DECRETO LEGISLATIVO

Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (16G00103)

Numero 90 Anno 2016 GU 30.05.2016 Codice 16G00103

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;90

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato

Comma 2

All'articolo 22, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «e copre» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' presentato al Parlamento con riferimento a».


All'articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di spesa di particolari entrate» sono sostituite dalle seguenti: « di particolari entrate alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione».


All'articolo 25, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».


All'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio interessate».


All'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole «ai capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio interessate».


All'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte» e le parole: «dei capitoli medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime unita' elementari di bilancio».


All'articolo 32, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».


All'articolo 33, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».


All'articolo 36, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».


Art. 2

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Comma 1

Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative

Comma 2

Dopo l'articolo 25, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis. (Introduzione delle azioni). - 1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni.
2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalita' della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente.
3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:
a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalita', salvo quanto previsto al comma 4;
b) specificano la finalita' della spesa in termini di:
1) settori o aree omogenee di intervento;
2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;
3) tipi di attivita' omogenee;
4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;
5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;
c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalita';
d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto piu' possibile, stabili nel tempo.
4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa.
In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione.
5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, e' assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.
6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.
7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonche' di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-bis.
8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed e' conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6.».


Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dal presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


All'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «Per la spesa si compone di due sezioni:» fino a: «corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale», sono sostituite dalle seguenti: «Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita' politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».


Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi conseguente alla revisione della struttura delle note integrative di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal presente articolo, il piano degli obiettivi continua a fare riferimento ai programmi di spesa e si adegua a quanto previsto dal comma 4 non oltre gli adempimenti relativi alla predisposizione del disegno di legge di bilancio relativo all'anno 2018.


All'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al rendiconto di cui al comma 1 e' allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, e' articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticita' riscontrate.».


All'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 e' soppresso.


Art. 3

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Comma 1

Revisione delle appendici e degli allegati del Bilancio dello Stato

Comma 2

All'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome,» sono soppresse.


All'articolo 1, terzo comma, della legge 7 novembre 1977, n. 882, le parole: «in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: « mediante l'invio di apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.».


All'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, le parole: «Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale la tabella dei suddetti cambi di finanziamento».


All'articolo 548, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della difesa, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,».


All'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,».


Art. 4

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Comma 1

Programmazione delle risorse finanziarie e accordi tra Ministeri

Comma 2

Dopo l'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis. (Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri).
- 1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di stabilita' e con il disegno di legge di bilancio.
3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio.
5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia e finanza.».


L'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' soppresso.


All'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole «, nonche' del Rapporto di cui all'articolo 41» sono soppresse.


Art. 5

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Comma 1

Variazioni e flessibilita' di bilancio


All'articolo 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi».


All'articolo 24 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'.».


All'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «di una stessa missione» sono sostituite dalle seguenti: «anche di missioni diverse».


All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti.
4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.».


Nelle more del definitivo passaggio alle azioni quali unita' gestionali del bilancio l'unita' elementare di riferimento per le predette variazioni compensative restano i capitoli.


All'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «consumi intermedi» sono sostituite dalle seguenti: «acquisto di beni e servizi».


Art. 6

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Comma 1

Entrate finalizzate per legge

Comma 2

All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire tempestivita' nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio e' commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attivita', nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.».


Art. 7

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Comma 1

Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria


Dopo l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono inseriti i seguenti:
«Art. 44-bis. (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro). - 1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto e' rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'.
2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidita', ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti.
3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale.
Art. 44-ter. (Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilita' ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalita' per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilita' ordinaria e' determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definite le modalita' per la soppressione in via definitiva delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.
4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonche' i casi di urgenza e necessita'.
5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalita' di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le contabilita' speciali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la disponibilita' di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
7. Per le contabilita' speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
8. Non e' consentita l'apertura di nuove contabilita' speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2. ».


Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, di cui al medesimo comma 1, ovvero la soppressione in via definitiva di cui al comma 2 del suddetto articolo 44-ter, ((sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)).


Il divieto di cui al comma 8 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dal presente articolo decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di proroga delle contabilita' speciali aperte per le emergenze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gia' adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 7-bis

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Comma 1

(( (Ricognizione delle gestioni delle amministrazioni statali presso la tesoreria dello Stato ovvero presso il sistema bancario o postale) ))

Comma 2

((


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Al fine di garantire l'unita' del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettua, con cadenza triennale, una ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la tesoreria dello Stato ovvero su conti correnti bancari o postali, realizzate direttamente dalle amministrazioni dello Stato titolari o mediante avvalimento di soggetti terzi, i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.


Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno in cui e' effettuata la ricognizione, si individuano le gestioni da ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio e la data in cui e' effettuata la riconduzione. L'esito della ricognizione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La riconduzione e' effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.


Sono fatte salve, dalla riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio, le gestioni che presentino la caratteristica della rotativita' e che siano autorizzate espressamente dalla legge. Fanno altresi' eccezione la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati e i casi di urgenza e necessita'.


Resta fermo quanto previsto, per i conti correnti di tesoreria centrale, dall'articolo 44-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, per le contabilita' speciali, dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.


La disponibilita' di ciascuna gestione alla data di riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite, anche secondo un profilo pluriennale da stabilire nell'ambito della legge di bilancio.


Le amministrazioni interessate, alla chiusura delle gestioni oggetto di riconduzione alle ordinarie procedure di bilancio possono proseguire la gestione in forma diretta o tramite funzionari delegati di contabilita' ordinaria.


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Art. 7-ter

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Comma 1

(( (Fondi scorta) ))

Comma 2

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Nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile possono essere istituiti uno o piu' fondi di bilancio, denominati fondi scorta, volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonche' ad assicurare la continuita' nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. La sistemazione contabile dell'anticipazione avviene a valere sulle dotazioni delle pertinenti unita' elementari del bilancio dello Stato.


