1. Il Presidente e' nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, ferma restando l'applicazione della disciplina generale di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge 8 agosto 1990, n. 241. Il Presidente e' scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AdSP, resta in carica quattro anni e puo' essere riconfermato una sola volta. Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge. Al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b). Il Presidente e' soggetto all'applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
3. Il Presidente:
a) nomina e presiede il Comitato di gestione;
b) propone la nomina del Segretario generale;
c) sottopone al Comitato di gestione, per l'approvazione, il piano operativo triennale;
d) sottopone al Comitato di gestione, per l'adozione, il piano regolatore di sistema portuale;
e) sottopone al Comitato di gestione gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale;
f) dispone con propria delibera, sentito il Comitato di gestione, in merito alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 11;
g) provvede al coordinamento delle attivita' svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di sportello unico doganale e dei controlli, nonche' al coordinamento e al controllo delle attivita' soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. In particolare, per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle procedure, promuove iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta in volta competenti. Il presidente puo', altresi', promuovere la stipula di protocolli d'intesa fra l'autorita' e le altre amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e la semplificazione delle procedure;
h) promuove programmi di investimento infrastrutturali che prevedano contributi dello Stato o di soggetti pubblici nazionali o comunitari;
i) partecipa alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di riferimento;
l) promuove e partecipa alle conferenze di servizi per lo sviluppo del sistema portuale e sottoscrive gli accordi di programma;
m) amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
n) esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite all'AdSP dagli articoli 16, 17 e 18 nel rispetto delle deliberazioni della Autorita' di regolazione dei trasporti, nonche' delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;
o) assicura la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dagli articoli 5 e 5-bis. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni;
p) puo' disporre dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) informando, nella prima riunione utile, il Comitato di gestione;
q) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorita' marittima e le amministrazioni locali interessate;
r) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'AdSP;
s) il presidente dell'autorita' di sistema portuale, inoltre, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, puo' convocare apposita conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati, al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto.
4. Il Presidente riferisce annualmente sull'attivita' svolta con relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.».


Art. 11

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

Comma 2

L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Comitato di gestione). - 1. Il Comitato di gestione e' composto:
a) dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parita' dei voti espressi;
b) da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
c) da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle citta' metropolitane, ove presente, il cui territorio e' incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
d) da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorita' portuale inclusi nell'AdSP, esclusi i comuni capoluogo delle citta' metropolitane;
e) da un rappresentante dell'autorita' marittima, designato dalle direzioni marittime competenti per territorio, con diritto di voto nelle materie di competenza, prevedendo la partecipazione di comandanti di porti diversi da quello sede dell'AdSP, nel caso in cui siano affrontate questioni relative a tali porti.
1-bis. Alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'AdSP e ubicato in un comune capoluogo di provincia non gia' sede di Autorita' portuale. Il rappresentante e' designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.
2. I componenti di cui al comma 1 durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente. Le loro designazioni devono pervenire al Presidente entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dallo stesso, sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei componenti. Ai componenti designati si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, previsti per il presidente dell'AdSP.
3. In attesa della costituzione della citta' metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il componente di cui al comma 1, lettera c), e' designato dal sindaco del comune capoluogo.
4. Le funzioni di segretario del Comitato di gestione sono svolte dal Segretario generale.
5. Il Comitato di gestione:
a) adotta il piano regolatore di sistema portuale;
b) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e logistiche;
c) approva il bilancio di previsione, le note di variazione e il conto consuntivo;
d) predispone, su proposta del Presidente, il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'AdSP, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) approva la relazione annuale sull'attivita' dell'AdSP da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q);
g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni ed alle concessioni di cui agli articoli 6, comma 11, 16 e 18 di durata superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, ed all'articolo 18, commi 1 e 3;
h) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;
i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, la dotazione organica dell'AdSP;
l) delibera il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale dell'AdSP e gli strumenti di valutazione dell'efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell'AdSP;
m) nomina il Segretario generale, su proposta del Presidente dell'AdSP.
6. Il Comitato di gestione si riunisce di norma ogni due mesi e, comunque, su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti; per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a). Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.».


Art. 13

#

Comma 1

Modifiche all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

Comma 2

L'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Collegio dei revisori dei conti). - 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali, o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I membri del Collegio restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta. I compensi dei membri del Collegio dei revisori sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'AdSP. Ai membri del Collegio dei revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti del Collegio non possono partecipare, in qualsiasi forma, alle attivita' attinenti le competenze dell'AdSP o di altri organismi che svolgono compiti, in qualsiasi modo collegati alle attivita' dell'AdSP.
3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a tutti i compiti previsti dalla normativa vigente relativamente alla funzione di revisore dei conti. Esso, in particolare:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione;
b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;
c) redige le relazioni di propria competenza ed in particolare una relazione sul conto consuntivo;
d) riferisce periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
e) assiste alle riunioni del Comitato di gestione di cui all'articolo 9 con almeno uno dei suoi membri.
4. Il Collegio puo' chiedere al Presidente dell'AdSP notizie sull'andamento e la gestione dell'AdSP ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti eventuali irregolarita' riscontrate.
5. Il Collegio dei revisori e' convocato dal Presidente del collegio, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purche' con modalita' di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale degli argomenti. In tal caso la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.».


