L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.
Alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico- sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.
Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto.".
Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, i numeri 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"9) alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; la facolta' di organizzare i predetti esami e' estesa alla provincia di Trento;
10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; non e' attivita' di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione;".