DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE). (10G0043)

Numero 32 Anno 2010 GU 09.03.2010 Codice 010G0043

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;32

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(Finalita' e ambito di applicazione)

Comma 2

Il presente decreto e' finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente.


Per le finalita' di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realta' regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente.


Il presente decreto si applica altresi' ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati territoriali di cui al comma 3.


Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3, (( lettera b) )), ma per i quali i terzi detengano i diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' pubblica puo' intervenire in virtu' del presente decreto solo previa autorizzazione dei medesimi terzi.


Il presente decreto si applica fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.


Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territoriali. ((Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e' espressamente previsto dalle norme vigenti.))


Art. 3

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Comma 1

(Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale)

Comma 2

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorita' competente per l'attuazione del presente decreto.
Per l'assolvimento di tali funzioni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, quale struttura di coordinamento anche ai fini dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 12 e del raccordo con la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, e previa procedura di consultazione pubblica telematica, e' costituito ed aggiornato l'elenco ufficiale delle autorita' pubbliche responsabili della disponibilita' dei set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi.


Art. 4

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Comma 1

(Metadati)

Comma 2

Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano i set dei dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati ((in conformita' con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e)) secondo le modalita' esecutive e temporali di cui al presente articolo.


Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da piu' autorita' pubbliche o per conto di piu' autorita' pubbliche, le disposizioni del presente decreto si applicano solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11, individua la versione di riferimento nel caso in cui quest'ultima non sia univocamente identificata.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 GIUGNO 2014, N. 91)).


Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorita' pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all'Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013.


Le autorita' pubbliche che producono, gestiscono o aggiornano set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro novanta giorni dal collaudo o dalla validazione o dall'adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.


Art. 5

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Comma 1

(Repertorio nazionale dei dati territoriali)

Comma 2

Il repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 costituisce il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali di cui all'articolo 1, comma 3, ed ai servizi ad essi relativi di cui all'articolo 7.


I set di dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I, II e III costituiscono un sottoinsieme dei set di dati territoriali di interesse generale documentati all'interno del repertorio nazionale dei dati territoriali.


L'Autorita' competente, di cui all'articolo 3, comma 2, verifica con cadenza semestrale che il processo di definizione e di popolamento dei metadati avvenga in coerenza con lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.


All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali,".


Ai fini di una piu' efficace elaborazione delle regole tecniche per il repertorio nazionale dei dati territoriali e per l'interoperabilita' dei set di dati territoriali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' delegare un rappresentante dell'ISPRA alla partecipazione al Comitato di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.


Art. 6

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Comma 1

(Interoperabilita' dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi)

Comma 2

Le autorita' pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).


((


I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformita' alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.


))


Le autorita' pubbliche rendono disponibili set di dati territoriali raccolti ex novo e/o rielaborati in maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due anni dall'adozione delle disposizioni comunitarie. Le autorita' pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di dati territoriali ed i servizi ad essi relativi ancora in uso entro sette anni dall'adozione delle predette disposizioni comunitarie di esecuzione.


Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi agli elementi geografici che si estendono attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno o piu' Stati membri, l'autorita' competente, di cui all'articolo 3, comma 2, attiva e perfeziona con le analoghe autorita' degli altri Stati membri le procedure di decisione consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di tali elementi comuni, informandone preventivamente il Ministero degli affari esteri.


((


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinche' le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformita' alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine.


))


Art. 7

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Comma 1

(Servizi di rete)

Comma 2

I servizi di cui al comma 1 tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.


((Un servizio)) di ricerca di cui al comma 1 e' garantito sulla base del repertorio nazionale dei dati territoriali di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005.


Al fine di ridurre il proliferare della spesa per sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente disponibili i dati atti all'analisi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA, ferma restando la proprieta' e la responsabilita' del dato da parte delle altre autorita' pubbliche, cura la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite della rete SINAnet. ((Tale servizio sara' inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Art. 8

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Comma 1

(Geoportale nazionale)

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di Geoportale nazionale'. Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale. Il Geoportale nazionale consente ai soggetti interessati, pubblici e privati, di avere contezza della disponibilita' dell'informazione territoriale e ambientale.


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adegua, sulla scorta delle infrastrutture gia' esistenti presso lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale ((, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di cui al medesimo articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005)).


Art. 9

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Comma 1

(Accesso al pubblico)

Comma 2

Le autorita' pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell'aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l'accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via internet.


I servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico.


In deroga al comma 1, l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), e' escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale.


I motivi che giustificano la limitazione dell'accesso di cui ((al comma 3 e)) al comma 4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla fornitura del medesimo accesso.


Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) ed h), non si applicano in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell'ambiente.


I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.


In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle autorita' pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati l'ammontare delle tariffe al pubblico e le relative modalita' di pagamento per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi ((, in particolare quando sono coinvolte quantita' particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati)). Ai fini della determinazione delle tariffe si applica l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresi' pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile, sul proprio sito istituzionale.


Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.


Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e 9.


Qualora le autorita' pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), rendono disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilita', licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.


Art. 10

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Comma 1

(Condivisione e riutilizzo dei dati nell'ambito delle autorita' pubbliche)

Comma 2

Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono avere ripercussioni sull'ambiente, le autorita' pubbliche hanno libero accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. Le autorita' pubbliche consentono ad altre autorita' pubbliche lo scambio e il riutilizzo di tali dati e servizi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E' preclusa ogni limitazione che possa determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.


Qualora le condizioni per la messa a disposizione dei dati e dei servizi fra pubbliche amministrazioni siano fissate in appositi accordi, questi sono trasmessi all'Autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2.


