DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari.

Numero 306 Anno 1997 GU 16.09.1997 Codice 097G0344

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-25;306

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232))((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 266) che la presente modifica non si applica alle universita' non statali, alle universita' telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonche' all'universita' degli studi di Trento.


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232))((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 266) che la presente modifica non si applica alle universita' non statali, alle universita' telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonche' all'universita' degli studi di Trento.


Art. 4

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Comma 1

Contributi universitari per le scuole di specializzazione

Comma 2

Le universita' determinano autonomamente i contributi universitari per le scuole di specializzazione.


Le universita' determinano autonomamente la disciplina degli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui al presente articolo, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.


Il gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per i corsi di studio di cui al comma 1, attivati dalle universita', non e' preso in considerazione ai fini della determinazione della contribuzione studentesca in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 5.


Art. 5

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Comma 1

Limiti della contribuzione studentesca

Comma 2

Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4, la contribuzione studentesca non puo' eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, ((per gli studenti internazionali e)) per gli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equita', progressivita' e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'universita' e della specifica condizione degli studenti lavoratori.


Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attivita' a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilita' internazionale e materiale didattico.


Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non puo' essere superiore all'indice dei prezzi al consumo dell'intera collettivita'.


Per le universita' per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non puo' superare negli anni 1997 e 1998 quello determinatosi nel medesimo esercizio 1996.


Per le universita' per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore al valore percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore puo' essere incrementato esclusivamente con gradualita'.


Le universita' comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione degli studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui al presente articolo.


Art. 6

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Comma 1

Norme per le universita' non statali

Comma 2

Le universita' e gli istituti di istruzione universitari non statali, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, determinano autonomamente la tassa di iscrizione e i contributi universitari per tutti i corsi di studio da esse attivati.


Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti delle universita' e degli istituti di cui al com-
ma 1, che risultino beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono determinati ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.


Le universita' e gli istituti di cui al comma 1 comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, nonche' la distribuzione degli studenti per classi di importo nel predetto anno.


Art. 7

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Comma 1

Revisione del regolamento

Art. 8

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Comma 1

Abrogazione di norme