DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. (15G00116)

Numero 102 Anno 2015 GU 10.07.2015 Codice 15G00116

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-05-18;102

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36

Comma 2

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 2006 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Tariffazione). - 1. I dati sono resi disponibili gratuitamente oppure, qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo e' limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale determina, su proposta motivata del titolare del dato, le tariffe standard corrispondenti ai costi effettivi previsti nel comma 1 e provvede alla pubblicazione delle stesse sul proprio sito istituzionale.
3. Il principio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
a) alle biblioteche, comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi;
b) alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;
c) ai casi eccezionali relativi a documenti per i quali le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono tenuti a generare utili sufficienti per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione.
4. Per i casi di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinati i criteri generali per la determinazione delle tariffe e delle relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Nel rispetto dei suddetti criteri, i musei, gli archivi e le biblioteche, comprese quelle delle universita', individuano, provvedendo ad aggiornarle ogni due anni, le tariffe sulla base dei costi effettivi sostenuti dagli stessi enti, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare in relazione alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente.
5. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottarsi entro il 15 settembre 2015, sono determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento da corrispondere a fronte delle attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
L'importo delle predette tariffe, individuato sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni e aggiornato ogni due anni, comprende i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un congruo utile da determinare, con i decreti di cui al presente comma, in relazione alle spese per investimenti sostenute dalle Amministrazioni nel triennio precedente.
6. Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali e' prevista una tariffa differenziata da determinarsi, con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.
7. I decreti di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Amministrazione competente.
8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi 4, 5 e 6 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, gli importi delle tariffe e le relative modalita' di versamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 4 e 5.».


All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2006 le parole da: «per il riutilizzo» a: «elettronicamente e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1,».


L'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili). - 1. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico adottano modalita' pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili on-line e in formati leggibili meccanicamente. A tal fine, e' utilizzato il portale gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale per la ricerca dei dati in formato aperto rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 200))


Art. 4

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.