All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e' disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
(Regime di diritto pubblico del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Delega al Governo per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Comma 2
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
Con uno o piu' decreti legislativi da emanare entro ((ventiquattro mesi)) dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
Art. 3
#Comma 1
(Incremento della dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Comma 2
Per il completamento dell'articolazione territoriale delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' incrementata di tre unita' di livello dirigenziale generale, nei limiti di spesa di 424.667 euro per l'anno 2004, di 431.497 euro per l'anno 2005 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.
Art. 4
#Comma 1
(Disposizione transitoria)
Comma 2
Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 5
#Comma 1
(Norma di interpretazione autentica)
Comma 2
L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.
Art. 6
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Per l'attuazione dell'articolo 2 e' autorizzata la spesa di 15.075.333 euro per l'anno 2004, di 12.524.500 euro per l'anno 2005 e di 12.147.500 euro a decorrere dall'anno 2006. ((1))
Per l'attuazione dell'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 424.667 euro per l'anno 2004 e di 431.497 euro a decorrere dall'anno 2005.
All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15.500.000 euro per l'anno 2004, a 12.955.997 euro per l'anno 2005 e a 12.578.997 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che le somme stanziate al comma 1 del presente articolo, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.