Art. 14

#

Comma 1

Introduzione degli articoli 11-bis e 11-ter alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

Comma 2

Dopo l'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Organismo di partenariato della risorsa mare). - 1.
Presso ciascuna autorita' di sistema portuale e' istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti, gia' sedi di autorita' portuale, facenti parte del sistema portuale dell'AdSP, nonche' da:
a) un rappresentante degli armatori;
b) un rappresentante degli industriali;
c) un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18;
d) un rappresentante degli spedizionieri;
e) un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto;
f) un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto;
g) un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;
h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale;
i) tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto;
l) rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di designazione dei componenti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita' dell'Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati.
3. L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonche' funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine:
a) all'adozione del piano regolatore di sistema portuale;
b) all'adozione del piano operativo triennale;
c) alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'AdSP suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalita' ed operativita' del porto;
d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
e) alla composizione degli strumenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettera l).
4. Laddove in una unica AdSP siano confluiti o confluiscano piu' porti centrali, di cui al Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013, gia' sedi di Autorita' portuali, presso ognuno di questi e' istituito l'Organismo del Cluster Marittimo, sulla base di proprio regolamento adottato dall'AdSP, di concerto con l'Organismo di partenariato della Risorsa.
5. Qualora l'Autorita' intenda discostarsi dai pareri resi dall'Organismo, e' tenuta a darne adeguata motivazione.
Art. 11-ter (Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP). - 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, con il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche che attengono i grandi investimenti infrastrutturali, le scelte di pianificazione urbanistica in ambito portuale, le strategie di attuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, nonche' le strategie di marketing e promozione sui mercati internazionali del sistema portuale nazionale, operando, altresi', la verifica dei piani di sviluppo portuale, attraverso specifiche relazioni predisposte dalle singole AdSP. La Conferenza e' presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed e' composta dai Presidenti delle AdSP e da due rappresentanti della Conferenza Unificata. Il Ministro, con proprio decreto, puo' nominare un esperto, avente comprovata esperienza e qualificazione professionali nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, con compiti di supporto. L'esperto, nello svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si applica la disciplina dettata in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' sui limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Gli emolumenti dell'esperto di cui al terzo periodo determinati, nel rispetto dei limiti retributivi di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono a carico dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativa alla struttura tecnica di missione. La struttura della rappresentanza unitaria delle AdSP collabora con la Conferenza nello svolgimento dei compiti ad essa affidati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Alle riunioni della Conferenza sono invitati i rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali delle categorie operanti nel settore marittimo portuale comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno.
3. Nell'ambito delle attivita' cui e' preposta la Conferenza nazionale di Coordinamento delle AdSP, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Stato-Regioni, e' definito e approvato un Accordo quadro nazionale volto a integrare l'esercizio delle rispettive competenze e sostenere attivita' di interesse comune in materia di sviluppo logistico di area vasta a supporto del sistema delle AdSP, in ambiti territoriali omogenei, anche interregionali, per il coordinamento delle politiche di sviluppo della portualita' in connessione con le altre reti di trasporto su ferro, su gomma e aeree, anche ai fini delle loro integrazioni ai Corridoi europei e alle rotte del commercio internazionale.».


Art. 18

#

Comma 1

Introduzione dell'articolo 15-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

Comma 2

Dopo l'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Sportello unico amministrativo). - 1. Presso la AdSP opera lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) che, per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attivita' economiche, ad eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale e dei controlli e la sicurezza, svolge funzione unica di front office rispetto ai soggetti deputati ad operare in porto.».


((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 232)).


Art. 20

#

Comma 1

Sportello unico doganale e dei controlli

Comma 2

Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresi', la competenza nonche' i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali gia' previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorita' Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli».


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, di cui l'Ufficio doganale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli.
Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni si applicano i termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dai protocolli di settore.».


Art. 21

#

Comma 1

Semplificazioni formalita' arrivo e partenza delle navi


Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alle navi assoggettate alla direttiva 2010/65/UE circa l'obbligo di trasmettere i formulari IMO FAL riguardo le dichiarazioni delle provviste di bordo, degli effetti personali dell'equipaggio, dell'elenco dei passeggeri e delle merci pericolose a bordo, all'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale che operano tra porti situati nel territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano, sono esentate dall'obbligo di trasmissione dei formulari IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime navi che dichiarano nel formulario IMO FAL numero 1 di non trasportare merci pericolose sono esentate dalla presentazione del formulario IMO FAL numero 7.».


Art. 22

#

Comma 1

Disposizioni transitorie e clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Gli organi delle soppresse Autorita' portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente decreto legislativo.


Su richiesta motivata del Presidente della Regione, da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, puo' essere altresi' disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il mantenimento, per un periodo non superiore a trentasei mesi, dell'autonomia finanziaria e amministrativa di Autorita' Portuali gia' costituite ai sensi della citata legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto e' disciplinata la nomina e la composizione degli organi di governo per la fase transitoria.


I limiti territoriali delle AdSP individuate nell'allegato A che, ai sensi di cui all'articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994, sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti Autorita' portuali nonche' dagli ambiti portuali, quali aree demaniali marittime, opere portuali e antistanti specchi acquei, dei porti di cui all'allegato A, non gia' sede di Autorita' Portuale.


Fino all'approvazione del regolamento di contabilita' di cui all'articolo 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994, come modificato dal presente decreto, l'autorita' di sistema portuale applica il regolamento di contabilita' della soppressa autorita' portuale dove ha sede la stessa autorita' di sistema portuale. I bilanci delle soppresse autorita' portuali che costituiscono l'autorita' di sistema portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del presente decreto.


Le AdSP subentrano alle Autorita' portuali cessate nella proprieta' e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi.


In sede di prima applicazione, ai fini dell'approvazione del piano regolatore di sistema portuale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l'autorita' competente per la VAS esprimono le proprie valutazioni esclusivamente sugli elementi e contenuti di piano che risultano integrativi o modificativi rispetto alle previsioni dei piani regolatori dei porti ricadenti all'interno della autorita' di sistema portuale, purche' detti piani siano stati approvati a seguito di valutazione ambientale strategica o di valutazione di impatto ambientale.


All'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 23

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.