Per quant'altro riguarda la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici dei sottufficiali, per gli elementi che i documenti debbono registrare, per i periodi di tempo e gli altri casi in cui gli stessi vanno compilati, per i casi in cui e' consentito il rilascio di copie, si applicano gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 - ultimi cinque commi - 7, 8, 9, 11 - secondo comma - e dal 12 al 14 del presente regolamento relativi ai documenti caratteristici degli ufficiali, per quanto applicabili in relazione alle diverse posizioni di stato.
Vengono altresi' compilati documenti caratteristici, purche' siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 5, al termine della ferma o della rafferma dei vicebrigadieri che chiedano la rafferma o l'ammissione in servizio continuativo.
Sono compilati documenti caratteristici anche nei confronti dei marescialli maggiori che debbono essere valutati per l'ammissione all'esperimento per la nomina alle cariche speciali.
Ai fini dell'applicazione del quinto comma dell'art. 3, il comandante di corpo stabilisce gli incarichi di particolare importanza o rilievo che comportano la compilazione di un rapporto informativo.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:[...]
b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429".