((


Le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.


))


((


Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.


))


Quando un'istituzione o un organismo comunitario chiede la disponibilita' dell'accesso ad un set di dati territoriali o ad un servizio ad essi relativo, l'autorita' pubblica mette a disposizione, su richiesta, anche le informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui meccanismi di rilevamento, di trattamento, di produzione, di controllo qualita' e di ottenimento dell'accesso ai suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali informazioni supplementari siano disponibili e sia ragionevolmente possibile estrarle e fornirle.


Quando un'autorita' pubblica fornisce ad un'altra autorita' pubblica, ivi comprese le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), degli altri Stati membri, set di dati territoriali e servizi ad essi relativi, richiesti per l'adempimento di obblighi di informazione ai sensi della legislazione comunitaria in materia ambientale, tali set di dati territoriali e servizi ad essi relativi non sono soggetti ad alcuna tariffa.


Per i set di dati territoriali gia' acquisiti, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sotto condizioni di licenza d'uso, le autorita' pubbliche sono autorizzate a fornire i set di dati e servizi ad essi relativi secondo licenza.


In deroga ai commi 1 e 5, per esigenze di auto finanziamento delle autorita' pubbliche che producono o forniscono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, sono individuate le autorita' pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la fornitura dei dati territoriali ad altre autorita' pubbliche attraverso i servizi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere c) ed e). Con il medesimo provvedimento sono determinati l'ammontare delle tariffe stesse e le relative modalita' di pagamento. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005. Ai fini della determinazione dell'importo delle tariffe si applica l'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni in materia di scambio di documenti di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2006.


Gli introiti delle tariffe di cui al comma 7, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.


Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di pagamento, sulla base dei criteri indicati al comma 7.


Le tariffe di cui al comma 7 possono essere applicate soltanto qualora, in relazione alla tipologia di dati territoriali per i quali si chiede l'accesso, siano disponibili servizi di commercio elettronico, con l'eventuale previsione di clausole di esclusione della responsabilita', licenze online (click-licenses), ovvero licenze o accordi quadro che escludono ogni ostacolo temporale e amministrativo per l'accesso al servizio.


In deroga al presente articolo, le autorita' pubbliche originatrici dei set di dati possono limitare la condivisione ove esse ritengano che questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. Di tale limitazione e' data comunicazione attraverso i metadati di cui all'articolo 4.


Art. 11

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Comma 1

(Misure di coordinamento)

Comma 2

Ai fini del coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 'Tavolo di Coordinamento Stato - regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale' costituito con Atto n. 1367 del 17 gennaio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e' trasferito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed assume la denominazione di 'Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale' e la sua composizione e' adeguata secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5.


La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale e' organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali, nonche' di indirizzo tecnico all'azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il servizio di segreteria tecnica per la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale anche al fine del coordinamento dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei produttori terzi e dei fornitori di servizi a valore aggiunto relativamente all'individuazione di pertinenti set di dati, alla valutazione delle esigenze degli utilizzatori, all'invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad un feedback sull'attuazione del presente decreto. Lo svolgimento di tali attivita' possono essere anche garantite attraverso consultazioni pubbliche telematiche.


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, con il supporto della Consulta di cui al comma 1, la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle disposizioni di esecuzione e delle linee guida adottate a livello comunitario ai fini della attuazione del presente decreto.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono definite le modalita' di funzionamento della Consulta e sono determinati gli eventuali ulteriori rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti, istituti ed organismi nazionali, nonche' gli eventuali ulteriori rappresentanti degli enti locali. Con il medesimo provvedimento sono anche individuate, nell'ambito della Consulta, una o piu' sezioni tecniche per l'attivita' istruttoria su specifiche tematiche di competenza dell'Organo, tra cui almeno una sezione denominata "Tavolo tecnico di cooperazione" tra il livello nazionale ed il livello regionale per la realizzazione di un sistema coordinato e condiviso per il governo, la tutela, il monitoraggio ed il controllo dell'ambiente, del territorio e del mare, nell'ambito del SINAnet. I rappresentanti delle regioni, d'intesa con l'ISPRA, curano il raccordo tecnico ed informativo con le Agenzie ambientali, regionali e provinciali.


La partecipazione alla Consulta di cui al comma 1 non comporta compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di ridurre i costi di funzionamento della Consulta a carico delle amministrazioni e di massimizzarne l'efficacia operativa, le sessioni di lavoro possono essere anche condotte attraverso strumenti di teleconferenza, videopresenza o altre modalita' di gestione dei flussi informativi attraverso strumenti telematici che assicurino, comunque, parita' di partecipazione ai processi decisionali a tutti i rappresentanti.


Art. 12

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Comma 1

(Monitoraggio e rendicontazione)

Comma 2

Anche ai fini delle attivita' di monitoraggio e di rendicontazione, e' redatto l'elenco in formato elettronico dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli Allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e per Allegato, e dei servizi di rete di cui all'articolo 7, raggruppati per tipo di servizio.


L'elenco e' pubblicato annualmente, entro il 30 aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale.


I risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico ((, in via permanente,)) tramite il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Art. 13

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Comma 1

(Modifica degli Allegati)

Comma 2

Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, possono essere modificati gli Allegati del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.


Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.


Art. 14

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Comma 1

(Disposizioni transitorie e finali)

Comma 2

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorita' pubbliche si adeguano alle disposizioni dello stesso.


Art. 15

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Comma 1

(Disposizioni finanziarie)

Comma 2

Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando a tali imi le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.