DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

Numero 477 Anno 2001 GU 06.02.2002 Codice 002G0021

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;477

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:30:58

Art. 1

#

Art. 4

#

Comma 1

All'articolo 12, comma 1, primo capoverso del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i commi 3 e 4 dell'articolo 42 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i dirigenti generali di Pubblica Sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 puo' essere disposto anche in soprannumero, fino al 30 giugno 2004, nel limite massimo di tre unita', da riassorbirsi con le successive vacanze che si determineranno nell'aliquota di prefetti di cui al comma 1. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.".


Art. 7

#

Comma 1

Dopo l'articolo 65-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 65-ter (Ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza). - 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidita' riportati in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, e' iscritto nel ruolo d'onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa dispensa dal servizio per inidoneita' assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 3, previo giudizio medico-legale di inidoneita' assoluta al servizio.
2. Il personale di cui al comma 1, iscritto nel ruolo d'onore, puo' essere richiamato in servizio, con il suo consenso, in casi particolari, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per essere impiegato in incarichi compatibili con l'infermita' riportata e diversi dalla direzione di reparti operativi, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
3. Il personale di cui al comma 1, decorato al valor civile o militare, che non abbia superato i limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo d'ufficio puo' chiedere di permanere o essere richiamato in servizio per essere impiegato in incarichi compatibili con la condizione fisica, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Per la progressione in carriera del personale di cui al presente articolo iscritto nel ruolo d'onore, la disciplina prevista per il conferimento delle promozioni nel ruolo di provenienza si applica con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle particolari condizioni degli interessati. Per le promozioni da conferire nel limite dei posti disponibili, il numero dei posti riservati agli appartenenti al ruolo d'onore e' determinato, di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di provenienza e il numero dei funzionari valutabili per l'accesso alle stesse. Qualora il rapporto sia inferiore a uno, la frazione di posto e' arrotondata per eccesso all'unita'.
5. Al personale di cui ai commi 2 e 3 si applica il trattamento piu' favorevole tra la pensione privilegiata in godimento e il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, riconoscendo, ai fini della progressione economica, l'anzianita' maturata al momento della cessazione dal servizio, nonche' il diritto agli assegni di superinvalidita', di assistenza, di accompagnamento e di cumulo, ove spettanti. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, ove il richiamo o la permanenza in servizio ai sensi del presente articolo siano superiori ad un anno e siano stati retribuiti con trattamento economico in attivita', sono assicurati la riliquidazione del trattamento di quiescenza e il trattamento di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio spettante in attivita' di servizio.
6. Il richiamo o la permanenza in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore rende indisponibili, fino alla cessazione dal servizio del personale medesimo, un numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza, tale da assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato.
7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato iscritto nel ruolo d'onore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per gli ufficiali delle forze di polizia ad ordinamento militare iscritti nel ruolo d'onore che prestano servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79.".


Art. 8

#

Comma 1

L'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 67 (Riorganizzazione dell'Istituto Superiore di Polizia). - 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato".


Art. 9

#

Comma 1

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. L'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"Art. 66 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza). - 1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. ".


Art. 11

#

Comma 1

La disposizione dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, e' correttamente interpretata ed applicata nel senso che al personale avente la qualifica di vice questore aggiunto anteriormente alla data degli inquadramenti disposti dal medesimo articolo 22-bis e' riconosciuta a tutti gli effetti, anche ai fini di quanto previsto dal comma 2, l'anzianita' maturata nella medesima qualifica. Analogamente devono interpretarsi ed applicarsi le disposizioni corrispondenti degli articoli 37-bis, comma 2, e 53-bis, comma 2.


I criteri per l'impiego nell'area interforze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di funzionari e ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi in relazione alle diverse anzianita' nella qualifica e nel grado, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sulla proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, formulata sentiti i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.