Il presente decreto legislativo disciplina le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico ((e delle imprese pubbliche e private, ai sensi di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater)).
Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalita' previste dal medesimo decreto, inclusi i documenti i cui diritti di proprieta' intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformita' alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, ((Capo I e)) Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
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Il presente decreto si applica ai dati della ricerca conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9-bis.
La disciplina di cui al comma 2-ter si applica anche alle imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse;
Il presente decreto disciplina altresi' il riutilizzo dei documenti ai quali si applica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di recepimento della direttiva 2007/2/CE.
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Il presente decreto si applica altresi' quando i documenti di cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per il loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni caso assicurata la parita' di trattamento tra tutti i riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2015, N. 102.