DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) (21G00259)

Numero 235 Anno 2021 GU 31.12.2021 Codice 21G00259

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2021-12-29;235

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita'


In esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 57, 58, 59 e 60 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, il presente regolamento disciplina lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine di attuare il coordinamento in via telematica di tutti i procedimenti e controlli connessi all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale e di assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1., «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.


Art. 2

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Comma 1

Sportello unico doganale e dei controlli

Comma 2

I controlli di cui all'articolo 20, commi 1 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, sono assicurati dallo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, denominato «Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO)».


Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' delle relative regole tecniche, il coordinamento per via telematica dei controlli, di cui al comma 1, e' realizzato mediante accordi di cooperazione finalizzati all'interoperabilita', tramite il Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione (SPC) di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi delle amministrazioni e organi dello Stato interessati.


In caso di indisponibilita' dei sistemi informativi, sono assicurate procedure di soccorso sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi negli accordi di cooperazione, di cui al comma 2.


Art. 3

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Comma 1

Portale dello sportello unico doganale e dei controlli

Comma 2

Presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' istituito il Portale dello sportello unico doganale e dei controlli («Portale SUDOCO»).


Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 131 a 134 del regolamento (UE) 2017/625 riguardanti il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE, nonche' le altre disposizioni relative ai sistemi unionali per gli altri controlli diversi da quelli previsti dal citato regolamento (UE) 2017/625, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci, il Portale SUDOCO funge da interfaccia unica per l'attivazione, per la tracciabilita' dello stato, per la conclusione e per la consultazione dei procedimenti e dei controlli di cui all'articolo 2.


Art. 4

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Comma 1

Elenco dei procedimenti e dei controlli

Art. 5

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Comma 1

Trattamento dei dati personali

Comma 2

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 135 e 136 del regolamento (UE) 2017/625 riguardanti il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori al Portale SUDOCO avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto della dignita' umana, dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona.


Titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativi ai procedimenti e ai controlli di cui all'articolo 2, sono esclusivamente le singole amministrazioni o i singoli organi dello Stato competenti, ivi inclusa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli e' responsabile, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 8), del regolamento (UE) 2016/679, del trattamento dei dati forniti dagli operatori tramite il Portale SUDOCO alle Amministrazioni o altri organi dello Stato relativi ai procedimenti e ai controlli di cui all'articolo 2.


Il trattamento dei dati personali e' effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Le misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 sono specificate dalle amministrazioni o organi dello Stato anche nell'ambito dei sistemi di cooperazione di cui all'articolo 2, comma 2, e dei relativi accordi di servizio con le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


Art. 6

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Comma 1

Procedimenti prodromici all'assolvimento
delle formalita' doganali


Gli operatori utilizzano il portale SUDOCO per l'attivazione in modalita' telematica dei procedimenti prodromici di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.


Il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma 1, i processi di interoperabilita' necessari al rilascio delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta prodromici all'assolvimento delle formalita' doganali.


All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capo II del Titolo V del regolamento (UE) n. 952/2013, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano i processi di interoperabilita' necessari al controllo di validita' e all'eventuale scarico delle predette certificazioni, autorizzazioni, licenze e nulla-osta.


Art. 7

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Comma 1

Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali


Gli operatori forniscono, attraverso il Portale SUDOCO, le informazioni necessarie, per avvalersi dell'esecuzione contemporanea e nello stesso luogo degli eventuali controlli contestuali alla presentazione della merce.


Nel caso di controlli di animali e merci disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli da 44 a 72 del regolamento (UE) 2017/625, il comma 1 si applica nel rispetto prioritario di dette disposizioni, in particolare per quanto riguarda le modalita' e la frequenza dei controlli da effettuarsi presso le strutture dei posti di controllo frontalieri.


All'atto della presentazione delle merci in dogana di cui al capo II del Titolo IV del regolamento (UE) n. 952/2013, o della dichiarazione doganale di cui al capo II del Titolo V del citato regolamento, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli attiva i processi di interoperabilita' necessari all'avvio dei controlli di cui al comma 1, avvalendosi delle informazioni raccolte attraverso il Portale SUDOCO.


I sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma 3, i processi di interoperabilita' necessari al coordinamento dei procedimenti e dei controlli e alla conclusione degli stessi.


Art. 8

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Comma 1

Controlli disposti da altre amministrazioni o organi dello Stato

Comma 2

Le amministrazioni e gli organi dello Stato, che effettuano controlli ulteriori rispetto a quelli elencati nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 4 novembre 2010, n. 242, ma che comunque concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, utilizzano il Portale SUDOCO per darne comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.