L'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta tra le strutture di cui al comma 1 mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse.


Non possono essere oggetto di anticipazione a valere sui fondi scorta, le spese, di natura ricorrente e continuativa, relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria e all'acquisizione e gestione di beni immobili.


In considerazione della natura di anticipazione delle risorse erogate dai fondi scorta, nello stato di previsione dell'entrata e' istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unita' elementare del bilancio con una dotazione di pari importo, per la sistemazione contabile di cui al comma 5.


Alla chiusura dell'esercizio finanziario, le somme anticipate dal fondo scorta, eventualmente reintegrate dalle pertinenti unita' di bilancio, e ancora nella disponibilita' delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, salvo l'adeguamento allo stanziamento, le amministrazioni possono stabilire, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita', che le predette somme permangano, in tutto o in parte, nella disponibilita' delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato. Delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilita' delle strutture e' tenuta evidenza contabile da parte delle amministrazioni interessate. In tale circostanza, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilita' delle strutture e' versato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta. Con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione.


Per la gestione delle attivita' istituzionali delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, relative alle funzioni e alle esigenze ivi indicate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati alle predette strutture in base ai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'. Le stesse effettuano le spese utilizzando la dotazione finanziaria affluita, anche in anticipazione dalle unita' elementari di bilancio relative al fondo scorta, sui predetti conti bancari o postali. La dotazione finanziaria e' periodicamente reintegrata a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, con le ordinarie procedure di spesa.


Per le esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili di talune strutture, l'amministrazione, tramite i propri centri di responsabilita' amministrativa, puo' autorizzare trasferimenti temporanei di risorse in favore delle stesse a valere sulle disponibilita' dei conti correnti intestati ad altre strutture. Detti trasferimenti sono regolati in occasione della prima utile somministrazione di fondi, con le modalita' previste dai propri regolamenti di organizzazione e contabilita'.


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Art. 8

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Comma 1

Sistema di contabilita' finanziaria
economico-patrimoniale e piano dei conti integrato


Dopo l'articolo 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono inseriti i seguenti:
«Art. 38-bis. (Sistema di contabilita' integrata finanziaria economico-patrimoniale). - 1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilita' economico patrimoniale in affiancamento alla contabilita' finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.
2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilita' integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.
3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, definiti in conformita' con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonche' a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di cui all'articolo 42.
4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies.
Art. 38-ter. (Piano dei conti integrato). - 1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.
2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilita' integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue le seguenti finalita':
a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;
b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonche' il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;
d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilita' integrata.
3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite:
a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilita' finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;
b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio;
c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio;
4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies.
Art. 38-quater. (Transazione contabile elementare e sua codificazione). - 1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilita' integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.
2. Ciascuna transazione elementare e' caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 38-quinquies. (Adeguamento SIOPE). - 1. Con le modalita' definite dall'articolo 14, comma 8, e in base agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato e' sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilita' finanziaria.
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.
Art. 38-sexies. (Sperimentazione). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, e' disciplinata un'attivita' di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonche' della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto e' introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.».


Art. 9

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Comma 1

Bilancio di genere

Comma 2

Dopo l'articolo 38-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 dell'articolo 8, e' inserito il seguente:
«Art. 38-septies. (Bilancio di genere). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione.
3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e modalita' di rappresentazione stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009.».


Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal presente articolo, e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 10

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Comma 1

Abrogazione e modificazione di norme

Art. 11

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a euro 13.844.000 per l'anno 2016, a euro 12.212.000 per l'anno 2017, a euro 11.444.000 per l'anno 2018 e a euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2016

MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze


Visto, il Guardasigilli: Orlando


Art. 11-bis

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Comma 1

(Apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilita' speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta)

Comma 2

Considerata la natura di necessita' e urgenza delle spese sostenute dalle amministrazioni dello Stato dotate di fondi scorta di cui all'articolo 7-ter al fine di garantire una programmatica e strutturata riconduzione in bilancio delle gestioni operanti su conti di tesoreria e di assicurare la continuita' nell'esercizio delle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, su richiesta delle stesse, il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, puo' autorizzare, per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di tesoreria operata ai sensi all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'apertura di un'unica contabilita' speciale per ciascun Ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e contabilita' dell'amministrazione, o da una quota parte delle stesse, e dai relativi reintegri effettuati a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio. La predetta richiesta e' inviata almeno trenta giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. A decorrere dal secondo esercizio successivo alla chiusura delle predette gestioni, le spese relative alle predette esigenze sono gestite unicamente con le modalita' di cui all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con conseguente chiusura della contabilita' speciale e versamento delle disponibilita' eventualmente residue all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di definire anticipatamente il sistema di gestione piu' efficace, i flussi finanziari, i soggetti interessati e le connesse responsabilita' in regime di contabilita' ordinaria, le amministrazioni interessate individuano l'elenco delle articolazioni che, gia' nel periodo di operativita' della predetta contabilita' speciale unica, effettueranno la gestione delle spese relative al fondo scorta integralmente in regime di contabilita' ordinaria.
L'elenco di tali articolazioni e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente alla richiesta di apertura della nuova contabilita' speciale o comunque almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti.


Considerata la necessita' di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data ((dal 6 aprile 2009)), le contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al ((31 dicembre 2026)) limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilita' speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero da' conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilita' speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data di chiusura delle contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilita' residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalita', in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero puo' stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilita' speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.


In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria, operata ai sensi all'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i propri regolamenti di organizzazione e contabilita' alle nuove modalita' operative.