DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla regione delle funzioni amministrative in materia di catasto.

Numero 569 Anno 1978 GU 27.09.1978 Codice 078U0569

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;569

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, sono esercitate, per delega dello Stato, dalla regione. Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitando disparita' di trattamento.
Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze.
In caso di difformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data."


Art. 2

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Comma 1

In relazione alla delega di cui all'articolo precedente, e' attribuita alla regione la potesta' di emanare, nella materia delegata, norme legislative di organizzazione e di spesa, nonche' norme di attuazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione, al fine di coordinare i procedimenti amministrativi relativi al catasto ed ai libri fondiari.
Le leggi della regione non possono in ogni caso pregiudicare la disciplina dei rapporti giuridici privati e l'esercizio della potesta' tributaria statale. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data."


Art. 3

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Comma 1

In caso di soppressione di una pretura e conseguente aggregazione del suo territorio ad altra pretura, la giunta regionale, ferma la competenza territoriale del pretore, ha facolta' di mantenere i preesistenti uffici tavolari nelle sedi originarie. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data."


Art. 4

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Comma 1

Nei procedimenti relativi agli affari tavolari, il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni del cancelliere. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data."


Art. 5

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Comma 1

La regione comunica i dati e le notizie relative alla materia delegata secondo le modalita' e nei termini stabiliti dal Ministero delle finanze. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data."


Art. 6

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Comma 1

Sono trasferite alla regione le sezioni catasto terreni ed urbano degli uffici tecnici erariali di Trento e di Bolzano ed i relativi uffici periferici.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle finanze provvedera', d'intesa con la regione, alla determinazione del contingente, per carriera e qualifica, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso presso gli uffici tecnici erariali di cui al primo comma addetto allo svolgimento delle funzioni delegate alla regione ai sensi del precedente art. 1.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alla regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma successivo. La regione, tra il personale che chiede il trasferimento, individua nei limiti del contingente, di cui al secondo comma, i dipendenti da trasferire nel ruolo regionale o comunque alle dipendenze della regione, con precedenza del personale che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto svolge le funzioni delegate alla regione.
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di ristrutturazione del servizio e del personale in relazione alle funzioni delegate alla regione, il personale di cui ai commi precedenti rimane addetto ai servizi catastali.
Al personale trasferito alla regione sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente gia' acquisite nel ruolo di provenienza.
In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito, vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'Amministrazione delle finanze e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene, nonche' il ruolo locale della stessa amministrazione di cui alla tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 280 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data."


Art. 7

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Comma 1

Per lo svolgimento da parte della regione delle funzioni amministrative ad essa delegate con il presente decreto, sara' attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma che viene stabilita annualmente in sede di formazione del bilancio dello Stato. ((2))