DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

Numero 194 Anno 2008 GU 11.12.2008 Codice 008G0215

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;194

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 2

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 3

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 4

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 5

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 6

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 7

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 8

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 9

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 10

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 11

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 12

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 13

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 14

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 15

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 16

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".


Art. 17

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Comma 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 32))
((6))


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194".