I procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nei termini massimi indicati nella Tabella B.
Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, per i procedimenti di cui alla Tabella B, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti.
All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capitolo II del titolo IV del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, l'ufficio doganale provvede ad inviare in via telematica alle amministrazioni competenti i dati raccolti, necessari all'avvio dei procedimenti di cui al comma 1.
Le amministrazioni comunicano per via telematica gli esiti dei procedimenti di rispettiva competenza all'ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale.