DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione. (11G0008)

Numero 242 Anno 2010 GU 14.01.2011 Codice 011G0008

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-11-04;242

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2021, N. 235))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore".


Art. 2

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Comma 1

Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali

Comma 2

I termini massimi di conclusione dei procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella A.


I termini massimi di conclusione dei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella B.


Art. 3

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Comma 1

Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione

Comma 2

L'ufficio doganale provvede al controllo e all'eventuale scarico delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta, prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione ed elencati nella Tabella A, rilasciati dalle amministrazioni di competenza nei tempi previsti in detta Tabella.


Gli operatori si rivolgono alle amministrazioni competenti per l'attivazione dei procedimenti limitatamente a quelli contrassegnati dal numero 1 e dai numeri da 55 a 65 della Tabella A.


Art. 4

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Comma 1

Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali

Comma 2

I procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nei termini massimi indicati nella Tabella B.


Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, per i procedimenti di cui alla Tabella B, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti.


All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capitolo II del titolo IV del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, l'ufficio doganale provvede ad inviare in via telematica alle amministrazioni competenti i dati raccolti, necessari all'avvio dei procedimenti di cui al comma 1.


Le amministrazioni comunicano per via telematica gli esiti dei procedimenti di rispettiva competenza all'ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale.


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2021, N. 235))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore".


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2021, N. 235))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore".


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2021, N. 235))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore".


Art. 8

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Comma 1

Aggiornamento periodico delle Tabelle A e B

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al periodico aggiornamento delle Tabelle A e B del presente decreto.