I controlli disposti dall'Autorita' giudiziaria e quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle Forze di polizia sono esclusi dalla comunicazione prevista al comma 1.


Al fine di prevenire e contrastare l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito delle operazioni doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pone in essere ogni necessaria forma di coordinamento con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza.


Art. 9

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Comma 1

Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente

Comma 2

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' istituito il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello unico doganale e dei controlli, con il compito di coordinare e armonizzare le scelte strategiche che attengono allo sviluppo dell'interoperabilita' dei sistemi informativi che cooperano nell'ambito dello Sportello unico doganale e dei controlli.


Il Comitato e' presieduto dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, o da un dirigente di vertice suo delegato.


In caso di impossibilita' a partecipare, i componenti del Comitato di cui al comma 3 nominano in sostituzione un delegato con poteri decisionali.


Al Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno.


Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono disponibili a legislazione vigente e puo' avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico-scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni che lo compongono. Si ricorre all'avvalimento di cui al precedente periodo nei limiti delle disponibilita' definite dalle predette amministrazioni e per le finalita' devolute al Comitato. Ai componenti del Comitato e agli osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Le attivita' di segreteria del Comitato sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.


Il Comitato stabilisce le azioni, nonche' le tempistiche, per lo sviluppo dello Sportello unico doganale e dei controlli e ne monitora l'andamento. Qualora emergano delle criticita' in relazione alle attivita' sopra descritte, il Comitato adotta ogni misura idonea ad assicurarne il regolare funzionamento.


In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, le amministrazioni partecipanti sono tenute ad informare il Comitato circa le modifiche dei regolamenti intervenute sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine del coordinamento delle attivita' derivanti dalle modifiche stesse.


Il Comitato, dopo aver ricevuto dalle amministrazioni e organi dello Stato interessati la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, provvede a dare tempestiva pubblicita' delle modifiche e aggiornamenti intervenuti, attraverso la pubblicazione degli atti normativi di modifica e aggiornamento dei termini procedimentali sul Portale SUDOCO.


Art. 10

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Comma 1

Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate

Comma 2

Il Comitato di cui all'articolo 9, nell'ambito delle scelte strategiche relative allo sviluppo dell'interoperabilita', si raccorda con il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, nonche', ove istituito, con il Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata (ZLS), anche al fine di perseguire ulteriori azioni di semplificazione amministrativa a beneficio delle imprese operanti nelle predette Zone speciali.


Art. 11

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Comma 1

Supporto logistico all'attivita' dello Sportello unico doganale e dei controlli


Le Societa' di gestione aeroportuale ed i gestori delle strutture logistiche interessate dallo Sportello unico doganale e dei controlli, nell'ottica dell'ottimale organizzazione delle attivita' di competenza relative alla gestione delle infrastrutture volte ad assicurare la fluidita' del traffico merci, forniscono, a titolo gratuito, con modalita' stabilite in apposito accordo, il supporto logistico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli e per l'esecuzione efficiente dei controlli.


Art. 12

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Comma 1

Disposizioni transitorie per il coordinamento operativo

Comma 2

La richiesta di esecuzione dei controlli per i quali non e' ancora attiva l'interoperabilita' va comunicata attraverso il Portale SUDOCO, affinche' il controllo sia eseguito, di norma, contemporaneamente e nello stesso luogo.


Il Comitato di cui all'articolo 9 promuove le iniziative necessarie per attuare il coordinamento dei procedimenti e dei controlli anche nella fase transitoria.


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni di coordinamento normativo

Art. 14

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Comma 1

Disposizioni di attuazione della Riforma 2.1 della componente M3C2 PNRR

Comma 2

Per il perseguimento delle finalita' dello Sportello unico doganale e dei controlli si tengono in considerazione le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE nonche' del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci.


Le modalita' tecniche di realizzazione del SUDOCO e il loro aggiornamento sono definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenendo anche conto delle specifiche e tempistiche del sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe»), di cui al regolamento (UE) 2021/1239, anche con l'obiettivo di assicurare l'interoperabilita' tra i relativi sistemi in conformita' con gli sviluppi tecnici e regolatori definiti in sede europea.


L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce gli elementi di competenza per il monitoraggio dell'attuazione della Riforma 2.1 della Missione 3 componente 2 del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche ai fini della relazione sullo stato di attuazione del PNRR, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.


Art. 15

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.