Il sistema informativo unico costituisce l'integrazione delle banche dati, delle conoscenze e degli studi resi disponibili dai Servizi.
Al sistema informativo unico sono trasmessi, secondo le modalita' stabilite ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge, i dati inerenti all'attivita' conoscitiva di cui all'art. 2, comma 1, della legge, rilevati dagli altri organismi rappresentati nel consiglio dei direttori, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge e dagli altri organismi pubblici che disimpegnano funzioni connesse con la difesa del suolo.
La rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza e' costituita dalle reti di rilevamento e sorveglianza dei Servizi, ed e' strumento per lo svolgimento dell'attivita' conoscitiva di cui all'art. 2 della legge.
Il Dipartimento organizza, gestisce e coordina il sistema informativo unico, nel quale confluiranno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge, le iniziative relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale, nonche' la rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza e definisce con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari.
Le informazioni contenute nel sistema informativo unico appartengono ai soggetti da cui provengono e possono essere utilizzate dal Dipartimento per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
Il capo del Dipartimento, ai fini dell'accertamento della congruenza con i programmi di ottimizzazione del sistema di monitoraggio del territorio, nonche' della corrispondenza agli stand- ards tecnico-funzionali prefissati dal Comitato dei Ministri, esprime parere, ai sensi dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sentiti i direttori dei Servizi, sulla installazione sul territorio nazionale di nuove reti di rilevamento e sorveglianza non inserite nella rete nazionale integrata di rilevamento e sull'ampliamento e l'integrazione di reti gia' esistenti.
Il capo del Dipartimento puo' avvalersi, per le questioni concernenti il sistema informativo unico, di esperti e consiglieri di cui all'art. 10 e rientranti nel contingente dallo stesso determinato.